Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1334 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1334 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Como, in data 6.2.2019, aveva condannato NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624 bis, co. 1 e 3, in relazione all’art. 625, co. 1, n. 2), c.p., commesso in danno di COGNOME NOME, in rubrica loro ascritto.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge in punto di acquisizione e utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME, a seguito della presunta, sopravvenuta irreperibilità di quest’ultimo, che, in realtà, ha dimostrato un sostanziale disinteresse per la vicenda processuale, tanto da rimettere la querela presentata nei confronti degli imputati, non presenziando mai alle udienze, pur essendo stato ripetutamente citato a comparire; 2) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, con particolare riferimento a quanto riferito dal teste NOME COGNOME, che ha reso dichiarazioni incongrue e discrepanti, rispetto a quelle del COGNOME, del maresciallo COGNOME, escusso in qualità di teste, anche con riferimento alla presenza sul luogo del delitto della NOME e sulla proprietà delle piastrelle oggetto del furto, dovendosi, al riguardo, qualificare diversamente il fatto per cui si procede, ai sensi dell’art. 392, c.p.
2.1 Con requisitoria scritta del 13.9.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili
Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia degli imputati, insiste per l’accoglimento dei ricorsi, chiedendo che nei confronti dei prevenuti venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 392, c.p., nonché la liquidazione delle spese di giustizia in favore dell’imputato NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni.
Del tutto generico appare il primo motivo di ricorso, in quanto i ricorrenti non indicano specificamente per quale ragione giuridica l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal COGNOME innanzi al tribunale in precedente diversa composizione, disposta, ai sensi dell’art. 512, c.p.p., per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, risultante la persona offesa divenuta irreperibile per causa sopravvenuta e non prevedibile (cfr. p. 1 della sentenza oggetto di ricorso), abbia concretizzato una violazione di legge.
D’altro canto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).
Siffatto onere non risulta adempiuto dai ricorrenti, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato viene attribuito non tanto alle dichiarazioni del COGNOME, ma, piuttosto, soprattutto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare COGNOME (cfr. p. 5 della sentenza di
appello), presente nell’appartamento del COGNOME quando gli imputati vi fecero ingesso impadronendosi delle piastrelle nella disponibilità della persona offesa, e acquisite al fascicolo per il dibattimento, essendo, nel frattempo, il COGNOME deceduto, senza che sulla suddetta acquisizione il ricorrente abbia articolato alcun rilievo critico.
4.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, ne appare evidente l’inammissibilità.
Trascurano, invero, i ricorrenti di considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
La corte territoriale, del resto, con motivazione congrua e immune dai denunciati vizi, ha operato una penetrante valutazione delle dichiarazioni del COGNOME, rilevando, in sintonia con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, come il teste abbia “reso un racconto chiaro e preciso, privo di aporie logiche, intrinsecamente coerente e sufficientemente circostanziato, oltre che riscontrato, su aspetti certo non marginali, da quanto riscontrato dagli operanti e per nulla inficiato, per converso, dalle incertezze ricostruttive operate dallo stesso COGNOME,
che al momento del fatto era ubriaco e, pertanto, non in grado di rammentare granché” (cfr. pp. 2-3 della sentenza oggetto di ricorso).
Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui i ricorrenti lamentano un’inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).
Risulta inammissibile anche la richiesta di diversa qualificazione giuridica formulata dai ricorrenti nelle conclusioni, perché fondata, come già detto, su di una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Esula, infine, completamente dalle competenze di questa Corte la liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12.10.2022.