Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50108 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto AVV_NOTAIO COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria stessa.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per concorso in furto in abitazione, così riqualificata l’originaria imputazione per il delitto di ricettazione, a oggetto numerosi attrezzi per un valore di circa euro cinquemila, detenuti dall persona offesa nel garage di pertinenza della propria abitazione.
Il giudice d’appello ha disatteso il gravame, ritenendo intanto infondata la pr censura, con la quale l’appellante aveva contestato la qualificazione del fatto in furt abitazione, prospettando la ricorrenza di un furto semplice in concorso con una violazione di domicilio, non procedibile per essere stata la querela rimessa, reato quest’ultimo no assorbito nel primo poiché l’imputato era entrato nella proprietà privata in cerca di fe vecchio, avendo posto in essere l’azione predatoria alla vista degli attrezzi riposti garage con la porta aperta. La Corte del merito ha obiettato che il garage, sebbene aperto in quella occasione, si trovava nel cortile interno dell’abitazione, adiacente essa, la sua occasionale apertura non incidendo sulla destinazione pertinenziale.
Ha, poi, rigettato l’ulteriore censura, con la quale l’appellante aveva denunciato violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., per non avere il PM proceduto alla contestazion del reato di furto, come anticipato nella requisitoria, mentre il giudice aveva riqualificato il fatto nel reato per il quale era intervenuta condanna, precludendo difesa l’accesso ai riti alternativi o la formulazione di eventuali eccezioni. La Cort merito ha ritenuto che, nella specie, non vi fosse alcuna violazione del principio correlazione tra l’accusa originariamente contestata e la pronuncia di condanna per la fattispecie riqualificata, posto che gli elementi fondamentali per consentire all’imputat difendersi dal fatto ritenuto in sentenza erano contenuti nella imputazione, nella spec essendo stato lo stesso imputato ad ammettere il furto dei beni custoditi nel garage. Sotto altro profilo, poi, tenuto conto del tenore delle doglianze difensive, la C d’appello ha precisato che, una volta appresa l’intenzione del giudice di rinviare questione sulla riqualificazione del fatto introdotta dal PM al momento della discussione la difesa non aveva obiettato alcunché, condividendo la scelta, rilevando in diritto che riqualificazione non costituiva uno scenario imprevedibile, essendosi tradott nell’accoglimento della stessa ricostruzione dei fatti allegata dall’imputato che, dunqu sin dall’inizio poteva operare le sue scelte processuali.
Infine, quel giudice ha rigettato le doglianze in punto pena, ritenendo giustificat scostamento dal minimo edittale e ritenendo irrilevante l’avvenuto risarcimento per la somma di euro 300,00 ad opera della difesa dell’imputato, non costituendo un risarcimento del danno utile a valutare il richiesto contenimento della pena, tenuto cont del valore della merce trafugata, pari a circa cinquemila euro.
La difesa ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non riconducibile al reato di cui all’ bis, cod. pen., bensì alla fattispecie di cui all’art. 624 procedibile a querela, ogget remissione e relativa accettazione. Sul punto, si è rilevato che il materiale era s asportato da un garage aperto, rispetto al quale non vi era interclusione dell’accesso all’interno del quale non si svolgevano attività di vita quotidiana in senso stretto.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, sub specie mancanza assoluta della motivazione per non avere la Corte scrutinato il motivo con il quale si era prospettato concorso tra il furto semplice e la violazione di domicilio, condotta quest’ultima priv nesso di strumentalità rispetto a quella predatoria, il fine della violazione di domicili essendo stato quello di consumare il furto, bensì quello di chiedere del ferro vecchio.
Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio oltre a inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che l’intervenuta riqualificazione del fatto cont aveva influito in peius sul trattamento sanzionatorio dell’imputato, l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. non prevedendo il furto in abitazione tra le ipotesi per le quali è prev la sospensione dell’ordine di esecuzione.
Con il quarto motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, le concrete modalità della riqualificazione del fatto avendo precluso all’imputa l’accesso ai riti alternativi. Nella specie, la difesa aveva anticipato, a fronte della pr del PM di riqualificare il fatto, la formulazione di eccezioni, ma il giudice non aveva corso alla modifica dell’imputazione da parte dell’accusa, procedendo direttamente alla riqualificazione del fatto in sentenza e così violando le garanzie difensive.
Infine, con il quinto motivo, la difesa ha dedotto analogo vizio, sub specie tot mancanza della motivazione, per non avere la Corte statuito alcunché riguardo alla richiesta – veicolata con i motivi nuovi – di sostituzione della pena detentiva con la li controllata. In subordine, ha invocato l’applicazione della stessa pena sostitutiva ai se dell’art. 20 bis, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria stessa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
I primi due motivi sono infondati.
Sulla qualificazione giuridica del fatto è opportuno ricordare, in linea generale, ch Supremo collegio di nomofilachia, nel comporre un contrasto giurisprudenziale sul discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e 624 bis, cod. pen., ha optato per una
interpretazione assai rigorosa della nozione di privata dimora, constatandone una dilatazione ermeneutica da parte della giurisprudenza di legittimità, a tratti stridente il principio di maggior offensività che deve orientare il giudice nel valutare le connotaz di maggior severità sanzionatoria rispetto all’ipotesi di furto “base”. Pertanto, ai fin configurabilità del più grave reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibil terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavora professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, COGNOME, Rv. 270076). Alla stregua di tale rigorosa lettura, si è escluso che nella nozione rientrino, per esempio, i luog lavoro, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera p della persona offesa, mentre vi rientrano quelli adibiti «in modo apprezzabile sotto profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione), nonché i luogh ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre eleme necessari ai fini della sussistenza dell’ipotesi di reato in esame: a) l’utilizzazione del per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazion studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al ripar intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso titolare (in motivazione Sez. U, D’COGNOME cit.).
Nella specie, del tutto congruamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevant circostanza che la porta del garage fosse stata lasciata aperta in quell’occasione richiamando lo stato dei luoghi, in base al quale ha ritenuto la natura di pertinenza garage, in quanto adiacente all’abitazione, sito in un cortile interno e destinato al ric di strumenti utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività di cura del giardino. Cosicché, nel giustificare la qualificazione giuridica del fatto, quel giudi sostanzialmente rigettato la tesi difensiva per la quale la violazione di domicilio sarebbe nella specie elemento costituivo del reato, siccome non strumentale alla condotta predatoria.
Tale ricostruzione non può essere accolta. L’introduzione occulta nell’altrui abitazio non può presumersi come fine a se stessa, rilevandosi che, nella specie, il furto è sta consumato in luogo di privata dimora e non è rimasto a livello di mero tentativo. Tal fattispecie si differenzia dal furto semplice proprio in relazione al luogo di svolgim dell’azione, non per la finalità perseguita dall’agente che si sia introdotto, viola domicilio, nel luogo di privata dimora, finalità che potrebbe anche essere eccentric rispetto all’azione predatoria o rilevare ai fini della univocità degli atti posti in e ipotesi di furto tentato, ciò che nella specie non è configurabile.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti infondati.
La difesa propone una lettura delle norme di riferimento del tutto incoerente con principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in merito al disting contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero e potere di riqualificazion giuridica del fatto da parte del giudice in sede di decisione che soggiace al principio d necessaria correlazione tra accusa e sentenza fissato nell’art. 521, cod. proc. pen.
Nella specie, la Corte ha premesso che la riqualificazione del fatto era sta conseguenza delle dichiarazioni confessorie dell’imputato, il quale aveva dichiarato d avere personalmente sottratto la refurtiva. Gli elementi costitutivi erano stati ind nell’originaria contestazione e il giudice ha ritenuto di poter decidere sulla cor qualificazione in sede di decisione, pur avendo introdotto il tema quale argomento di discussione, a fronte della manifestata intenzione del pubblico ministero di procedere a sensi dell’art. 516, cod. proc. pen.
Orbene, GLYPH costituisce GLYPH principio GLYPH consolidato GLYPH quello GLYPH per GLYPH il GLYPH quale, GLYPH in GLYPH caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazion principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazio siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (sez. 5, n. 36157 del 30/4/2019, COGNOME, Rv. 277403-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’imputato fosse stato po nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in qu la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in c avvenuto e l’oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuar contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte; sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina’ Rv. 275770-01; n. 18729 del 14/4/2016, COGNOME, Rv. 266758-01; sez. 5, n. 7984 del 24/9/2012, COGNOME, Rv. 254648-01; sez. 2, n. 38889 del 16/9/2008, Depau, Rv. 241446-01).
Né può ritenersi che, nella specie, il pubblico ministero dovesse, per come preannunciato, procedere alla modifica dell’imputazione, necessaria allorquando il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (art. 516, comma cod. proc. pen.), cosicché non sono neppure prospettabili, nel caso di specie, le correlat facoltà processuali dell’imputato opposte in ricorso, in quanto la riqualificazione non determinato uno scenario processuale imprevedibile per la difesa (sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282435-01), dovendosi tener presenti le differenze strutturali tra le modificazioni del capo d’imputazione ricollegate all’esercizio delle prerogative de parte pubblica e la diversa qualificazione giuridica data all’esito del giudizio al medes fatto contestato.
Trattasi, peraltro, di opzione ermeneutica del tutto coerente con i dicta del giudice delle leggi e con le fonti sovranazionali.
La Corte costituzionale (nel dichiarare non fondata la questione di legittimi costituzionale sollevata con riferimento all’art. 141, comma 4bis , del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all’art. 162 bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato
è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formal dell’imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell’originaria imputazio per la quale l’oblazione non era ammissibile), ha ammonito sulla necessità di tener distinto il mutamento del dato storico su cui si basa l’accusa (rispetto al quale non configurarsi un onere di previsione dell’imputato al quale collegare l’adeguamento delle proprie strategie difensive), dalla sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l’uno o l’altro titolo di reato, tema sul quale l’imputato potre invece interloquire subito, nell’esercizio del suo diritto di difesa.
Al riguardo, secondo i giudici della Consulta, «occorre tenere conto … del fatto c mentre gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. si applicano in primo grado, la riqualificazione giuridica potrebbe essere operata anche dalla Corte di cassazione» e che «mentre la Corte di Strasburgo non risulta essersi ancora specificamente espressa sul diritto dell’imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle compon giuridiche dell’accusa, la Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha fatto invec recente – anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU – con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, COGNOME», affermando che «tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l’art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono – anche alla luce giurisprudenza della Corte EDU – che, nel caso di modifica della qualificazione dei fat che sono oggetto dell’accusa, l’imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell’opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grad predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizi della Carta può, per converso, ricavarsi l’obbligo, per il legislatore nazionale, di preve nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell’imputato per accedere a riti alternativi a carattere “premiale” (quale, nella specie, l’applicazione della pena richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all’imputato, in fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell’imputaz modifiche della loro qualificazione giuridica» (vedi, in motivazione, Corte cost. n. 192 2020 che ha rinviato al diritto vivente, richiamando Sez. U, n. 7645 del 28/2/2006 Autolitano, Rv. 233028-01, in cui, con riferimento all’oblazione, si è affermato il princi che la rimessione in termini dell’imputato in caso di modifica dell’originaria contestazi in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, non si applica al caso in cui la modi dell’imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna; ma anche Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925-01, in cui, sempre con riferimento alla oblazione, si è precisato che l’imputato, qualora ritenga che il fatto p essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare is di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la dive qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio).
Ne discende anche la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, cod. proc, pen., sulla quale la difesa ha ampiamen argomentato in sede di memoria.
4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla censura che attiene al silenzio motivazionale della Corte territoriale ordine alla richiesta di sostituzione ai sensi dell’art. 56 legge n. 689/1981, è la s difesa ad affermare che la richiesta era stata introdotta per la prima volta con i mot aggiunti, cosicché la relativa doglianza deve ritenersi preclusa in questa sede (sez. 6, 27391 del 1/4/2021, Siciliano, Rv. 281691-01), posto che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necess riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero svilupp migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché so ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragoni di carattere giur diverse o ulteriori, ma non anche motivi cori i quali si intenda allargare l’ambit predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294-01).
Invece, quanto alla applicazione dell’art. 20 bis cod. peri. (e, dunque, dell’art. 545 bis cod. proc. pen.), deve rilevarsi che la norma è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, l a), d. Igs. n. 150/2022 (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disci generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quell di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dal disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.l 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in prim grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore dei presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». L
stesso art. 95 cit. prevede, tuttavia, che «Il condannato a pena detentiva non superiore quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di un delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudi dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro tre giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in qua compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvi provvede il giudice del rinvio».
Tale essendo la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 5 dicembre 2022, cioè prima dell’entrata in vigore dell riforma che ha interessato anche il sistema delle pene sostitutive delle pene detentiv brevi (30 dicembre 2022), cosicché si pone la questione di individuare il momento nel quale inizia la pendenza della fase successiva, essendo di tutta evidenza che parte ricorrente ha posto a fondamento dell’impugnazione l’assunto implicito, secondo il quale, nella specie, non sarebbe competente il giudice dell’esecuzione, dovendo la questione essere valutata da quello della cognizione, cosicché unico strumento attivabile sarebbe quello prescelto, cioè il ricorso per cassazione, successivo alla entrata in vigore de riforma.
Ma tale assunto è smentito dal testo normativo e dai principi generali già fissati diritto vivente in ordine al concetto di pendenza del giudizio e, pertanto, non può esse condiviso. La questione specifica, intanto, è già stata affrontata da questa Corte legittimità, proprio con riferimento all’art. 95 in commento, operata la necessar premessa in ordine alla natura delle sanzioni sostitutive, vere e proprie pene cioè, come tali soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’ corna 3, cod. pen. (in motivazione, sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, n.m.). Si è spiegato in particolare, che la situazione di pendenza, cui l’art. 95 citato ricollega la possibi adire il giudice dell’esecuzione, non può essere determinata’ dalla proposizione del ricorso, ma dalla definizione della fase precedente che si ha con la pronuncia dell sentenza di appello, operando un rinvio al diritto vivente in materia di normati transitoria relativa al regime di prescrizione applicabile (art. 10, comma 3, legge 251/2005, c.d. ex RAGIONE_SOCIALE), con specifico riferimento alla pendenza del giudizio d’appell (il riferimento è a Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810-01.
In quella sede, infatti, era già stato chiarito – sia pur ai fini dell’operati disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione – che la pronuncia d sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. particolare, le Sezioni unite hanno precisato che, difettando nel nostro sistem processual-penalistico una definizione del concetto di “pendenza”, al fine di determinare quella del giudizio, non ne viene in rilievo la nozione generale e astratta, quanto piutto l’esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui
stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le l’esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale. In ottica, pertanto, il Supremo collegio, con riferimento al caso specificamente rimesso, h ritenuto che la soluzione di ritenere pendente un procedimento (in quel caso, in appello) nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trovasse congrua spiegazione nella circostanza che tale evento determina l’impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa, nell’ambito del proc principale e che esso apre, comunque, la fase dell’impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla (vedi, in motivazione, Sez. U, 47008/2009 cit.).
Tali principi sono validi anche nel caso in esame.
Si ritiene, infatti, in maniera ad essi coerente, che la pendenza del giudizi cassazione coincida con il momento nel quale è stato definito il giudizio d’appello con l pronuncia del dispositivo, da quel momento iniziando la fase successiva, eventuale, del ricorso per cassazione. In tal senso milita anche il dato testuale, poiché l’art. 545 bis, cod. proc. pen. statuisce che «subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una dele pene sostitutive di all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Nella specie, pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 ha determinato la conclusione della fase di merito e, dunque, la pendenza del giudizio di legittimità, posto che la motivazione era intesa solo a illustrare le ragioni della decis assunta, non potendo il giudice fare applicazione del combinato disposto di cui ai cita artt. 20 bis, cod. pen. e 545 bis, cod. proc. pen., siccome non ancora vigenti.
Con la conseguenza che, nel caso di dispositivo pronunciato ante riforma dal giudice d’appello, ancorché siano ancora pendenti i termini per il deposito della motivazione deve ritenersi già pendente il giudizio davanti alla Corte di cassazione e trovare, dunque applicazione il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 95 cit., anch nel caso di ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, su istan di parte, potrà essere attivato il procedimento previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al g dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (sez. 5, 37022 del 28/6/2023, cit., in motivazione).
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME