Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 199 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 marzo 2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa il 23 ottobre 2018 dal Tribunale di Imperia, appellata da NOME COGNOME COGNOME, ha escluso la circostanza aggravante di cui art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen. ed ha confermato nel resto della statuizione di primo grado che, all’esito di giudiz abbreviato, aveva condannato lo stesso imputato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto cui all’art. 624-bis cod. pen., aggravato perché commesso con violenza sulle cose, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella della riparazione del danno con giudizio di prevalenza.
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Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, poiché erroneamente sarebbe stato disatteso il motivo di appello con il quale si era dedotto che il fatto non si era consumato in uno dei luoghi rientranti nel disposto dell’art. 624-bis cod. pe bensì era sussumibile nel disposto dell’art. 624 cod. pen. In particolare, i Giudici di merit difformemente da quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – avrebbero ritenuto decisivo che l’introduzione nel luogo de quo sia avvenuta in orario notturno (che, peraltro, secondo il ricorrente si sarebbe verificata alle ore 22:30 e non, come ritenuto nella specie, t le 5:30 e le 6:30). Inoltre, vi sarebbero «evidenti dubbi» sulla consapevolezza dell’imputato di aver commesso il fatto all’interno di un luogo di privata di dimora e non nei locali di bar/ristorante in un ambiente nel quale non sarebbe stato dimostrato se fosse «preclusa la frequentazione degli avventori»: il che imporrebbe di qualificare il fatto ai sensi art. 624 con tutte le conseguenze sulla procedibilità, alla luce dell’intervenuta remissione della querel da parte della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di norme processuali posta a pena di nullità, segnatamente dell’art. 522 cod. proc. pen., e il vizio di motivazio perché la Corte di Genova avrebbe erroneamente ritenuto superfluo l’esame della doglianza sulla rituale contestazione dell’aggravante della violenza sulle cose, dedotta con riferimento a registratore di cassa de quo; e non avrebbe dichiarato la denunciata nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, non si è confrontato con la necessaria specificità con l’iter della decisione impugnata ed ha irritualmente prospettato a questa Corte questioni non dedotte in sede di gravame, peraltro sottoponendo – in maniera comunque irrituale – a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento degli elementi in atti, vero in maniera del tutto apodittica e senza neppure assumere un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Con il primo motivo di appello, infatti, si era censurata la sentenza di primo grado unicamente per aver tratto dal mero riferimento all’accesso in orario notturno (in un local nel quale era contenuto il registratore di cassa) la qualificazione del luogo del commesso reato come «luogo di lavoro riservato alla sfera privata della persona offesa» e dunque come privata dimora. Al riguardo, correttamente la Corte di merito ha evidenziato che la decisione
di primo grado non si era limitata al dato cronologico, ma aveva valorizzato la circostanza che nell’esercizio in discorso, durante l’orario di chiusura, rimanesse – senza la possibilità accesso da parte di terzi – il personale di guardia, cui esso era riservato. Dunque – fermo restando che può «essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se i essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riserva precludendo l’accesso a terzi» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01); cfr. pure Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952 – 01) -, la sentenza impugnata ha compiutamente argomentato rispetto alle allegazioni avanzate con il gravame; e nel resto le censure del ricorrente sono inammissibili poiché inedite, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abb correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e gra giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non nnassimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.).
2. Il motivo in esame è manifestamente infondato.
A fronte dell’erroneità della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenut sussistente l’aggravante di aver agito con violenza sulle cose anche a cagione del danneggiamento del registratore di cassa (oggetto di impossessamento) nonostante l’imputazione faccia riferimento al riguardo alla sola effrazione della porta laterale del loc (pure ritenuta dal primo Giudice), la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell circostanza in discorso in relazione solo a tale effrazione in piena conformità all’edit accusatorio. Rispetto alla circostanza in parola già il primo Giudice aveva stimato prevalenti le ritenute circostanze attenuanti. Ne deriva che, con evidenza, non ricorrevano i presupposti perché la Corte di merito provvedesse a dichiarare la dedotta nullità in parte qua della sentenza di primo grado (cfr. art. 522, comma 2, 604, commi 1 e 2, cod. proc. pen.).
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2022.