Furto in abitazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di furto in abitazione rappresenta una delle violazioni più sentite per la tutela della privacy e della sicurezza domestica. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità dei ricorsi presentati avverso le condanne per questa fattispecie, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a ripetere argomentazioni già respinte.
Il caso del reato di furto in abitazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 624-bis del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando, in primo luogo, l’erronea applicazione della legge: secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come furto semplice (art. 624 c.p.) anziché come furto in abitazione. In secondo luogo, veniva contestato il diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., denunciando una presunta illogicità della motivazione della Corte d’Appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze sollevate dalla difesa non erano idonee a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. In particolare, è stato evidenziato come i motivi di ricorso fossero una mera riproduzione di censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
Il limite del giudizio di legittimità
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del giudizio in Cassazione. Il ricorrente non ha operato alcun confronto critico con le motivazioni fornite dal giudice di merito, limitandosi a riproporre la propria tesi difensiva. Questo approccio rende il ricorso non consentito in sede di legittimità, poiché non introduce nuovi elementi di diritto ma tenta impropriamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Quando una sentenza di appello risponde in modo puntuale e logico alle contestazioni della difesa, il ricorso per Cassazione deve necessariamente attaccare i passaggi logici di quella risposta. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già correttamente qualificato il fatto come furto in abitazione, escludendo la configurabilità del furto semplice sulla base delle circostanze concrete dell’azione. Anche riguardo al diniego dell’attenuante, la motivazione è stata ritenuta solida e priva di vizi logici, rendendo le critiche del ricorrente del tutto generiche.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza comportano non solo la conferma della condanna definitiva, ma anche pesanti conseguenze pecuniarie per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi propone ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questo provvedimento ribadisce che, in tema di furto in abitazione, la strategia difensiva deve essere estremamente rigorosa e focalizzata su reali violazioni di legge per poter superare il filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a ripetere tesi già esaminate.
Qual è la differenza tra furto semplice e furto in abitazione?
Il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è un reato più grave che punisce chi si impossessa di beni altrui entrando in luoghi di privata dimora.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5487 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5487 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona il 28 settembre 2017 in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.
In data 9 ottobre 2025, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse dell’imputato, a firma dell’AVV_NOTAIO.
Rilevato che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen., dovendosi nel caso di specie configurare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 624 cod pen.; violazione di legge in riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito (foglio 3) rispetto ai quali il ricorrente non op alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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