Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nata a IVREA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del concorso nel reato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie nella ipotesi tentata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e non sorretti da concreta specificità; per altro il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto ravvisabile la forma consumata del reato di furto in abitazione, in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, come è avvenuto nel caso in
esame, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266), a nulla rilevando che sia stato poi fermato dalle forze dell’ordine prima di uscire dall’area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), in occasione di un intervento estemporaneo e sopravvenuto e tale da non poter impedire l’impossessamento della res (cfr. Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, COGNOME, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163) – quali, nel caso di specie, i plurimi e specifici precedenti penali a carico di ciascuna delle imputate e l’assenza di resipiscenza – rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli per i quali l’imputata NOME COGNOME ha già riportato precedente condanna irrevocabile (sent. 2371/19 Trib. Torino), per un verso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da evidenti vizi logici e facente corretta applicazione dell’orientamento di legittimità, ha ritenuto che la reiterazione di condotte criminose analoghe nel tempo comprovasse non l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, ma soltanto l’inclinazione dell’imputata a commettere quel tipo di reati, in assenza di prova quanto a una deliberazione unitaria anche nelle linee essenziali (cfr. Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01, per cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già
insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.; mass. conf: N. 40123 del 2010 Rv. 248862 – 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024.