Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di: COGNOME NOME il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’acccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza emessa – con rito abbreviato dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME, dichiarato responsabile del reato di furto in abitazione di diversi oggetti di valore (meglio descritti in rubrica), commesso all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sita in località infernetto (fatto del 27.9.2022).
Avverso tale sentenza il difensore dell’COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge – segnatamente dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 – in quanto le conclusioni del Procuratore generale sono pervenute telematicamente al difensore solo quattro giorni prima dell’udienza, non consentendo alla difesa di poter replicare alle stesse, stante lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale d’appello.
II) Violazione dell’art. 382 cod. proc::. pen., per assenza dello stato di flagranza o quasi flagranza nel caso di specie, avendo gli agenti proceduto all’arresto del prevenuto oltre due ore dopo la consumazione del furto, con conseguente nullità dei successivi atti procedimentali.
III) Vizio di motivazione sulla diversa valutazione delle dichiarazioni degli imputati, avendo la Corte territoriale dato credito alle dichiarazioni dei coimputati, secondo cui essi si trovavano nell’abitazione dell’COGNOME – dove era stata rinvenuta la refurtiva – perché ivi invitati a pranzo, così assolvendoli, e per non avere invece creduto alle dichiarazioni del ricorrente (il quale aveva dichiarato di avere poco prima acquistato gli oggetti compendio di furto), senza spiegare le ragioni di tale diversa valutazione.
IV) Mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante la totale incensuratezza dell’imputato, la giovane età e le particolari condizioni di vita del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente non specifica quale pregiudizio abbia subito a seguito della comunicazione tardiva delle conclusioni scritte del Procuratore generale,
debitamente comunicate alla difesa cell’imputato quattro giorni prima dell’udienza di appello, quindi in tempo utile per presentare la propria (eventuale) memoria di replica.
Difatti, nel giudizio cartolare d’appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio der vatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Rv. 285331 – 01). Del resto, sul tema pare opportuno richiamare il condivisibile orientamento che esclude, in relazione al mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all’articolo 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020 n. 137, un’ipotesi di nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694 – 02), evenienza nel caso neanche dedotta in ricorso.
Va, infine, aggiunto che, in ogni caso, l’eccezione di nullità in questione avrebbe dovuto essere eccepita in sede di appello, atteso che nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emereenziale pandemica, la difesa dell’imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermed o, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all’atto a norma dell’art.182 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316 – 01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha motivatamente argomentato in punto di (quasi) flagranza, avendo insindacabilmente riscontrato che l’arresto del prevenuto era derivato dal fatto che costui era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocabilmente rivelatrici della recente commissione del delitto di furto. Peraltro, la eventuale nullità della convalida dell’arresto non si riverbera sul giudizio, come pretende di sostenere la difesa impugnante, atteso che la fase
della convalida dell’arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue (cfr. Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019, Rv. 276886 – 01; v., sulla stessa linea, Sez. 1, n. 41091 del 04/07/2012, Rv. 253375 – 01).
È appena il caso di aggiungere, infine, che la scelta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato presuppone, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen., la sanatoria di qualsivoglia nullità (non assoluta); sicché nel caso, ammessa e non concessa la configurabilità di una nullità – certamente non assoluta – la stessa non sarebbe in alcun modo rilevabile nel presente giudizio.
3. Il terzo motivo è privo di pregio.
Nessun vizio motivazionale è dato riscontrare in ordine alla diversa valutazione delle dichiarazioni degli imputati; né la difesa ricorrente specifica la ragione per cui vi sarebbe una illogica divergenza fra la ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati assolti (secondo cui essi si trovavano nell’abitazione dell’COGNOME, ove era stata rinvenuta la refurtiva, perché ivi invitati pranzo) e l’affermata inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente (secondo cui gli oggetti compendio di furto erano stati da lui poco prima acquistati da una terza persona). Invero, la responsabilità del ricorrente è stata insindacabilmente accertata sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti con i dati probatori processualmente emersi, con particolare riguardo al riscontrato possesso in capo all’COGNOME degli oggetti sottratti poco tempo prima dall’abitazione delle persone offese.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto il diniego delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. è stato motivatamerte argomentato dai giudici di merito sulla scorta dell’assenza di fattori di segno positivo riconducibili al prevenuto, al di là della sua incensuratezza, elemento d per sé inidoneo a fondare l’invocata diminuente; del resto, i chiarimenti resi dall’COGNOME non sono stati reputati credibili e anche la scelta di essere giudicato cori il rito abbreviato stata correttamente ritenuta neutra rispetto alla valutazione di cui si discute.
Si tratta, in definitiva, di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere COGNOME tensore