Quando il Furto in Abitazione è Consumato e non solo Tentato?
La distinzione tra reato tentato e reato consumato è uno dei cardini del diritto penale, con conseguenze significative sulla pena applicabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo confine, specificando il momento esatto in cui si perfeziona il furto in abitazione consumato. La questione centrale ruota attorno a un concetto chiave: la disponibilità autonoma ed effettiva della refurtiva. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere meglio la logica giuridica che la sottende.
I Fatti del Caso: un Furto e il Ricorso in Cassazione
Tre individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione, commesso in concorso tra loro. Non accettando la condanna, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione attraverso i loro difensori. La loro tesi difensiva era incentrata su un punto specifico: a loro avviso, il reato non si era mai perfezionato e avrebbe dovuto essere riqualificato come ‘tentato furto aggravato’ invece che ‘consumato’.
Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avevano commesso un errore nella valutazione dei fatti, un cosiddetto ‘travisamento del fatto’, non considerando che non vi era stata una piena acquisizione del controllo sui beni rubati.
La Decisione della Corte sul Furto in Abitazione Consumato
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una valutazione netta: il motivo di ricorso era generico, in quanto riproponeva questioni già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello, e manifestamente infondato nel merito.
Il Criterio della Disponibilità Autonoma della Refurtiva
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un principio consolidato in giurisprudenza. Il furto non si consuma nel momento della semplice sottrazione del bene, ma quando l’agente acquisisce su di esso una disponibilità autonoma ed effettiva, anche se per un breve periodo. Questo significa che l’autore del reato deve essere uscito dalla sfera di vigilanza e controllo del proprietario.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente applicato questo principio. Nella loro motivazione, immune da vizi logici o errori di diritto, era stato chiarito un fatto cruciale: nel lasso di tempo intercorso tra l’uscita degli imputati dall’abitazione e il loro successivo rintraccio da parte delle forze dell’ordine, nessuno li stava monitorando.
Questa assenza di sorveglianza ha permesso loro di conseguire ‘l’autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta’. In quel momento, il reato si è perfezionato, passando dalla fase del tentativo a quella della consumazione. Il ricorso, pertanto, non faceva altro che riproporre una lettura dei fatti già scartata, senza portare elementi nuovi o critiche pertinenti alla logica della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un punto fondamentale per distinguere il tentativo dalla consumazione nel reato di furto. L’elemento discriminante non è la distanza percorsa o il tempo trascorso, ma l’acquisizione di un potere di fatto sulla refurtiva, al di fuori del controllo, anche solo potenziale, della vittima o di terzi. Se il ladro esce dall’abitazione e, per un qualsiasi lasso di tempo, non è visto né seguito, ha la piena disponibilità dei beni rubati e il reato è consumato. Questa ordinanza serve come un chiaro promemoria del criterio giuridico che definisce il momento consumativo del furto, con tutte le relative conseguenze in termini sanzionatori.
Quando si considera consumato un furto in abitazione anziché tentato?
Un furto in abitazione si considera consumato quando gli autori del reato, dopo aver sottratto i beni, riescono a conseguire l’autonoma ed effettiva disponibilità degli stessi, uscendo dalla sfera di controllo della vittima. Nel caso specifico, questo è avvenuto nel lasso di tempo tra l’uscita dall’abitazione e il loro rintraccio, durante il quale non erano monitorati da nessuno.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Le argomentazioni presentate erano una riproduzione di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, la cui motivazione è stata giudicata priva di vizi logici o errori di diritto.
Cosa significa che gli imputati avevano conseguito la ‘disponibilità della res sottratta’?
Significa che gli imputati avevano ottenuto il pieno e indipendente controllo sui beni rubati. Avendo lasciato l’abitazione senza essere seguiti o osservati, hanno avuto un momento in cui potevano disporre della refurtiva a proprio piacimento, perfezionando così il reato di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1029 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il 02/07/1998 NOME nato a MARINO il 23/03/1993 NOME COGNOME nato a ROMA il 05/11/1999
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME e COGNOME ricorrono per cassazione, a mezzo dei loro difensori, articolando identico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19 maggio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 112 e 624-bis, comma 3, cod. pen. (fatto commesso in Rom il 19 luglio 2020); per
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, identico per tutti e tre i ricorrenti, che lamenta il vizio di motiv sotto il profilo il travisamento del fatto, con conseguente mancata riqualificazione giuridica d stesso nella forma del furto in abitazione aggravato tentato piuttosto che consumato, è generico, perché riproduttivo di doglianze già congruamente disattese, e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, con motivazione immune da errori in diritto e da vizi logici di sorta, h dato atto di come gli imputati, nel lasso temporale intercorrente tra l’uscita dall’abitazion loro rintraccio da parte della polizia giudiziaria, non erano stati monitorati da alcun soggett modo che avevano conseguito l’autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Preside
Il consigliere estensore