Furto in Abitazione: Quando il Cortile Diventa Scena del Crimine
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sulla definizione di furto in abitazione, un reato che suscita sempre grande allarme sociale. La vicenda, riguardante il furto di due motoseghe da un cortile, ha permesso ai giudici di ribadire due principi fondamentali: la nozione di ‘pertinenza’ e il momento esatto in cui il furto si considera ‘consumato’. Approfondiamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per furto in abitazione. In particolare, uno dei complici, dopo aver scavalcato la recinzione di una proprietà privata, era entrato nel cortile e aveva passato al complice, rimasto all’esterno, due motoseghe da giardino. Sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine, i due avevano lasciato cadere la refurtiva e si erano dati alla fuga, venendo però fermati poco dopo. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del reato.
I Motivi del Ricorso
La difesa degli imputati si basava su tre argomentazioni principali:
1.  Errata applicazione dell’art. 624-bis c.p.: Si sosteneva che il cortile non fosse una pertinenza dell’abitazione, e quindi non si potesse configurare il reato di furto in abitazione.
2.  Mancata consumazione del reato: Secondo i ricorrenti, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato furto, dato che avevano avuto il possesso dei beni solo per un tempo brevissimo prima di essere scoperti.
3.  Applicabilità della ‘particolare tenuità del fatto’: La difesa chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima offensività.
L’Analisi della Corte sul Furto in Abitazione
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili. L’ordinanza è un’importante sintesi dei principi che governano il reato di furto in abitazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno chiarito punto per punto perché le tesi difensive non potessero essere accolte.
In primo luogo, è stato confermato che il cortile è a tutti gli effetti una pertinenza del luogo destinato a privata dimora. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, secondo cui rientra in questa nozione “ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole”. Non è quindi necessario un rapporto di contiguità fisica; è sufficiente il legame funzionale, che nel caso di un cortile è evidente. Entrare in un cortile per rubare equivale, per la legge, a entrare nell’abitazione stessa.
In secondo luogo, la Cassazione ha respinto la tesi del tentato furto. Il reato di furto si consuma nel momento in cui la cosa sottratta passa, anche per un tempo brevissimo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente. Nel caso specifico, nel momento in cui gli imputati si sono impossessati delle motoseghe, acquisendo su di esse un controllo indipendente dal proprietario, il reato si era già perfezionato. Il fatto di essere stati scoperti subito dopo e di aver abbandonato la refurtiva non trasforma il reato da consumato a tentato.
Infine, è stata esclusa l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno spiegato che, sia sotto la vecchia che la nuova disciplina (introdotta dal D.Lgs 150/2022), il furto in abitazione è un reato per il quale tale beneficio è precluso. I limiti di pena previsti per questa fattispecie, considerata di particolare gravità per la violazione della sfera privata della vittima, non consentono di qualificare il fatto come di lieve entità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione rigorosa del reato di furto in abitazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
1.  La tutela della privata dimora si estende a tutte le sue pertinenze, come giardini, cortili, garage e cantine, purché funzionalmente collegate all’abitazione.
2.  Il furto si considera consumato non appena il ladro ottiene la disponibilità autonoma del bene rubato, indipendentemente dalla durata di tale possesso.
3.  Il furto in abitazione è considerato un reato troppo grave per beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Questa decisione sottolinea la volontà del legislatore e della giurisprudenza di offrire una protezione rafforzata al domicilio, inteso come spazio di vita privata che include non solo le mura domestiche ma anche le aree esterne a loro servizio.
 
Un cortile o un giardino sono considerati parte dell’abitazione ai fini del reato di furto?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che ogni bene che arreca una diretta utilità economica o è funzionalmente asservito a un immobile (come un cortile o un giardino) è considerato ‘pertinenza di luogo destinato a privata dimora’. Pertanto, rubare in queste aree configura il reato di furto in abitazione.
Perché il furto è stato considerato consumato e non solo tentato, anche se gli imputati hanno tenuto la refurtiva per poco tempo?
Il reato si considera consumato nel momento in cui la cosa sottratta passa sotto l’autonoma disponibilità dell’agente, anche se per un tempo brevissimo. Nel caso di specie, gli imputati si erano impossessati delle motoseghe, perfezionando il reato prima di essere scoperti e di abbandonare i beni.
È possibile applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di furto in abitazione?
No. La Corte ha stabilito che i limiti di pena previsti per il furto in abitazione non consentono l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), né con la disciplina precedente né con quella attuale introdotta dal D.Lgs. 150/2022.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5395  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti con unico atto’ a mezzo del comune difensore, da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione, fatto commesso il 21/10/2022.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 624-bis cod. pen, dovendosi escludere la ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione, non essendosi gli imputati introdotti nelle pertinenze dell’abitazione della vittima; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 56, 624 cod. pen, non avendo gli imputati conseguito il possesso della cosa sottratta se non per brevissimo tempo; 3. Inosservanza della legge penale con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha osservato come il furto fosse stato commesso in concorso con altra persona, la quale, dopo avere scavalcato la recinzione che delimitava il cortile di pertinenza dell’abitazione della vittima, provvedeva a passare agli imputati degli attrezzi da giardino (due motoseghe) ivi collocati. La qualificazione giuridica è stata dunque correttamente individuata, essendo avvenuta la sottrazione dei beni nelle pertinenze dell’abitazione della persona offesa (cfr. Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 – 01:«In tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni»).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata, ponendo in evidenza come gli imputati si siano impossessati delle cose che avevano sottratto, sia pure brevemente, lasciandole cadere dopo essersi accorti di essere stati sorpresi dagli agenti di polizia. Tale motivazione è coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 -01:”Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente”).
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. peri., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: il limite del minimo edittale previsto per il furto in abitazione non consente l’applicazione dell’istitut in base alla nuova disciplina introdotta in seguito all’entrata in vigore del d.lgs 150/2022; non ricorrevano i presupposti dell’applicazione dell’istituto nemmeno sotto la vigenza della precedente disciplina, essendo il reato di furto in abitazione punito con pena massima superiore ad anni cinque di reclusione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
D E P OS IT AT A
Il Consigliere estensore