Furto in Abitazione: Quando il Danno Morale Impedisce lo Sconto di Pena
Il reato di furto in abitazione non lede solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua sfera personale e la sua sensazione di sicurezza. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo come la valutazione del danno influisca sulla concessione delle attenuanti e confermando la necessità di un’analisi rigorosa per l’applicazione di pene alternative. La pronuncia offre spunti fondamentali sulla differenza tra un ricorso basato su questioni di diritto e mere doglianze sui fatti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per il reato di furto in abitazione. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo solo sull’entità della pena. L’imputata ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando tre motivi principali: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
L’Analisi della Corte sul Furto in Abitazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati. L’analisi della Corte si è concentrata su principi giuridici consolidati, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale in materia.
Il Danno Morale e l’Attenuante del Danno Lieve
Il primo motivo di ricorso contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello.
Elemento cruciale della decisione è il richiamo a un precedente orientamento secondo cui, nel contesto del furto in abitazione, la valutazione del danno non può limitarsi al solo valore economico dei beni sottratti. Il giudice deve tenere conto anche del danno morale, inteso come il patimento e il turbamento psicologico subito dalla vittima a causa dell’intrusione nella propria sfera privata. Questa violazione della dimora costituisce un danno ulteriore che rende più difficile il riconoscimento dell’attenuante.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Sostituzione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata logica e adeguata.
Infine, è stata respinta la richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare. La Corte ha sottolineato che, ai sensi della legge, tale sostituzione non è possibile quando esistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni. La Corte territoriale aveva correttamente bilanciato le esigenze rieducative con la necessità di assicurare l’effettività della pena, motivando in modo adeguato la sua scelta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze presentate erano mere reiterazioni di questioni di fatto già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso in sede di legittimità, ricorda la Corte, deve basarsi su critiche argomentate di diritto e non sulla semplice riproposizione di tesi fattuali. I motivi erano inoltre manifestamente infondati, in quanto le decisioni della Corte d’Appello erano in linea con i principi consolidati della giurisprudenza in materia di attenuanti e di pene sostitutive.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida due importanti principi. In primo luogo, nel reato di furto in abitazione, il concetto di danno va interpretato in senso ampio, includendo anche la sofferenza morale della vittima, un fattore che può ostacolare la concessione di sconti di pena. In secondo luogo, viene ribadita la natura del giudizio di Cassazione, che non è una terza istanza di merito ma una sede di controllo della corretta applicazione della legge. Per i cittadini, ciò significa che l’impatto psicologico di un’intrusione domestica ha un peso giuridico riconosciuto; per gli operatori del diritto, è un monito a formulare ricorsi che affrontino questioni di legittimità e non semplici contestazioni sui fatti.
Nel reato di furto in abitazione, il danno morale alla vittima è rilevante per le attenuanti?
Sì, l’ordinanza chiarisce che il giudice, nel valutare l’applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità, deve tenere conto anche del danno morale, ovvero del patimento psicologico che la vittima subisce a causa dell’intrusione nella propria dimora.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione di argomentazioni di fatto già discusse e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione deve sollevare questioni di legittimità (cioè di corretta interpretazione della legge) e non contestare la ricostruzione dei fatti.
La pena del carcere per furto in abitazione può sempre essere sostituita con la detenzione domiciliare?
No. La sostituzione della pena non è automatica. Come specificato nell’ordinanza, la legge prevede che il giudice possa negarla se sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non rispetterà le prescrizioni imposte, privilegiando così l’effettività della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3901 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3901 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto di pena, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione.
Il primo motivo di ricorso – che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di gravame sul punto, si è fedelmente attenuta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) al principio secondo
cui in tema di furto in abitazione, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, RV. 286643).
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato in quanto l’art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l’obiettivo di assicurare effettività al pena.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025