Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48528 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitui:o Procuratore Gen. NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori avvocato COGNOME NOME NOME l’oro di PALERMO in difesa di COGNOME NOMENOME NOME NOME è presente anche in sostituzione per delega orale dell’avvocato COGNOME NOMENOME NOME difesa di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME che si è riportato ai rnotivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. e
RITENUTO IN l’ATTO
Con sentenza del 30/9/2020, il GUP del Tribunale di Trapani, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati di seguito indicati:
• COGNOME e COGNOME:
per il reato di furto aggravato per essersi impossessati di cinque mazzi di chiavi sottraendoli dall’interno dell’autovettura Ford Fiesta di proprietà di COGNOME NOME;
Per il reato di furto in abitazione, per essersi introdotti nell’abitazione d COGNOME NOME utilizzando le chiavi sottratte con la condotta di cui al capo 1) e per essersi impossessati di numerosi beni anche preziosi; con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; con l’aggravante della recidiva reiterata; in Custonaci ed Erice, il 12 agosto 2019
• COGNOME:
per il reato di cui all’articolo 648 codice penale per avere ricevuto due penne provenienti dal reato di furto di cui al capo 2); in data prossima e antecedente al 28 agosto 2020;
• COGNOME:
per il reato di furto aggravato, per essersi impossessato delle chiavi dell’abitazione di NOME NOME infrangendo il vetro del finestrino anteriore destro dell’autovettura dove si trovavano;
del delitto di furto aggravato per essersi introdotto all’interno dell’abitazione di NOME NOME, utilizzando le chiavi sottratte dall’autovettura, e di esser impossessato di numerose beni preziosi; con l’aggravante della recidiva e con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
in Trapani 1’11 giugno 2020;
• COGNOME, COGNOME e COGNOME:
per il reato di furto aggravato perché infrangendo il vetro del finestrino dell’autovettura di COGNOME NOME si impossessavano dalle chiavi dell’abitazione di questo; con l’aggravante di aver commesso il tatto con violenza sulle cose e al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue;
Per il delitto di furto aggravato in abitazione per essersi introdotti presso l’abitazione di NOME, utilizzando le chiavi sottratte dall’autovettura, sottraendo diversi beni preziosi; con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; con la recidiva reiterata;
in Trapani il 14 giugno 2020;
• COGNOME e COGNOME:
8) per il reato di furto aggravato delle chiavi dell’abitazione di COGNOME NOME sottratte dall’interno dell’autovettura di questi; con l’aggravante di aver commesso
il fatto con violenza sulle cose e di avere commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo che segue;
del delitto di furto aggravato in abitazione per essersi introdotti all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME dove si impossessavano di 2000 C in contanti e numerosi monili in oro; con l’aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; con l’aggravante della recidiva;
In Trapani l’il luglio 2020;
10) del reato di furto aggravato per essersi impossessati delle chiavi dell’abitazione di Montemario Salvatore e della carta di circolazione dell’autovettura, sottraendoli all’interno della detta autovettura posteggiata sulla pubblica via con infrazione del vetro del finestrino; con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose; con la recidiva reiterata; in Vai d’Erice il 4 agosto 2020;
• COGNOME e COGNOME:
11) del reato di furto aggravato per essersi impossessati delle chiavi dell’abitazione di COGNOME NOME sottraendole all’interno dell’autovettura del predetto; con l’aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue;
12) del reato di furto aggravato in abitazione per essersi introdotti all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME, utilizzando le chiavi sottratte dall’autovettura, ed essersi impossessati della fede nuziale e di un orologio con cassa in argento; con l’aggravante della recidiva; in Trapani il 19 agosto 2020;
13) del reato di furto aggravato per essersi impossessati delle chiavi dell’abitazione di COGNOME NOME sottraendole all’interno dell’autovettura dei predetto; con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue;
14) del reato di furto aggravato in abitazione per essersi introdotti all’interno dell’abitazione di NOME, con. le chiavi sottratte dall’autovettura, ed essersi impossessati di un numerosi beni preziosi; con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; con l’aggravante della recidiva; in Palermo il 21 agosto 2020;
15) del reato di furto aggravato delle chiavi dell’abitazione di COGNOME NOME sottraendole dall’interno dell’autovettura della predetta; con l’aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di furto in abitazione per cui si è proceduto separatamente; con l’aggravante della recidiva reiterata; in Castelvetrano il 24 agosto 2020.
All’esito del giudizio di primo grado, unificati i fatti per continuazione, COGNOME NOME è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2000 di multa; COGNOME NOME alla pena di anni sette, mese uno e giorni dieci di
reclusione ed euro 1866,67 di multa; COGNOME alla pena di anni sei, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 2400 di multa.
Con sentenza dell’8/3/2023 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dagli imputati, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con la sentenza resa nei confronti degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME dalla Corte di Appello di Palermo il 12 aprile 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022, e per l’effetto ha rideterminato, nei confronti del COGNOME la pena unica in anni sette, mesi quattro ed euro 2070,00 di multa, di cui mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 204,00 di multa (già ridotte per il rito) per i reati di ai fatti già giudicati; nei confronti del COGNOME la pena unica in anni sei, mesi ott di reclusione ed euro 2616,00 di multa, di cui mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 216,00 (già ridotte per il rito) per i reati di cui ai fatti già giudicati.
La Corte territoriale ha confermato, per il resto, l’impugnata sentenza e ha condannato COGNOME NOME al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché tutti gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili per il grado, ordinando il dissequestro e la restituzion a COGNOME NOME delle penne dalla stessa riconosciute.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
· COGNOME NOME (AVV_NOTAIO Pala2:zolo)
Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in tema di valutazione della prova indiziaria con riferimento all’affermata responsabilità per i capi 2), 4), 5) 6), 7), 11), 12), 13), 14) e 15).
Per il ricorrente la motivazione della decisione della Corte territoriale sarebbe frutto di una analisi atomistica e parcellizzata di quanto emerso nel processo, è carente e contraddittoria.
Si sostiene che, nonostante le dettagliate doglianze sollevate con all’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe fornito, da un lato, una motivazione solo apparente, dall’altro illogica rispetto ai rilievi difensivi assumendo che con riguardo ai riconoscimenti effettuati dalla polizia non vi sarebbe motivo di dubitare della bontà ditale riscontro probatorio e che sarebbe stato effettuato attraverso i tratti somatici e le movenze dalla P.G. che si è espressa in termini di certezza la disponibilità delle foto ritraenti alcuni oggetto preziosi asportati.
Con riferimento al primo punto non si pone in dubbio che tali risultanze possano valere come indizio e rimesse alla valutazione del giudice di merito; ma è propria siffatta valutazione che il ricorrente censura in punto motivazionale, la Corte avrebbe dovuto considerare: a. la pessima e imprecisa qualità delle immagini estrapolate; b. le particolari modalità di comparazione effettuata dalla P.G.
A tale ultimo proposito il ricorrente segnala che il termine di riferimento di comparazione effettuato dagli inquirenti per riconoscere l’imputato sono state esclusivamente ulteriori immagini che ritraevano asseritamente il COGNOME in NOME fatti del presente processo, e pertanto, a loro volta, privi di qualsivoglia certezza in ordine al riconoscimento. Il che avrebbe certamente inficiato l’impianto motivazionale.
Avuto riguardo al secondo elemento valorizzato dalla Corte di Appello al fine di ratificare il giudizio di colpevolezza, il ricorrente lamenta che i giudici del g vame del merito hanno omesso di spiegare – proprio in termini di logicità – la valenza quantomeno indiziaria della circostanza che il ricorrente era nella disponibilità di alcune foto di oggetti asseritamente provenienti dai reati contestagli. Secondo il ricorrente, per come già chiarito in sede di appello tale evenienza, proprio da un punto vista logico, dimostrerebbe la non partecipazione ai furti de quibus del COGNOME.
Ciò che per il ricorrente stupisce è che i giudici territoriali abbiano rigettat l’articolato primo motivo di appello richiamando laconicamente solo gli unici due elementi di cui sopra (oltre l’arresto del 24.8.2020).
A parere del ricorrente il mero richiamo da parte dei giudici di appello di solo siffatte evenienze, per di più valutati genericamente per tutti i capi di imputazione, dimostra la piena erroneità del giudizio del giudizio di colpevolezza.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 84 cod. pen. per omesso assorbimento dei reati di cui ai capi 1), 4), 6), 11) e 13) in quelli di cui ai capi 5), 7), 12) e 14) e contraddittorietà della motivazione che ha negato la progressione criminosa.
Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla sussistenza di tale aggravante, che non potrebbe essere desunta dal solo numero di beni sottratti, ma che richiede in termini oggettivi e certi che vi sia stato un effettivo danno di particolare entità.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, con il mancato contenimento nei minimi edittali e l’aumento ex art. 63 n. 4 cod. pen., pena che si ritiene eccessiva e determinata senza un reale confronto con i motivi di appello.
Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ritenuta recidiva.
· NOMECOGNOMENOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in tema di valutazione della prova indiziaria con riferimento all’affermata responsabilità per i capi 6), 7), 8) 9), 10), 11) e 12).
Si ritiene che la motivazione della Corte territoriale sia carente e contraddittoria e frutto di un’analisi atomistica e parcellizzata di quanto emerso nel processo.
Per il ricorrente nella sentenza impugnata un primo, preliminare, errore di metodo, risiede nell’avere, sostanzialmente, ritenuto responsabile il COGNOME dei reati ascritti su mere congetture, disancorate dalle evenienze processuali.
Ci si duole che, nonostante le dettagliate doglianze sollevate con ll’atto di appello, la Corte territoriale abbia fornito una motivazione da un lato apparente, dall’altro illogica, limitandosi a richiamare le considerazioni fatte dal giudice prime cure.
Si sostiene che, in modo del tutto laconico, i giudici di secondo cure hanno fornito una risposta – solo apparentemente – ai rilievi difensivi richiamando genericamente i riconoscimenti effettuati dalla P.G. e gli accertamenti in merito agli spostamenti dell’imputato che attraverso l’apparato cellulare in suo possesso veniva localizzato in prossimità dei luoghi ove avveniva il furto.
Inoltre, avuto riguardo ai capi addebitati al ricorrente ai nn. 6 e 7 la Corte territoriale richiama anche un ulteriore elemento indiziario, ovvero l’avvistamento della autovettura BMW intestata alla congiunta dell’imputato.
Con riferimenti a tali emergenze valorizzate della Corte, il ricorrente segnala che: a. l’ipotizzato rilevamento di una cella telefonica nella Provincia di Trapani non è circostanza utilizzabile nei confronti dell’odierno imputato, in quanto l’utenza mobile non era di sua pertinenza, né in suo possesso. Pertanto, risulta illogica e contraddittoria il richiamo di tale elemento a carico del COGNOME; b. come già rilevato in sede di appello, avuto riguardo a tali furti non sussiste alcuna immagine che riguarda il COGNOME; anche tale emergenza è stata pretermessa da entrambi i giudici territoriali; c. infine, non sussisterebbe la minima prova – se non una mera illazione – che l’auto in questione fosse in possesso o guidata dal ricorrente.
Con riguardo all’ulteriore circostanza che il COGNOME la mattina seguente all’asserito furto avrebbe ricevuto delle foto da uno dei coimputati raffiguranti oggetti di provenienza delittuosa, la Corte avrebbe dovuto chiarire, in termini proprio di logicità, la valenza indiziaria ditale deduzione.
Invero, tale evenienza militerebbe a favore della non presenza a tale delitto dell’odierno ricorrente.
Sul punto i decidenti hanno affermato che tale circostanza non sarebbe favorevole” non potendosi escludere che uno solo di loro custodisse i preziosi e avesse scattato le foto girate agli NOME anche al fine di ricostruire l’entità e la quantit beni trafugati e individuare possibili acquirenti”. (pag. 14).
Un siffatto ragionamento per il ricorrente non è assolutamente condivisibile, in quanto risulterebbe ancorato esclusivamenl:e ad un giudizio di mero sospetto.
A ciò si aggiungerebbe l’evidente vizio di contraddittorietà nella parte in cui la Corte territoriale non valuta che il primo giudice ha mandato assolto il COGNOME con riferimento ai capi 4 e 5, proprio perché non si era raggiunta la prova della partecipazione ai furti in questione.
In tal senso la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in termini di logicità -e per il ricorrente non l’ha fatto- i motivi per il NOME ha ritenuto di non mandar assolto il ricorrente per gli ulteriori reati, e non trincerandosi richiamando a giu stificazione del giudizio di colpevolezza una assenta convergenza indiziaria (il richiamo è a pag. 14 della sentenza qui impugnata).
Del resto -prosegue il ricorso- è stato lo stesso primo giudice a ritenere che l’asserito modus operandi delinquenziale contestato agli odierni imputati era variabile su molteplici aspetti, tra cui anche gli esecutori matenali dei furti; dedu zione che legittima l’invocata riforma del provvedimento qui oggetto di censura.
Tali censure per il ricorrente valgono egualmente con riferimento ai capi 8 e 9, anche in tal caso i giudici del merito hanno esclusivamente richiamato le precedenti considerazioni del GIP, nella parte in cui a sostegno della responsabilità indica quali elementi l’avvistamento della autovettura e sempre l’aggancio di una cella telefonica di uno dei coimputati nel territorio trapanese.
Se questi sono gli indizi a carico del COGNOME, risulterebbe palesemente illogica l’affermazione dei giudici del merito nella parte in cui si parla di “convergenza indiziaria”; risultando arduo poter ritenere che solo tali due circostanze possano A GLYPH bk. “kst, (i. -4 ritenersi idonee e a fondare una sentenza di condanna. A ciò si ~che pure lo stesso decidente di prime cure, avuto riguardo a tali capi di imputazione, si esprimeva in termini di verosimiglianza. Dubbi che sicuramente non sarebbero stati superati dalla motivazione della Corte di Appello.
Tali vizi g per il ricorrente aumentano ancor di più nella parte in cui la Corte tZ affronta la responsabilità 03E1 capo 10), nella parte in cui tra gli asseriti indizi r chiama il riconoscimento del COGNOME effettuato dagli inquirenti, laddove sarebbe stato immortalato da una telecamera di un esercizio commerciale situato nei pressi della abitazione della persona offesa. L
I giudici di merito -ci si duole- hanno ritenuto responsabile il ricorrente per i furto delle chiavi dell’autovettura della persona offesa (avvenuto in un altro luogo) in assenza del minimo indizio. Laddove già il decidente di primo grado si era
espresso così: «Gli imputati non sono stati immortalati mentre sottraevano le chiavi di casa dall’autovettura del Montemario, ma la loro successiva ed altamente sospetta presenza la stessa notte del furto delle chiavi di casa, nei pressi dell’abitazione principale della vittima rende evidente che avessero intenzione di riproporre l’ormai consolidato modus operandi».
Si sarebbe di fronte ad una sentenza illogica, contradditoria in contrasto, inoltre, con i fondamentali principi del nostro ordinamento, tra i quali “in dubio pro reo”.
Con riferimento ai capi 11 e 12 si sostiene che il decidente ha ritenuto provata la responsabilità del COGNOME, con una motivazione del tutto scarna, sulla base di solo due elementi: à) le immagini dei ladri, le cui fattezze sono compatibili con quelle dei prevenuti; b la localizzazione della BMW. .
Con riferimento a( primo di tali due elementi, il ricorrente segnala come dalle i immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza non c jA ertamente possibile sostenere con certezza che il soggetto raffigurato corrisponda all’odierno imputato.
Ciò che per il ricorrente stupisce è dover rilevare che il giudizio di verosimiglianza, a fronte anche della qualità scadente dei video, tra l’odierno imputato e il soggetto raffigurato nei video sia stato effettuato dagli agenti di P.G., senza alcun ausilio o accertamento di natura tecnica, con umionera comparazione visiva di immagini estrapolate addirittura da ulteriori fatti di reato contestati all’imputato n presente processo; ulteriori fatti di reato dai quali, peraltro, non è desumibile con certezza la responsabilità del COGNOME. A ciò si aggiungerebbe, oltre che la scarsa qualità delle immagini, che le immagini video riprese non raffigurano mai nitidamente il volto dei soggetti rappresentagti.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione dell’art. 648 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) con particolare riferimento al riconoscimento / degli oggetti da parte della persona offesa e alla sottovalutazicne che la penna in questione fosse all’interno di una custodia, nonostante la persona offesa ebbe a dichiarare di non avere mai posseduto tale custodia.
Con il terzo motivo si lamenta violazione! dell’art. 84 cod. pen. per omesso assorbimento dei reati di cui ai capi 6), 8), 11) e 13) in quelli indicati ai capi 7 9), 12) e 14) e contraddittorietà della motivazione che ha negato la progressione criminosa.
Con il quarto motivo si lamentano l’erronea applicazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza di tale aggravante, che non potrebbe essere desunta dal solo numero di beni sottratti, ma che richiederebbe, in termini oggettivi e certi, che vi sia stato un effettivo danno di particolar entità.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena , con il mancato contenimento nei minimi edittali e l’aumento ex art. 63 n. 4 cod. pen., pena che si ritiene eccessiva e determinata senza un reale confronto con i motivi di appello.
Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ritenuta recidiva.
Con il settimo motivo si denuncia falsa applicazione della legge penale in relazione all’omessa revoca della confisca dell’autovettura BMW’ che non era stata oggetto di alcuna modifica, né strutturale, né di natura meccanica, che potesse in qualche modo agevolare o semplificare la commissione dei reati.
· COGNOME NOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 co. 1 e 2. 546, co. 1 , lett. e), 530, 533 cod. proc. pen., 110, 624 e 624 bis cod. pen. e vizio motivazionale
Per il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe illegittima, poiché adottata in dispregio dei principi normativi su richiamati, oltreché assecondata da una motivazione manifestamente illogica e carente in più punti.
In primo luogo, con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell’epigrafe, la h motivazione di cui alle pagg. 18 e 19 – che viene trascritta in ricorso- per il ricor rente è manifestamente illogica e carente, nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato certo il riconoscimento da parte della P.G. dell’odierno ricorrente come soggetto presente all’interno dello stabile ove insiste l’appartamento della persona offesa – grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza, sposando la congettura degli investigatori, sostenuta nella nota riepilogativa di P.G. del 31/12/2020, depositata 1’8/1/2021 (che viene allegata al ricorso nella parte di interesse), formulata sulla base di connotati fisici del tutt generici e non individualizzanti (quali l’altezza approssimativa, la corporatura e i capelli brizzolati), senza un reale confronto con la doglianza difensiva, esposta nell’atto di appello, sulla oggettiva circostanza che il soggetto raffigurato nei fotogrammi indossava un cappellino con la visiera abbassata ed alzava un pugno al livello del viso, tanto da non consentire la visione dei tratti somatici del volto ind vidualizzanti, con la logica implicazione dell’assenza di elementi fisici caratterizzanti, in grado di legittimare l’assunto argomentativo della sentenza su richiamato.
Nello stesso solco argomentativo, con riferimento al secondo e ultimo elemento indiziario indicato dalla Corte territorialle a carico del COGNOME per i reati di cui ai capi 1) e 2), ossia la presenza dello stesso “nei pressi dell’abitazione delle vittime” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), accertata per mezzo dell’analisi dei tabulati telefonici, si lamenta che i giudici di seconde cure non abbiano affatto
fornito congrua ed esaustiva risposta motivazionale alla mirata doglianza difensiva, esposta nell’atto di appello, circa l’effetl:iva distanza geografica tra la pos zione della cella telefonica agganciata dal cellulare in uso all’attuale ricorrente e la su citata abitazione delle persone offese. Sul punto, la difesa ricorda di avere espressamente dedotto, nel proprio atto di appello, come sia stato accertato dalla P.G. (si allega stralcio della nota riepilogativa di P.G. del 31/12/2020, nella parte di interesse,) che il cellulare in uso all’odierno ricorrente ebbe ad agganciare la cella telefonica di Castellammare del Golfo, distante ben 35 krn circa dal Comune di Erice, ove è ubicata l’abitazione delle persone offese.
In secondo luogo, in relazione ai reati di cui ai capi 6) e 7) dell’epigrafe, viene denunciato come nei medesimi vizi di carenza e illogicità motivazionale verserebbe l’argomento della sentenza sull’accertata presenza del ridetto – mediante l’analisi dei tabulati telefonici dell’utenza cellulare in uso allo stesso – nei luoghi in cui stato perpetrato il furto delle chiavi, all’interno dell’autovettura della persona o fesa, poiché la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta motivazionale, esaustiva e logica, volta ad escludere le ipotesi alternative richiamate da questa difesa nel proprio atto di appello, in relazione alla possibile presenza del prevenuto in San Vito Lo Capo – frequentatissima località turistica – prescindendosi dal suo coinvolgimento nella commissione dei due reati in questione.
La motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe, altresì, carente e apodittica, nella parte in cui i giudici del gravame del merito hanno ritenuto integrata la penale responsabilità del ricorrente, sempre per i reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica fondando il proprio giudizio sulla presunta mera presenza del ridetto nella zona ove è stato commesso il furto delle chiavi dell’appartamento in questione e sull’invio delle fotografie della refurtiva dal cellulare di uno dei coimputati al cellulare d prefato. Invero, il mero invio delle immagini della refurtiva al cellulare del COGNOME, da parte di uno dei coimputati, mal si coniugherebbe, sotto il profilo della logicità motivazionale, con il giudizio di penale responsabilità del ridetto, atteso che la Corte territoriale ha fornito risposta argomentativa manifestamente illogica circa la doglianza difensiva, esposta nell’atto di appello, per la NOME è del tutto inverosimile la congettura per cui, ove l’imputato in esame fosse uno degli esecutori materiali del furto nell’appartamento descritto al capo 7) dell’epigrafe, lo stesso non avrebbe dovuto ricevere le foto della refurtiva da esso stesso materialmente trafugata in quello stesso contesto spa2io-temporale.
Non vi sarebbe chi non veda, per il ricorrente, come i due succitati elementi indiziari difettino dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiest dall’art. 192, co. 2 cod. proc. pen. – norma che risulterebbe violata – e non possano legittimamente essere poste a fondamento del giudizio della penale responsabilità dell’odierno ricorrente per i capi 6) e 7) dell’epigrafe.
In terzo luogo, con riferimento ai reati cli cui ai capi 8) e 9) della rubrica, ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno affermato la penale responsabilità del COGNOME, fondando tale giudizio sulla scorta dell’elemento della collocazione spazio-temporale dello stesso, insieme al coirnputato, ricostruita attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e delle immagini delle telecamere autostradali che riprendevano l’autovettura di uno dei coimputati del COGNOME.
Si sottolinea come l’unico effettivo elemento indiziario a carico del COGNOME sia costituito dall’aggancio, da parte del telefono cellulare in uso al prevenuto, della cella telefonica del Comune di Carini, a !:;eguito di una conversazione telefonica intrattenuta alle ore 5.32.
Pertanto, sarebbe di tutta evidenza come la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da carenza ed illogicità manifeste, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che il mero transito nell’autostrada Palermo – Trapani dell’autovettura in uso ad uno dei coimputati ed il su citato unico elemento indiziario a carico dell’odierno ricorrente siano bastevoli per fondare il giudizio della penale responsabilità del COGNOME per i reati a lui ascrittigli ai capi 8) e 9) dell’ pigrafe.
In particolare, i giudici dell’appello non avrebbero dato esaustiva e congrua risposta motivazionale sulla pacifica ed obiettiva emergenza – che si coglie già dalla indicazione dei fatti di reato dettagliati ai capi 8) e 9) dell’imputazione – p la NOME il furto delle chiavi dell’appartamento della persona offesa è avvenuto all’interno della sua autovettura, parcheggiata nel Comune di Valderice (TP); mentre il furto nell’appartamento è stato perpetrato nell’abitazione ubicata nel Comune di Trapani, a fronte dell’altrettanto pacifica emergenza per la NOME il cellulare in uso al COGNOME ebbe ad agganciare la cella telefonica di Carini (Pa) – comune a pochi km di distanza da Palermo e distante circa settanta km circa da Trapani alle ore 5.32 del mattino. Oltretutto, manifestamente illogico sarebbe il postulato motivazionale della Corte di Appello, secondo il NOME altro elemento indiziario a carico dell’attuale ricorrente sarebbe rappresentato dalle immagini raccolte dagli inquirenti ritraenti l’autovettura BMW serie 1′ in uso ad uno dei coimputati, ma non l’identità degli occupanti del mezzo in questione in quel contesto temporale.
Infine, si lamenta che la Corte Territoriale, a pag. 19, con il mero richiamo alla presenza sospetta del COGNOME nei luoghi del commesso reato e ad un generico modus operandi offre una motivazione affatto sufficiente per collocare la condotta dell’odierno ricorrente, in relazione al reato di cui al capo 10) dell’epigrafe al di là della soglia probatoria richiesta dalla legge, ex artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, che il ricorrente indica NOME subordinato al primo, si lamenta la violazione degli artt. 546, co. I, lett. e), 530, 533 cod. proc. pen., 81
84, 624 e 624 bis cod. pen. laddove la Corte I:erritoriale, alle pagg. 21 e 22 offrirebbe una motivazione illogica e inconferente sotto più profili, quando ha negato la progressione criminosa tra i reati.
Come ricorda il ricorrente,la progressione criminosa – da tenersi distinta dal reato progressivo, il NOME si realizza in un’unità di contesto così stretta in cui un condotta offensiva integrante di per sé reato costituisce modalità di realizzazione di un più grave reato – è caratterizzata da distinte e crescenti aggressioni allo stesso bene giuridico, svolte in ambito unitario (ad esempio, lesioni inferte da una coltellata alla vittima, la NOME fugge e che viene poi – dopo un certo lasso di tempo, ma non così largo da configurare due distinti reati – raggiunta dall’aggressore e uccisa). L’antefatto non punibile è, invece, un accadimento diverso e strettamente correlato con il reato, dal NOME ne resta assorbito poiché vi è un’unità di disvalore penale (come nell’ipotesi di richiesta estorsiva per la restituzione al proprietario della res furtiva). Per ultimo, il reato complesso di cui all’art. 84 c.p. costituis l’unica ipotesi di consunzione espressamente prevista dal Legislatore, secondo la NOME le disposizioni sul concorso di reati “non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”.
Orbene, per il ricorrente i reati di furto delle chiavi degli appartamenti all’i terno delle autovetture delle stesse persone offese, di cui ai capi 1), 6) e 8) dell’epigrafe, realizzati al fine di commettere i successivi furti in abil:azione (capi 2, 7 9), devono fuor d’ogni dubbio inquadrarsi in uno dei casi di consunzione su richiamati, sconfessando la tesi, sostenuta dai Giudici di merito, per la NOME si tratta di reati continuati, ex art. 81 cod. pen.
Pertanto, NOME che sia la collocazione giuridico-dogmatica che sarà ritenuta congrua, le fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen., ossia i furti delle chiavi de appartamenti (capi 1, 6 e 8), debbano ritenersi assorbite nelle più gravi ipotesi di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. ben., di cui ai capi 2), 7) e 9) d rubrica.
A tale soluzione si giungerebbe per svariate ragioni.
In primo luogo, sarebbe indubbio come il disvalore penale, espresso nella previsione edittale, delle ipotesi di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen., si in grado di contenere interamente quelle di furto semplice delle chiavi di cui all’art. 624 cod. pen., commesse al precipuo fine, riconosciuto pacificamente dai giudici di merito, di realizzare con facilità la violazione del domicilio preordinata ai cita furti in abitazione, che rappresentano, dunque, il culmine, in senso sia materiale che assiologico, del furto delle chiavi all’interno delle autovetture su menzionate.
Oltre alla idoneità dei furti delle chiavi in contestazione, in termini sanzionatori, ad essere assorbiti nelle ipotesi di reato più grave, quello di cui all’art. 6
bis cod. pen., e allo specifico fine che ha ispirato la commissione del furto delle chiavi, ossia quello di introdursi nelle abitazioni delle vittime, viene lamentato come le due diverse fattispecie di furto – rispettivamente, quelli delle chiavi delle abitazioni, all’interno delle autovetture, da una parte, e quelli perpetrati negli ap partamenti in esame, dall’altra – si siano verificate nel medesimo contesto spaziotemporale, avendo l’odierno ricorrente commesso i furti delle chiavi e quelli in abitazione nello stesso giorno e a strettissima distanza temporale e geografica.
Ulteriormente, viene evidenziato in ricorso che, in assenza dell’applicazione della disciplina del reato complesso (o della progressione criminosa o dell’antefatto non punibile), il furto semplice delle chiavi risulterebbe del tul:to carente del dolo specifico del conseguimento del profitto. Non si ravviserebbe, infatti, alcun autonomo profitto economico nel furto delle chiavi all’interno delle autovetture, se non quello di risultare una condotta criminosa prodromica all’ingresso nelle abitazioni delle persone offese: il che restituirebbe con chiarezza il rapporto di mezzo a fine tra le due condotte illecite e, ancor di più, il fatto che il più grave reato di furt abitazione assorbe per intero il disvalore penale del furto delle chiavi delle abitazioni nelle autovetture.
Ciò, non solo per capacità edittale ed in quanto costituente il culmine delle aggressioni al medesimo bene giuridico realizzate in ambito unitario, ma anche sotto il profilo soggettivo.
(1
Oltretutto, si evidenzia–nilmerose pronunce della giurisprudenza di legittimità riconoscono e applicano il criterio di consunzione per fattispecie analoghe, ove il disvalore del reato più lieve viene assorbito in quello che prevede il trattamento sanzionatorio più grave: furto di documenti e falso per soppressione (Sez. 5, n. 13836/2014); furto aggravato da mezzo fraudolento consistente nell’uso di atto falso (Sez. 2, 7/12/1989, Rv. 183157); vendita di un campione di sostanza stupefacente seguita dalla vendita di un grosso quantitativo (Sez. 6, 17/6/1993, Rv. 195053) e, più in generale, vendita di piccola quantità di stupefacenti che si inquadri in una più vasta attività di vendita (Sez. 6, 18/1/1990, Rv. 184438; Sez. 1, 17/12/1984, Rv. 168839); importazione di sostanze stupefacenti e loro detenzione (Sez. 6, 29/04/1994, Rv. 199525); detenzione abusiva di arma accompagnata dalla detenzione abusiva di munizioni in quantità non eccedente la recettività dell’arma ( Sez. 1, 4/12/1987, Rv. 178764); e, per concludere, delitto di atti persecutori e omicidio (Sez. 3, n. 30931/2020).
Nello stesso solco argomentativo, il ricorrente sottolinea come le su citate argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata – per le quali le condotte si sono sviluppate in tempi differenti, l’oggetto dell’apprensione è stato diverso e i fatti non sono connotati da stretta necessarietà – non valgono ad escludere la
sussistenza di un rapporto di consunzione tra le fattispecie in questione, in presenza di un’evidente unità di disvalore. Invero, come si è già sottolineato, i furti delle chiavi e quelli in abitazione si sono svolti in ambito spazio-temporale unitario, nel medesimo giorno e senza un’apprezzabille interruzione nello svolgersi della condotta dell’agente. Inoltre, né la diversità dell’oggetto dell’apprensione, né l’assenza di un rapporto di stretta necessarietà tra le due diverse condotte criminose in oggetto – e atteso che entrambi gli elementi non costituiscono requisiti per l’applicazione del criterio di consunzione, considerando, vieppiù, che un reato può anche essere solo eventualmente progressivo, non essendo richiesto che il fatto meno lieve rappresenti l’unica porta d’accesso per la consumazione del reato più grave – valgono ad escludere l’assorbimento del minor disvalore penale dell’offesa al medesimo bene giuridico (il patrimonio), realizzata mediante la commissione del furto semplice delle chiavi nell’autovettura, in quello del più grave reato di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen.
Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG in data 2/10/2023 ha depositato memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni scritte.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi sono inammissibili.
In premessa, in relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta GLYPH illogicità GLYPH della GLYPH motivazione GLYPH rende GLYPH i motivi aspecifici GLYPH ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, co. 1 lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzio di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). AncorA,di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e
quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su NOME profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborar l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi d motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015). E peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell’8/5/2012, COGNOME ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e Sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME) si era condivisibilmente affermato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
Non si possono, in NOME termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità senza specificare la violazione o il pu della motivazione attinto dallo specifico vizio.
In particolare, quanto al vizio motivazionale, l’art. 606, co. 1, lett. e), cod proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da NOME atti del processo speciIFicamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del NOME è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli element di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell’odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti.
Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
Quanto alla denunzia di violazione dell’ad 192 cod. proc. pen. va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale
intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, ina missibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196).
3. Venendo alle specifiche doglianze, ritiene il Collegio che motivi siano inammissibili in quanto tutti i ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono nella sostanza limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando l struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
ricorsd, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte.
3.1. Per quanto riguarda le doglianze proposte nell’interesse di COGNOME NOME, il primo motivo contesta la fragilità delle argomentazioni svolte dal giudice di merito per sostenere la responsabilità dell’imputato, atteso che, da un lato, il riconoscimento operato dalle forze di polizia si sarebbe basato su immagini imprecise e di scarsa qualità e, dall’altro, il possesso delle fotografie degli oggetti asse ritamente provenienti dai reati contestati dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’estraneità del COGNOME ai furti contestati.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto non solo propone una visione atomistica e non complessiva degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale (che, per di più, ha anche tenuto conto del fatto che il COGNOME venne arrestato nella flagranza di reato per aver commesso un furto con le stesse modalità operative di quelli in contestazione), ma anche perché introduce un argomento che non trova assolutamente riscontro nello svolgimento del giudizio di merito (ossia la contestazione riguardante la scarsa qualità delle immagini). Né può essere trascurato l’ulteriore rilievo svolto dai giudici di merito, che il ricorrente continua ad ignora e cioè che, quanto al possesso delle foto della refurtiva e la sua presenza sui luoghi della consumazione, il ricorrente non ha offerto alcuna concreta ed effettiva giustificazione alternativa.
Il secondo motivo attiene all’asserito errore commesso dalla Corte di appello laddove avrebbe escluso la configurazione del reato progressivo, individuabile tra i furti delle chiavi ed i furti nelle abitazioni.
Il motivo è comune anche al coimputato COGNOME, difeso dal medesimo legale.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
In premessa, va rilevato che, nel confrontare la censura proposta in grado di appello con quella presente nel ricorso per cassazione, emerge una certa confusione tra le figure del reato progressivo e della progressione criminosa, laddove le due figure sono e devono rimanere ben distinte.
Questa Corte di legittimità ha chiarito -e va qui ribadito- che il reato progressivo, a differenza della progressione criminosa, si configura solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nella intensificazione della medesima attività, ma trapassi ad un’attività diversa, per quanto connessa (Sez. 5, n. 18667 del 03/0212021, F., Rv. 281250 conf. Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675 che, in applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato progressivo in relazione alle condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura).
Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, il giudice di secondo grado, nel rispondere allo specifico motivo di gravame, riferisce che gli appellanti avrebbero sostenuto che i «furti delle chiavi costituirebbero degli antefatti non punibili nell’ambito di una progressione criminosa»; nel ricorso per cassazione, invece, si sostiene che la orte territoriale avrebbe «fatto evidente malgoverno dei principi di diritto in tema di reato progressivo».
Ritiene il Collegio che l tale discrasia sarebbe sufficiente per considerare la censura inammissibile, riguardando il ricorso un istituto (il reato progressivo) ben diverso da quello preso in esame e devoluto da Ila Corte territoriale.
In ogni caso la fattispecie in esame non si presta ad essere inquadrata né nell’uno né nell’altro dei fenomeni richiamati.
Non si versa nell’ipotesi di reato progressivo, in quanto quest’ultimo ricorre solo quando, a livello di fattispecie legali astratte, un reato contiene come elemento costitutivo o eventuale un reato minore (con la conseguenza che non si potrebbe, ad esempio, contemporaneamente punire la devastazione di cui agli artt. 419 e 285 cod. pen. e sanzionare allo stesso tempo tutti i fatti di danneggiamento necessariamente compiuti nell’atto di (:levastare): nel caso in esame, viceversa, il reato di furto in abitazione compiuto successivamente non contiene come elemento costitutivo, né necessario né eventuale, il reato di furto delle chiavi commesso in precedenza.
Nemmeno ricorre l’ipotesi della progressione criminosa (del resto correttamente esclusa dai giudici di merito), in quanto essa delinea il passaggio, determinato da risoluzioni successive, da un fatto corrispondente ad una fattispecie legale ad un altro fatto corrispondente ad una fattispecie più grave, implicante la prima,
laddove le condotte si susseguano in unità di contesto e senza apprezzabili intervalli temporali (circostanza, quest’ultima, esclusa dal giudice di appello, secondo un apprezzamento in punto di fatto insindacabile in sede di legittimità).
E’ stato riconosciuto, ad esempio, che il delitto di cui all’art. 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all’art. 615-ter cod. pen., del NOME costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l’antefatto ed in danno della medesima persona offesa (Sez. 2 , n. 21987 del 14/1/2019, Ferretti. Rv. 276533).
E le Sezioni Unite, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. peri. Sez. U, n. 38402 del 15/7/2021, Magistri, Rv. 281973). Cui ha fatto seguito la recente puntualizzazione di SEZ. 5, n. 39688 del 28/6/2023, Z., ) Rv. 285158 secondo cui il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, NOMEmenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare (principio affermato in relazione ad una fattispecie nella NOME è stata esclusa l’applicazione dell’art. 84 cod. pen. in relazione ad imputato che invocava l’assorbimento del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. in quello di tentato omicidio semplice, gi oggetto di pregressa sentenza di condanna irrevocabile). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con motivazione logica e congrua e corretta in punto di diritto -e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità- a pag. 22 della sentenza impugnata la Corte territoriale risponde alla specifica doiglianza, oggi riproposta, he: « non ricorre l’ipotesi della progressione criminosa poiché la condotta non si è risolta in una unica azione posta in essere senza soluzione di continuità, ma le diverse condotte si sono sviluppate in tempi e momenti differenti e diverso è stato l’oggetto dell’apprensione, così da rendere perfettamente configurabili le due fattispecie di reato in questione, unificate sotto il vincolo della continuazione, perché sorrette dalla identità del disegno criminoso stante la finalizzazione del primo furto alla commissione del secondo. Né può dirsi che vi è un rapporto di stretta necessarietà tra i fatti poiché l’introduzione nelle abitazioni poteva avvenire anche con effrazioni
e la scelta di sottrarre le chiavi rientrava in un programma criminoso teso ad agevolare le azioni illecite. Non ricorre, pertanto, né l’ipotesi dell’antefatto non pun bile nè quella della progressione criminosa».
Va ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di corre lazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/2/2017, Stalla, Rv. 269668).
Si rivela inammissibile anche il successivo motivo di ricorso che contesta l’errore commesso dalla Corte di appello nel ravvisare l’aggravante della rilevante entità, laddove la censura viene svolta in modo del tutto generico, contrapponendo alla valutazione svolta dal giudice di merito una considerazione di carattere personale, esposta senza nemmeno provare a quantificare il valore concreto della refurtiva onde dimostrare l’errore nel NOME sarebbe incorso il giudice di appello.
Inammissibile, ancora, è il quarto motivo che lamenta un inesistente difetto motivazionale riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove, esaminando il contenuto della sentenza impugnata, la Corte di appello ha convintamente condiviso la quantificazione della pena operata dal Gip, in misura appena superiore al minimo edittale, ritenendola del tutto congrua e proporzionata alla gravità delle condotte.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra .A tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. peli. (così questa Sez. 4, n. 46412 de 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il NOME, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. co espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa’ o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,
invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
E’ stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Infondato è poi l’ultimo motivo che lamenta che, ai fini della recidiva, il giudice di appello si sarebbe limitato ad un mero richiamo dei precedenti penali dell’imputato: il che non risponde al vero, in quanto, esaminando il contenuto della sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e 11), che sul punto nemmeno si è limitata ad un convinto richiamo alle considerazioni già svolte dal giudice di primo grado, si ricava come il giudice abbia verificato in concreto che la reiterazione dell’illecito è effettivo si tomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati e al livello di omogeneità esistente tra loro.
3.2. Quanto ai sette motivi proposti nell’interesse di COGNOME, anch’essi tutti manifestamente infondati, il primo, riproponendo censure analoghe a quelle svolte avverso la sentenza di primo grado, mira, censurando il profilo motivazionale, a svalutare l’apparato indiziario su! NOME la Corte di appello ha motivatamente fondato il proprio convincimento, sostenendo di volta in volta, a seconda dei vari furti contestati, la mancanza di titolarità e di disponibilit dell’utenza mobile considerata rilevante ai giudici di merito, l’inidoneità del possesso delle foto della refurtiva a dimostrare l’effettivo coinvolgimento dell’imputato nei furti dei quali si discute e la scarsa qualità delle immagini restituite dalle tel camere.
In proposito si osserva che tutti gli elementi che il ricorrente vorrebbe valorizzare sono stati puntualmente presi in esame dai giudici di merito, nella doppia conforme affermazione di responsabilità, i quali, in relazione a ciascuno dei furti commessi, hanno esaustivamente e motivatarnente valutato il significato che correttamente deve trarsi dagli elementi di fatto acquisiti.
Non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento
di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizi di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, COGNOME ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217).
Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio de(tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
Né si comprende, in relazione al secondo motivo di ricorso, NOME rilevanza possa avere il fatto che la penna, sottratta a seguito del furto contestato al capo 3), fosse, contrariamente a quanto sostenuto dalla persona offesa, contenuta all’interno di una custodia (che potrebbe essere stata aggiunta, dopo la sottrazione, dall’imputato), come pure del tutto generica (soprattutto a fronte della mancanza di qualsiasi giustificazione alternativa del possesso) è la contestazione circa la genuinità del riconoscimento dell’oggetto operato dalla vittima (il ricorrente, del tutto apoditticamente, sostiene l’impossibilità assoluta da parte di questa di riconoscere le penne in assenza di un segno particolare che potesse legittimarne con certezza l’individuazione).
I motivi dal terzo al sesto ripropongono le medesime censure articolate dal precedente imputato (in punto di reato progressivo, danno di rilevante entità, trattamento sanzionatorio e recidiva) per cui vale quanto osservato in precedenza.
L’ultimo motivo lamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale che avrebbe ignorato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della confisca, sarebbe indispensabile ravvisare in concreto l’avvenuta modificazione materiale e strutturale del mezzo, sì che lo stesso,
una volta conformato rispetto alle esigenze del caso specifico, possa in concreto agevolare o semplificare la commissione del reato. Né per l’adozione dell’atto ablativo occorre, come sostenuto dall’appellante, che il bene “deve costituire condicio sine qua non per la realizzazione del reato”
Il motivo è manifestamente infondato in quanto dalla giurisprudenza di legittimità emergono indicazioni esattamente contrarie a quelle esposte dal ricorrente.
Si è affermato costantemente, infatti, anche di recente, e va qui ribadito che «è legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l’impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile» (Sez. 4, Ordinanza n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919: conf. Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012, Cuman, Rv. 252526).
Conferentemente, pertanto, a pag. 17 della sentenza impugnata, si richiama il dictum di Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 secondo cui «è legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l’impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile» poiché «in tema di confisca, per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art.240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità “, ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo ».
Coerentemente con tali principi, pertanto, i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che il Gup avesse motivato, con argomentazioni condivisibili, in ordine alla esistenza del nesso di strumentalità tra la vettura ed i reati commessi, evidenziando come il veicolo venisse utilizzato in più occasioni per raggiungere le abitazioni in cui si eseguivano i furti.
3.3. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è fondato su due censure: la prima contesta, formalmente anche sotto il profilo della violazione di legge ma, in realtà, sostanzialmente quanto alla presenza cli anomalie motivazionali, l’illogicità di ciascuno degli argomenti addotti dalla Corte di appello a fondamento del giudizio di responsabilità, svalutando e ritenendo equivoci ed inconferenti gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito. La seconda invoca il fenomeno della consunzione per inquadrare correttamente il rapporto tra i reati di furto delle chiavi degli appartamenti ed i successivi furti nelle abitazioni. Sostenendo, in particolare, l’insussistenza, NOMEmenti, se valutati autonomamente, per i furti delle chiavi nelle autovetture, di uno specifico fine di profitto economico.
Il primo motivo è inammissibile.
L’imputato auspica, infatti, una ricostruzione dei fatti diversa da quella concordemente effettuata dai giudici di merito.
Dinanzi ad una doppia pronuncia di eguale segno, c.d. doppia conforme, come nel caso di specie, come si è detto in precedenza, il vizio di travisamento della prova (che è quello nel NOME la doglianza del ricorrente si presta in effetti ad essere inquadrata, lamentandosi un vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Ebbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al giudice di primo grado, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice né introdurne di nuovi, e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, con cui si sono in effetti confrontati, sono giunti alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità dell’imputato.
Riguardo al secondo motivo, anch’esso manifestamente infondato, va aggiunto, ad ulteriore specificazione di quanto già detto in precedenza, che la questione relativa all’utilizzo, in sede di delimitazione del perimetro del concorso apparente, di criteri ulteriori rispetto a quello di specialità, è stato risolto da Sez. n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232303 nel senso dell’inaccettabilità delle teorie c.d. pluralistiche, osservandosi che «i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l’inciso finale dell’art. 15 cod. pen. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l’app cazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. E infatti è appunto un’esplicita clausola normativa di riserva a escludere il concorso tra le condotte di produzione e di immissione in circolazione dei supporti illecitamente prodotti. Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale».
Facendo applicazione di tale condivisibile principio, la prospettazione contenuta nel secondo motivo deve dunque ritenersi del tutto priva di pregio.
Così come lo è quella afferente alla mancanza del fine di profitto laddove le Sezioni Unite hanno chiarito che nel delitto di furto, il fine di profitto che integra dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (Sez. U, n. 41570 del 25/5/2023, C., Rv. 285145).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Il C sigliere est nsore Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023
Il Presidente