Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha confermato la pronu del Tribunale di Tivoli del 26 febbraio 2024, che aveva dichiarato NOME I colpev reato di cui agli artt. 110, 624 bis co.3 cod. pen. (in relazione alle circostanze di cui cod. pen.), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti al e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducend unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza o erronea applicaz legge penale in relazione agli artt. 624 bis co.3, 625 co. 3 cod. pen. ed illogicità m motivazione.
In particolare, il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto in term abitazione, sostenendo che la condotta debba essere riqualificata nella diversa fattisp semplice prevista dall’art. 624 cod. pen., posto che l’immobile risultava disabitato pessime condizioni manutentive e che gli stessi imputati, entrati da un foro nella preesistente e da loro non provocato, non avevano fatto altro che raccogliere da terra ferro, senza avvalersi di ulteriori mezzi.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di m scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione
La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato sulla configurabilità del reato di abitazione, evidenziando come gli imputati si siano introdotti nella villa di COGNOME NOME varco preesistente nella recinzione della villa, impossessandosi di beni all’interno d proprietà della persona offesa.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l’immobile non risultav abbandonato, come attestato dalla presenza di un impianto di videosorveglianza insta proprietari (notato dagli imputati, i quali, oltre tutto, hanno sottratto una de dell’impianto) e dalle dichiarazioni degli operanti in sede di convalida dell’arresto.
È stata pure superata, la prospettazione difensiva, secondo cui non è configurabile abitazione poiché i beni si trovavano nel giardino. Come correttamente evidenziato dalla impugnata, in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destina
dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile princ comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Cass. pen., Sez. 50105/2023).
Si osserva al riguardo che già prima dell’intervento riformatore, la giurisprudenza di l aveva chiarito che in tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 1, co “edificio o altro luogo destinato ad abitazione” deve intendersi non solo l’ambiente st adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel comple fabbricato e destinato all’attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l’aggravante, la presenza di persone nel essendo configurabile l’aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazio saltuariamente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7347 del 29/04/1992, Rv.190994), precisando aggravante poteva essere configurata ove il fatto fosse stato commesso in un locale che, comunicando direttamente con l’abitazione, venisse tuttavia destinato a soddisfare esigen vita domestica e familiare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11077 del 14.10.1992, Rv. 192547).
La norma, dunque, tutela anche i luoghi che costituiscono pertinenza di una privata come il giardino dell’abitazione che ne costituisce una parte integrante per essere des esigenze della vita abitativa. Trattasi di un luogo destinato in modo durevole -al all’ornamento dell’unità immobiliare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025