Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6613 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Palermo che – per quel che qui rileva – ha riformato la decisione di primo grado rideterminando in mitius il trattamento sanzioNOMErio, confermando la penale responsabilità dell’imputato per il de di cui all’art. 624.bis, comma 1, cod. pen.;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione dell’art. 624-bis cod. pen. e i di motivazione (anche per travisamento della prova) – è versato in fatto e privo di specificità la Corte di merito ha fondato l’individuazione dell’imputato su atti ritualmente acquisiti con co delle parti (ivi comprato un fotogramma) e il ricorso prospetta un diverso apprezzamento della pro in questa sede di legittimità, senza denunciare puntualmente il travisamento (che non può esser dedotto con il richiamo o il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti), affidandosi pe enunciati ipotetici a proposito dell’autenticità della registrazione (cfr. Sez. 2, n. 4 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo – che assume la violazione degli artt. 624 e 614 cod. pen. e il viz motivazione in ordine alla commissione del fatto in luogo di privata dimora – parimenti cont enunciati generici e prospetta, con assunti ipotetici, un’alternativa ricostruzione;
il terzo motivo – che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazio riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 4 cod. p è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha dato conto, in maniera congrua e conforme al diritto, del danno non tenue cagioNOME (alla luce del valore delle res sottratte) e il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha anche al riguardo prospettato una ricostruzi alternativa;
il quarto motivo – che lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motiv con riferimento alla determinazione della pena – è manifestamente infondato e versato in fatto quanto la Corte distrettuale ha determiNOME la pena base, quanto alla reclusione nella misura minim di quattro anni e quanto alla multa in euro 950 (di poco superiore al minimo e ampiamente al sotto del medio edittale), rendendo una motivazione adeguata, dato che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittal ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, To 276932 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01);
il quinto motivo di ricorso – che lamenta la violazione dell’art. 603 cod. proc. pe vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell’istruttoria in appello – è manifestamente info in quanto, come già osservato a proposito del primo motivo, la Corte distrettuale ha fondat ricostruzione del fatto sui plurimi elementi in atti, acquisiti col consenso, così escl presupposti per dare corso alla rinnovazione (dato che la rinnovazione dell’istruzione dibattiment
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nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’in istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché i del giudice di disporre la rinnovazione è subordiNOME alla rigorosa condizione che egli ritenga, c la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez. U, n. 1260 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01);
il sesto motivo – che denuncia la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e il motivazione con riguardo alla mancata applicazione di una pena sostitutiva – è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, non prospett neppure la sussistenza dei presupposti per irrogarla (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.