Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, la quale, riportandosi alla requisitoria scritta depositata per l’udienza febbraio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, l’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato furto in abitazione.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazion l’imputato, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articoland motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 1 att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 23 legge n. 87 del 1953 in relazione alla dedotta questione di legitt costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. con riferimento agli artt. 3 e 24 C
A fondamento della doglianza, l’imputato evidenzia che la Corte territoria stante l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla questione, av erroneamente ritenuto non rilevante la questione per la necessità di applicaz allo stesso dell’aumento di pena derivante dalla recidiva che non avrebbe po comunque, stante il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., far sì previsione di un’eventuale circostanza attenuante specifica del delitto d all’art. 624-bis cod. pen. perché posto in essere su beni di modico valore e pertinenze dell’abitazione, prevalesse su tale aggravante.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell’art. 6 bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione poiché non ricorrerebbero n fattispecie in esame i presupposti della norma incriminatrice, in quanto il dove si è verificato il fatto non potrebbe considerarsi privata dimora, in qua proprietaria aveva dichiarato nel corso del dibattimento di essere resid altrove e di recarsi nella “seconda casa” quando ne aveva voglia e, comunqu non poteva ritenersi sussistente una mancanza di consenso della ste all’accesso al cortile, non essendovi alcun portone di ingresso volto a imp l’introduzione nella proprietà privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Occorre rilevare, innanzi tutto, che, con riferimento all’ev questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., nella cui non prevede una circostanza attenuante per l’ipotesi in cui il furto realizzato su beni di modico valore, la questione appare priva della necess rilevanza, non potendosi considerare la sottrazione di beni aventi un valor euro 500,00 di modico valore.
1.2. Per altro verso, il parametro di cui all’art. 24 Cost., che rig diritto di agire e difendersi in giudizio, appare inconferente in relazione doglianza che attiene all’eccessività del trattamento sanzionatorio e, comun il ricorrente non ha argomentato come l’entità della pena eserciterebbe proprio diritto di difesa. GLYPH
1.3. È invece manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cos parte in cui non prevede una pena più bassa di quella edittale per l’ipotesi la condotta si realizzi su pertinenze dell’abitazione.
Come noto, aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 128 del 2001 l’art. 624-bis cod. pen., sotto la rubrica «urto in abitazione e f strappo», disponeva, nel testo originario, che «hiunque si impossessa d cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusio uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni» (primo comm «lla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della c mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona» (secondo comma); «Ell pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocen a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previ primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostan indicate all’articolo 61» (terzo comma).
La ratio dell’innovazione normativa – tratto saliente del “pacchett sicurezza” del 2001 – risiede nella trasformazione del furto in abitazione (e con strappo) da reato aggravato in reato autonomo, come tale ontologicamente sottratto al bilanciamento delle circostanze; pertanto, l’art. 2, comma 3, legge n. 128 del 2001 ha soppresso il n. 1) del primo comma dell’art. 625 c pen., ove la condotta di chi, «per commettere il fatto, si introduce o si t in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione» era prevista aggravante.
L’allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti in abita ha determinato tuttavia un ulteriore intervento legislativo di aggravam sanzionatorio, che ha trovato luogo nell’ambito della “riforma Orlando”.
Nell’indicata prospettiva, difatti, l’art. 1, comma 6, della legge n. 2017 ha modificato l’art. 624-bis cod. pen. in più punti: con la lettera a), ne h modificato il primo comma, innalzando la pena (reclusione da tre a sei ann multa da euro 927 a euro 1.500); con la lettera b) , ne ha modificato il terzo comma, innalzando la pena (reclusione da quattro a dieci anni e multa da eu 927 a euro 2.000); infine, con la lettera c), vi ha aggiunto un quarto comma, a tenore del quale «e circostanze attenuanti, diverse da quelle previste articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti risp
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risu dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
Ciò posto quanto all’introduzione della fattispecie incriminatrice autono e delle successive modifiche normative, occorre sottolineare che il delitto di in abitazione è un reato plurioffensivo, volto a tutelare non solo l’in patrimoniale leso dalla condotta altrui di sottrazione, ma anche alla sicu individuale ed alla sfera personale di inviolabilità e riservatezza.
Ora, con riferimento alla dosimetria sanzionatoria, secondo costant giurisprudenza costituzionale, il legislatore ordinario gode di a discrezionalità, che incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre f reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolar severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamen sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potre risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravi tra le altre, sent. n. 63 e n. 28 del 2022; n. 73 del 2020; n. 284 e n. 2019).
Ebbene, non può ritenersi che questi limiti siano stati superati nell’ip di furto commesso nelle pertinenze e non già all’interno di un’abitazione, po le esigenze di tutela della sicurezza individuale che il legislatore ha tutelare unitamente a quelle patrimoniali ben ricorrono anche nelle ipote beni pertinenziali all’abitazione o ad una privata dimora poiché le pertin anche avendo riguardo alla disposizione espressa dall’art. 817 cod. civ., luoghi strumentali del bene principale volte a soddisfare anch’esse esigenz vita domestica del proprietario (Sez. 5, n. 8421 del 16/12/2019, dep. 2 Leonvino, Rv. 278311 – 01).
In sostanza, come questa Corte ha più volte sottolineato, l’esigenz punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da ch fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitaz con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo – sussiste quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell’abitazione: com tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementa strumentalmente connesse a quelle abitative (cfr., tra le altre, Sez. 4, n del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470 – 01; Sez. 5, n. 27326 del 28/04/2021, COGNOME, n.m.).
Q
1.3.1. Inoltre, occorre considerare che la questione viene dedotta ricorrente nel senso, sostanzialmente, di prevedere un’ipotesi di fur abitazione “minore” (ossia con un trattamento sanzionatorio meno rigoroso) pe l’ipotesi nella quale l’azione del reo si sia diretta su beni pert all’abitazione o ad altro luogo di privata dimora.
Senonché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come la tecnica legislativa di “ritagliare” fattispecie di minore gravità in funzione di un rieq complessivo della disciplina penale si addica essenzialmente alle ipotesi n quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo “spaccio” stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale (Corte C 88 del 2019). Per quest’ultima, in particolare, la fattispecie attenuata ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. è diretta a temperare la notevole ampiez dell’espressione «atti sessuali», che costituisce il fulcro della incriminatrice (Corte Cost. n. 106 del 2014).
Se impiegare o meno la tecnica del “ritaglio” è quindi una scel altamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine.
E, del resto, il furto in abitazione è fattispecie criminosa descritta d 624-bis cod. pen. in termini piuttosto definiti, sicché va escluso che il leg abbia l’obbligo costituzionale di introdurre una fattispecie attenuata all’ della pertinente norma incriminatrice.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, ai fini del configurabilità del delitto previsto dall’art. 24-bis cod. pen., integra la n privata dimora l’immobile che, seppur non abitato, non debba ritener abbandonato (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, COGNOME, 283421-01).
In definitiva il ricorso deve essere nel complesso rigettato, con conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2024
Il Consigliere Estensore