Furto in abitazione: anche il cortile condominiale è tutelato
Il furto di una bicicletta lasciata nel cortile del proprio condominio è un evento purtroppo comune, ma la sua qualificazione giuridica può riservare delle sorprese. Molti potrebbero pensare si tratti di un furto semplice, ma la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: sottrarre un bene da un’area condominiale integra il più grave reato di furto in abitazione. Questa decisione sottolinea l’ampia tutela offerta dalla legge ai luoghi considerati parte della sfera privata del cittadino.
I Fatti del Caso: Il Furto della Bicicletta nel Cortile
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per essersi impossessato di una bicicletta da corsa parcheggiata all’interno del cortile condominiale dove risiedeva la vittima. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta non potesse essere qualificata come furto in abitazione, ma come un furto semplice, data la natura di area comune del cortile.
La Qualificazione del Reato come Furto in Abitazione
La difesa del ricorrente non ha trovato accoglimento. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. La decisione si allinea a un orientamento ormai consolidato, secondo cui il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale è configurabile ogni volta che la sottrazione illecita di beni mobili avviene all’interno di aree condominiali. Questo perché tali aree, come androni, scale e cortili, sono considerate ‘pertinenze’ di una privata dimora.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro che il concetto di ‘privata dimora’ non si limita all’appartamento in cui si vive, ma si estende a tutti quegli spazi accessori che ne consentono o ne completano la fruibilità. Il cortile condominiale, pur non essendo nella disponibilità esclusiva di un singolo condomino, costituisce una pertinenza dell’edificio destinato ad abitazioni. La condotta di chi si introduce in tale spazio per commettere un furto rientra a pieno titolo nella fattispecie del furto in abitazione. I giudici hanno richiamato precedenti sentenze (come la n. 1278/2018 e la n. 4215/2013) che confermano come la sottrazione avvenuta nell’androne o in altre aree comuni di un edificio integri tale reato, in quanto questi luoghi sono funzionalmente legati alla vita privata dei residenti.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione non solo dichiara inammissibile il ricorso, ma condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La decisione rafforza un principio di grande importanza pratica: la tutela penale della proprietà si estende a tutti gli spazi che, pur essendo comuni, sono strettamente connessi alla vita domestica. Pertanto, chi commette un furto in un cortile, in una cantina o sulle scale di un condominio non risponderà di un semplice furto, ma del più grave reato di furto in abitazione, con conseguenze sanzionatorie ben più severe.
Il furto di un oggetto in un cortile condominiale è considerato un furto semplice?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta del reato più grave di furto in abitazione, poiché il cortile è considerato una pertinenza della privata dimora.
Perché il cortile condominiale è considerato una pertinenza di una privata dimora?
Perché è un luogo funzionalmente collegato all’abitazione, anche se non è di uso esclusivo di un singolo condomino. La sua funzione è a servizio delle abitazioni dell’edificio, rientrando così nell’ambito della tutela rafforzata prevista per la sfera privata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 82)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – unitamente alle depositate conclusioni scritte – avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, ch soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione. Nella specie, è stato accertato che l’imputato si impossessato di una bicicletta da corsa parcheggiata all’interno del cortile condominiale ove abitava la persona offesa. La giurisprudenza di legittimità ritiene che integri il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n 1278 del 31/10/2018 – dep. 2019, Rv. 274389 – 01); più in generale, il delitto in questione è configurabile tutte le volte in cui la sottrazione illecita di beni m avvenga all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 – 01).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
analdi Il Consigliere estensore
II
NOME