Furto in Abitazione: Anche il Cortile Recintato è Spazio Protetto
La definizione di furto in abitazione è spesso al centro di dibattiti legali, specialmente quando il reato non avviene all’interno delle mura domestiche ma nelle sue pertinenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: anche un cortile, se opportunamente delimitato e protetto, rientra a pieno titolo nella nozione di privata dimora, giustificando la più grave imputazione prevista dall’art. 624-bis del codice penale.
Il Caso: Furto in un Cortile e la Difesa dell’Imputato
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto in abitazione. Il furto era avvenuto all’interno di un cortile di pertinenza di un’abitazione. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su due argomenti principali:
1. La richiesta di riqualificare il reato in furto semplice (art. 624 c.p.), sostenendo che un cortile non potesse essere considerato ‘privata dimora’.
2. La richiesta di applicare l’attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
L’imputato sosteneva che l’area esterna non godesse della stessa tutela dell’abitazione vera e propria. Tuttavia, le corti di merito avevano già respinto questa tesi, evidenziando come il cortile fosse chiaramente delimitato da un muretto, una recinzione metallica e un cancello, che veniva regolarmente chiuso dalla persona offesa.
La Decisione della Cassazione sul Furto in Abitazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo ‘reiterativo e manifestamente infondato’. Gli Ermellini hanno confermato in toto la decisione della Corte d’Appello, chiarendo due punti cruciali.
La Nozione di Privata Dimora
La Corte ha ribadito che il concetto di ‘privata dimora’ ai fini del furto in abitazione è ampio e non si limita ai soli locali interni. Citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha specificato che rientrano in questa nozione tutti i luoghi in cui si svolgono, anche in modo non occasionale, atti della vita privata e che non sono aperti al pubblico o accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Questo include non solo l’abitazione ma anche le sue pertinenze, come giardini, garage e, appunto, cortili, a condizione che siano protetti da intrusioni esterne.
L’Esclusione dell’Attenuante del Danno Lieve
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che un danno patrimoniale di 1.300 euro fosse ‘tutt’altro che lieve’ e quindi insufficiente a giustificare l’applicazione dell’attenuante. Inoltre, è stato precisato che la breve durata del possesso della refurtiva non era dovuta a un’iniziativa dell’imputato, ma esclusivamente al rapido intervento delle Forze di Polizia, un fattore che non può andare a suo vantaggio.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione consolidata e protettiva della sfera privata del cittadino. La ratio dell’art. 624-bis c.p. è quella di tutelare non solo il patrimonio, ma anche la sicurezza e la tranquillità personale all’interno dei luoghi in cui si svolge la vita privata. Un cortile recintato e chiuso è, a tutti gli effetti, un’estensione dello spazio domestico, un’area in cui il titolare ha il diritto di sentirsi al sicuro da intrusioni. Di conseguenza, violare tale spazio integra la fattispecie più grave del furto in abitazione.
La manifesta infondatezza del ricorso deriva dal fatto che l’appellante non ha offerto argomenti nuovi o capaci di mettere in discussione la logica e coerente motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le medesime censure già respinte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce chiaramente che la tutela offerta dal reato di furto in abitazione si estende a tutte le pertinenze che siano visibilmente delimitate e protette. Per i cittadini, ciò significa una maggiore protezione legale per aree come giardini e cortili. Per gli operatori del diritto, rappresenta un ulteriore punto fermo nell’interpretazione di una norma cruciale per la sicurezza della persona e del suo patrimonio all’interno della sfera privata.
Un furto commesso in un cortile recintato è considerato furto in abitazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un cortile delimitato da un muretto, una recinzione e un cancello chiuso rientra nella nozione di privata dimora o sua pertinenza, configurando quindi il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).
Quando si può applicare l’attenuante del danno di lieve entità?
Nel caso esaminato, l’attenuante non è stata concessa perché il valore della refurtiva (1.300 euro) è stato ritenuto ‘tutt’altro che lieve’. La concessione dell’attenuante dipende dalla valutazione oggettiva del danno patrimoniale causato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano ripetitivi di quelli già respinti in appello e manifestamente infondati, in quanto non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.).
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave di cui all’art.624 cod. pen. – è reiterativo e manifestamente infondato perché non si confronta:
con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi che ha disatteso le censure dell’atto di appello (pag. 1 della sentenza impugnata: il cortile in oggetto è delimitato da un muretto di cinta con recinzione metallica, e addirittura munito di un cancello di ingresso che viene chiuso dalla persona offesa);
con la giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di luogo destinato a privata dimora secondo cui ai fini della configurabilità del real:o previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S. U. n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto la mancata concessione dell’attenuante di cui all’alt 62 n. 4 cod. pen. – è ripetitivo e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 1: il valore del bene sottratto (1.300 euro) è tutt’altro che lieve, e la durata limitata del possesso è dipesa unicamente dalla pronta attività delle Forze di Polizia, e non certo dall’iniziativa dell’imputato.).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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