Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19799 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/04/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME E COGNOME ricorrono, ciascuno con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 3 giugno 2022, di conferma della condanna loro inflit delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora in concorso (fatto commesso in data 28 2021) e, limitatamente a COGNOME NOME, anche per il delitto di evasione (fatto commesso il 2 2021);
che con distinte memorie, in data 11 aprile 2023, il comune difensore dei ricorrenti ha chi i ricorsi siano rimessi alla Sezione competente in quanto affidati a motivi nor inammissibili;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo e il secondo motivo, presentati nell’interesse di COGNOME, con i quali del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento agli artt. 385 e 6 bis cod. pen., sono generici e non consentiti in questa sede, posto che risultano meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata ( particolare, pag. 2, primo capoverso – in punto di responsabilità per il delitto di furto capoverso – in punto di ritenuta responsabilità per evasione) e, comunque, affidati a censu quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimost vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di alleg specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; che, in particolare, è destituito di giu dedotto errore di sussunzione, posto che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di una pertinenza di un luogo di privata quale è una soffitta (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597; Sez. 2, n. 22937 del 29/0 Rv. 253193).
che il terzo motivo, con il quale, nell’interesse dello stesso ricorrente, si lamenta il vizio di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specif quinquennale ed al formulato giudizio di equivalenza tra le circostanze, è manifestamente infond quanto la recidiva i cui presupposti applicativi non sono stati contestati con l’atto di appello, di modo che la doglianza al riguardo, solo in questa sede proposta, è nuova e come tale non consentita ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod. pen. ed essendo, comunque, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circ insindacabili nel giudizio di legittimità ove, come nel caso di specie, sorrette da sufficiente (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) (cfr. pag. 3, terzo capoverso della se impugnata);
che, con riguardo ai primi due motivi di ricorso presentanti nell’interesse di COGNOME valgono le medesime argomentazioni spiegate per dichiarare inammissibili i primi due motivi di r presentati nell’interesse di COGNOME NOME, attesa la riconosciuta genericità dei motivi di perciò, non meritavano una più compiuta motivazione rispetto a quella °stesa alla pag. 2, capoverso, della sentenza impugnata;
che il terzo motivo nell’interesse di COGNOME, con il quale si censura il diniego di rico dell’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, non può riconoscersi l’attenu partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la f di “palo”, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei corr la realizzazione dell’attività criminosa, rafforzando l’efficienza dell’opera degli esecutor garantendo loro l’impunità (Sez. 5, n. 21469, 25/02/2021, Rv. 281312), come nel caso che occup
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 aprile 2023
Il consigliere estensore
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