Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ,,.(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorron avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i reati aggravati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 624bis e 493-ter cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso del COGNOME è manifestamente infondato in quanto correttamente, a fronte della condanna dell’imputato alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione, ai sensi dell’inequivoco disposto dell’art. 29, comma 1, cod. pen., l’imputato è sta dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 284417 – 02; cfr. pure Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264677 – 01: «in tema di pene accessorie, la previsione di cui all’art. 37 cod pen. svolge una funzione residuale rispetto all’art. 29 cod, pen. ed è destinata ad operare ne soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata», fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata, dopo aver inflitto per il reato principale la pena di anni tre e mesi quattro reclusione, avesse applicato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la dur di anni cinque e non per la durata di anni tre e mesi quattro);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso dell’COGNOME è manifestamente infondato in quanto: «integra il delitto di furto in abitazione, di cui all’ad 624-bis cod. pen., la condotta d impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nel dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno» (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019 – dep. 2020, Pompei, Rv. 279110 – 01, resa in una fattispecie – analoga alla presente – in cui l’imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE); nel caso in esame, come affermato dalla Corte di appello, l’imputato (e i suoi correi) si sono presentati nell’abitazione dell’offesa apparentemente per svolgere control relativi alle forniture della RAGIONE_SOCIALE che in realtà costituivano il pretesto per perpetra furto, non occorrendo dilungarsi per osservare come il fatto che sia stata la persona offesa a contattare il COGNOME, chiedendone l’intervento (circostanza oggetto per vero di un mero asserto della difesa, che sul punto non ha neppure addotto il travisamento della prova: cfr Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), poiché aveva già stipulato tramite quest’ultimo e l’COGNOME i detti contratti di fornitura, nulla muterebbe in relazione alla di finalità attribuita agli agenti (ossia la perpetrazione del furto) e al ‘atto che abbian ingresso nell’abitazione per aver carpito con l’inganno il consenso dell’offesa (che li ammessi per compiere la richiamata attività lecita);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente