Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41203 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BIETHIGHEIM-BISSINGEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte Appello di Palermo che ne ha riformato la condanna per il reato di cui all’art. 624 bis, escludendo la contestata aggravante e rideterminandone la pena;
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso che contesta la manifesta illogic e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della fatti di reato che viene ascritta all’imputato – con particolare riferimento al destinato a privata dimora, elemento costitutivo di cui all’art. 624 bis cod. è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ri non si confronta (pag. 2 sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado pagg. 3 e 4, ove è rimarcato che il furto è stato commesso in un fabbric pacificamente destinato ad abitazione, a nulla rilevando che fossero in corso lav di ristrutturazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto ed infine è manifestamen infondato, rammentandosi che “ai fini della configurabilità del reato previsto all 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppu non abitato, debba ritenersi non abbandonato” (Cass. sez. 4, n. 27678 d 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283421) e tale deve intendersi l’allogg momentaneamente destinatario di un intervento edilizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13/09/2023