Furto in abitazione: anche il cortile è tutelato
Il concetto di furto in abitazione è spesso associato all’effrazione all’interno delle mura domestiche, ma la sua portata è ben più ampia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: anche le pertinenze, come i cortili, rientrano nella nozione di privata dimora, rendendo più grave il reato commesso in tali spazi. Questa decisione chiarisce i confini della tutela penale della proprietà e della sicurezza personale.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per furto e tentato furto in abitazione. L’imputato aveva sottratto delle biciclette custodite nel cortile di un’abitazione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Una errata qualificazione giuridica del fatto: a suo dire, il furto doveva essere considerato aggravato e non in abitazione, con la conseguenza della sua improcedibilità per mancanza di querela.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
## La Qualificazione del Furto in Abitazione nel Cortile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato dalla Corte. I giudici hanno sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, il concetto di ‘privata dimora’ si estende a ogni luogo che, anche se non destinato a casa di abitazione, svolge una funzione accessoria e strumentale alla stessa.
Il cortile, essendo uno spazio destinato al servizio dell’abitazione principale, ne costituisce una pertinenza. Di conseguenza, la sottrazione di beni da tale area integra pienamente la fattispecie del furto in abitazione. La Corte ha precisato che è irrilevante il fatto che i ladri avessero temporaneamente spostato le biciclette in un cortile adiacente (appartenente a un esercizio commerciale) per facilitarne il trasporto. L’azione criminosa ha avuto origine nella pertinenza della privata dimora, e questo è l’elemento decisivo per la qualificazione del reato.
## L’Esclusione dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La difesa chiedeva il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo il modesto valore dei beni sottratti. La Cassazione ha ribadito il suo orientamento consolidato: per l’applicazione di tale attenuante, non è sufficiente che il danno sia modesto, ma deve essere ‘lievissimo’.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce secondo cui il danno deve essere così irrisorio da rendere l’imputato meritevole di una mitigazione della pena. In questo caso, la Corte d’Appello aveva già valutato il danno e, con una motivazione ritenuta congrua, aveva escluso che potesse essere qualificato come lievissimo. La decisione è quindi in linea con la giurisprudenza costante che interpreta in modo restrittivo questa circostanza attenuante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Le argomentazioni della difesa sono state ritenute una riproposizione di questioni già adeguatamente risolte nei gradi di merito e basate su un’interpretazione degli atti processuali diversa da quella, logica e corretta, fatta propria dai giudici di appello. La decisione conferma la qualificazione del cortile come pertinenza dell’abitazione e la necessità di un danno ‘lievissimo’ per il riconoscimento dell’attenuante specifica. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, rafforza la tutela penale degli spazi pertinenziali delle abitazioni, come cortili, giardini e garage, equiparandoli, ai fini del reato di furto, all’abitazione stessa. Questo estende la protezione della sfera privata e personale contro le intrusioni illecite. In secondo luogo, ribadisce i criteri rigorosi per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, limitandola a casi di pregiudizio economico veramente irrisorio. La decisione serve quindi come monito: la sottrazione di beni, anche di valore non eccezionale, da un cortile privato, è un reato grave e non va sottovalutato.
Il furto di oggetti in un cortile privato è considerato furto in abitazione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il furto commesso in un cortile privato è qualificato come furto in abitazione. Questo perché il cortile è considerato una pertinenza della privata dimora, cioè un luogo strettamente funzionale all’abitazione stessa.
Quando si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità in un furto?
L’attenuante del danno di speciale tenuità si applica solo quando il danno economico derivante dal reato è ‘lievissimo’. Non è sufficiente che il valore dei beni rubati sia modesto; deve essere talmente esiguo da giustificare una riduzione della pena, secondo una valutazione restrittiva della giurisprudenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma lo respinge per vizi procedurali o perché manifestamente infondato. La conseguenza per il ricorrente è la conferma della condanna precedente e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31393 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione) e al capo 2) (tentato furto in abitazione);
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato come furto in abitazion non furto aggravato, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela – è male impostato, in quanto rievoca atti probatori, di cui pretende un’interpretazione diversa da quel della Corte di merito, peraltro trascurando il dato che le biciclette erano custodite nel c dell’abitazione e che, pertanto, da tale cortile essere dovevano essere state prelevate, prescindere dal fatto che, per consentire una più facile asportazione, fossero state spostat provvisoriamente dai malviventi nel cortile dell’attiguo esercizio commerciale;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con Cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità – è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha fornito una risposta sul punto del tutto in linea con la giurisprudenza di qu Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputat meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.