Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8618 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8618 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato in (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Treviso del 9 luglio 2024, che condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, previa applicazione della riduzione per il rito, per il reato di furto in abitazione, avente ad oggetto un portafogli con all’interno la somma di euro 3 .850, custodito in una borsa, riposta su uno scaffale, adiacente alla porta di ingresso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, gestito dalla persona offesa, NOME NOME, dove si introduceva rapidamente, grazie al trambusto creatosi e nonostante l’intervento della figlia , NOME.
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputato propone ricorso, affidato a tre motivi, sintetizzati ai sensi dell’art.171, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt.192 e 533, cod. proc. pen.
Si deduce inattendibilità ed illogicità delle dichiarazioni persona offesa, quanto all ‘ affermazione di avere scoperto, solo il giorno successivo al fatto, la sottrazione del portafogli, in relazione al l’importo non irrisorio del denaro custodito, alla implausibilità del mancato utilizzo della borsa per più di 24 ore, nonché al l’assenza di riscontri nelle immagini del sistema di videosorveglianza.
S deduce vizio di travisamento della prova con riguardo alla circostanza del quotidiano ripiegato, tenuto nella mano sinistra dal l’imputato , nell’uscire dall’esercizio commerciale , in quanto tale circostanza non potrebbe ricavarsi dai filmati ma sarebbe frutto di percezione soggettiva della figlia della persona offesa, COGNOME NOME, e che la Corte d’appello avrebbe trasformato in un dato probatorio oggettivo, tale da compromettere la tenuta logica della sentenza.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt.624 bis e 624 cod. pen., in punto di qualificazione del fatto nel reato di furto in abitazione. Si deduce che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non costituirebbe privata dimora e che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., sentenza 23/03/2017, n.31345), che limitano il concetto di privata dimora, per i luoghi di lavoro, a quelli costituenti area riservata alla sfera privata della persona offesa, non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, e che ivi si svolgano, in modo non occasionale, atti della vita privata, che vanno oltre la mera esplicazione dell’attività professionale .
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione all’aggravante della destrezza, di cui all’art.625, comma 1, n.4, cod. pen., per la cui configurabilità la giurisprudenza di legittimità richiede un quid pluris rispetto alla mera creazione di una situazione di distrazione.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che si fonda esclusivamente sulla condotta successiva dell’imputato (l’evasione) , ritenuta di ‘ assorbente valore negativo ‘ . La Corte di merito non avrebbe considerato elementi positivi, quali la giovane età del ricorrente, le
concrete modalità del fatto (non connotato da violenza), e ogni altro possibile elemento favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il motivo ripropone questioni dedotte in grado di appello, alle quali la Corte d’appello ha offerto congrua ed adeguata motivazione, con la quale non si confronta.
2.1 Va incidentalmente ricordato, a questo riguardo, che l’esegesi pacifica di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, ritiene che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Tuttavia, quando la persona offesa sia costituita parte civile, il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214). Più di recente, il principio è stato ribadito e precisato, affermandosi, quanto ai riscontri estrinseci, che questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via AVV_NOTAIO la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).
Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre
a Sezioni Unite COGNOME‘Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME e altro, Rv. 262575).
2.2 Quanto al travisamento della prova, la deduzione è inammissibile, posto che va ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 -01; di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 -01). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911).
2.3 Alla luce dei principi suindicati, la motivazione della Corte territoriale, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata.
La Corte d’appello , rispondendo a specifica censura del gravame, ha spiegato che sono state la confusione e lo scompiglio , creati ad arte dall’imputato nell’accedere alla RAGIONE_SOCIALE, che sventolava in una mano delle banconote e nell’altra un quotidiano, e nel contempo pronunciava frasi incomprensibili, mentre si dirigeva, senza permesso, verso il RAGIONE_SOCIALE, riuscendo ad accedervi, a sorprendere la difesa della titolare e della figlia, sopraggiunta in suo aiuto, e a rendere realistica la circostanza che, per tale trambusto, nessuna delle due donne abbia avuto la possibilità di avvedersi, nell’immediato, della sottrazione del portafoglio, tanto più ad opera di un soggetto aduso a quel tipo di condotte, che le donne riuscivano in breve tempo ad accompagnare all’uscita.
Quanto al dedotto travisamento della prova, riguardo alla circostanza del quotidiano ripiegato e rigonfio, tenuto in mano dal l’imputato, nell’uscire
dall’esercizio commerciale, indicata come frutto di percezione soggettiva della figlia della persona offesa, la censura è inammissibile. Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega, a supporto della deduzione, la documentazione indicata (le immagini del sistema di videosorveglianza), che sconfesserebbe quanto ritenuto dalla Corte d’appello .
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1 L’art. 624 bis cod. pen. -che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa- intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come si evince testualmente dalla formulazione della norma, anche i luoghi costituenti pertinenza di essa ( Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274389 -01) . Il riferimento della norma è, dunque, ad un luogo che sia stato adibito, (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico), allo svolgimento di atti della vita privata, dovendo intendersi questi ultimi non limitati soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione).
3.1.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di “privata dimora” nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di “abitazione”, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 247765): infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «l’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis cod. pen. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali (Cass. 17-9-2003 n. 43671; Cass. 26-2-2003 n 18810; Cass. 18-9-2007 n. 43089; Sez. 5, Sentenza n. 2768 del 01/10/2014, dep. 2015, Rv. 262677 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076) hanno, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Muovendo dalla lettera del testo normativo – alla luce della pronuncia del Supremo consesso – si deve affermare che, nella previsione dell’art.624 bis cod. pen., debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto
il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione. Nella sentenza si è affermato che «l’esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone», dovendosi individuare nel domicilio, inteso come luogo in cui sia inibito l’accesso ad estranei e che sia tale da garantire la riservatezza, il bene giuridico tutelato dalla norma, con la precisazione che il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Elemento discriminante, in tal senso, è il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità». In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art.624 bis cod. pen. dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare ( Sez. 5, Sentenza n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593 -01).
3.2 Nella specie, la Corte territoriale, rispondendo al motivo di appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenuto che la condotta illecita è stata commessa all’interno di un luogo di privata dimora , il RAGIONE_SOCIALE retrostante all’esercizio di RAGIONE_SOCIALE , dove era custodita la borsa della titolare, contenente il denaro sottratto, trattandosi di luogo di lavoro, non aperto al pubblico, dal quale erano esclusi i clienti dell’esercizio commerciale, ove la titolare e la figlia svolgevano, in via non occasionale e riservata, atti della loro vita privata, l’attività di preparazione degli alimenti, e ove erano custoditi oggetti personali degli esercenti , ed era precluso l’accesso a terz i.
Ai fini della qualificazione giuridica del fatto, nella specie non rileva la presenza o meno di persone all’interno del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al momento del furto come in qualunque altro luogo di privata dimora, sia esso un’abitazione, una sua pertinenza o un luogo di lavoro -in quanto assumono rilievo la destinazione del sito a privata dimora, essendo il titolare – munito dello ius excludendi – libero di accedervi in qualunque momento, e la non occasionalità degli atti di vita privata che possono svolgersi all’interno di esso.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
4.1 Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla ” res “, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo», che «il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull’uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l’aggravante non è richiesto che l’agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l’attenzione della persona offesa». Inoltre, le citate S.U., per configurare la circostanza aggravante, ritengono che «la norma di riferimento non esiga un’abilità eccezionale o straordinaria, né la sicura dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilità operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto della sua perpetrazione. L’atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi di rilievo».
4.2 Calando questi principi nel caso in esame si ottiene che le modalità con le quali è avvenuta la sottrazione, creando un ‘diversivo’, suscettibile di sorprendere la vigilanza della persona offesa, appaiono idonee a integrare l’aggravante contestata. Difatti il bene sottratto, pur non trovandosi “sulla” persona offesa, era alla sua portata, sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. L’autore del furto, entrando in RAGIONE_SOCIALE, ha creato scompiglio e confusione con la propria condotta scomposta, di sventolare delle banconote, che teneva in mano, e pronunciare frasi incomprensibili, per dirigersi, senza permesso, verso il RAGIONE_SOCIALE, tanto da riuscire ad accedervi, sorprendeva la difesa della titolare e della figlia, rimaste interdette da tale condotta. La Corte d’appello ha sottolineato che, senza tali azioni, che costituiscono il quid pluris rispetto a quanto essenziale per il compimento dell’azione proditoria, l’imputato non sarebbe risuscito a sorprendere l’attenzione delle due donne, ed a prelevare il portafogli dalla borsa della p.o. (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 -01).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanze attenuanti, che richiamano, oltre al compimento di altro episodio predatorio, la condotta tenuta nel corso dell’esecuzione della misura cautelare per questo procedimento, con evasione dagli arresti domiciliari, dopo pochi giorni dalla relativa concessione, quali indici dell ‘assenza di elementi di segno positivo, nonché il valore negativo da attribuire alla latitanza, mantenuta almeno sino alla data della sentenza di appello, sono, pertanto, incensurabili. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), ove il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenuto congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall’art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alla rieducazione del reo, per cui una pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa della pena (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME