Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/02/1986 COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/03/1993 COGNOME NOME nato a PALERMO il 02/03/1977
avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricors del COGNOME e per l’inammissibilità degli altri;
udito l’avv. NOME COGNOME sia per l’imputato NOME COGNOME per il quale ha esposto i motivi d’impugnazione e chiesto l’accoglimento del ricorso, sia per
l’imputato NOME COGNOME per il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso depositati dall’avv. NOME COGNOME
udito, per l’imputato NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti, resa nell’ambito di un giudizio abbreviato, per i fatti rispettivamente ascritti ai capi a), b) e dell’imputazione, relativi ai delitti, quanto ai capi a) e b), di furto in abitaz pluriaggravato e, rispetto al capo c), di tentato furto in abitazione aggravato, commessi, nelle date del 19 marzo 2019 (capo a), del 2 settembre 2109 (capo b) e del 3 settembre 2019 (capo c), in un’abitazione in Palermo, in INDIRIZZO nell’appartamento di proprietà di NOME COGNOME, all’interno dell’omonimo palazzo nobiliare.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, NOME COGNOME con il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME il quale, con l’unico motivo proposto, ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 132 cod. proc. pen. per travisamento probatorio in merito allo stato di abbandono dell’abitazione.
A fondamento della censura ha dedotto che la Corte d’Appello si è limitata ad avallare in parte qua le apodittiche considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado nonostante la stessa annotazione di polizia giudiziaria avesse evidenziato che la dimora era in stato di abbandono ed aveva parte del tetto pericolante e, ancora, che, anche nella precedente annotazione precedente di polizia giudiziaria del 24 marzo 2019, era evidenziato che l’immobile si presentava in un pessimo stato di conservazione.
Ha a riguardo evidenziato, inoltre, che lo stato di abbandono dell’immobile era confermato dalla circostanza che lo stabile non era fornito di impianto di videosorveglianza funzionate né l’appartamento dotato di impianto di allarme, per come risultante dalle medesime annotazioni di polizia giudiziaria.
Ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputato NOME COGNOME che, con il difensore avv. NOME COGNOME ha formulato due motivi di doglianz sostanzialmente sovrapponibili a quello del ricorrente COGNOME.
Ha, infine, proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME il quale, c il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ha formulato quattro motivi impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari pe decisione.
4.1. Con il primo e il secondo ha lamentato, rispettivamente, mancanza d motivazione, rispetto al dedotto vizio di omessa motivazione della decisione primo grado quanto alla possibilità di considerare l’azione furtiva compiuta in “privata dimora”, e violazione dell’art. 624-bis cod. pen., anche alla luc principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia “COGNOME” nel perimetra l’ambito applicativo del reato riconducibile alla predetta norma incriminatrice ragione dello stato di abbandono dell’abitazione.
4.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all’ 625, secondo comma, n. 2, cod. pen., deducendo l’erronea attribuzione dell circostanza aggravante della violenza sulle cose, in assenza di prova che, dopo furto di cui al capo a), avvenuto nella stessa abitazione nel mese di ma dell’anno 2019, le finestre prospicienti al terrazzo fossero state ripa comunque, che non sarebbe potuto avvenire tra il fatto del 2 settembre e quel del 3 settembre, non essendo, dunque, giustificata la condanna per la relat circostanza aggravante, almeno rispetto al fatto ascritto al capo c).
4.3. Mediante l’ultimo motivo il COGNOME denuncia l’eccessività della pe irrogata, lamentando che non sarebbe stata correttamente calcolata diminuente per il rito in forza della regola sancita dall’art. 442, comma 2, proc. pen., per come interpretata nella giurisprudenza di legittimità nel s che la riduzione deve essere effettuata dell’applicazione della continuazio delle eventuali circostanze e della recidiva, nonché del relativo giudiz bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo, comune ai ricorsi dei tre imputati, afferente la possibilit considerare l’abitazione dove è stata commessa l’azione furtiva quale priva dimora, non è fondato.
Su un piano generale, occorre ricordare che il delitto di furto in abitaz di cui all’art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell’ordinamento dal della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato l circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall’a 625, primo comma, n. 1) e n. 4), cod. pen. (quest’ultima relativa al furt con strappo).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di cassazione è stata co creata una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante l’inclusi delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto (Sez. U, 46625 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265025, in motivazione).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2021 – chiamata pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., parte in cui, limitando la discrezionalità del iudice, non consente, attraverso adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare sanzione penale alla effettiva gravità del reato», con riferimento agli artt. Cost. – ha disatteso la questione sottolineando che la scelta del legisla assegnare una tutela rafforzata «all’intimità della persona raccolta nell abitazione» non è irragionevole. In motivazione, si è osservato, al riguardo, nel furto in abitazione l’offensività patrimoniale assume una peculi connotazione personalistica, in ragione dell’aggancio con l’inviolabilit domicilio assicurata dall’art. 14 Cost., inteso come «proiezione spaziale d persona».
A propria volta, nel delineare il concetto di abitazione ai fini configurabilità del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., le Sezioni questa Corte hanno evidenziato, poi, che rientrano nella nozione di priv dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente att della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavora professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076).
A fondamento dell’orientamento assunto le Sezioni Unite hanno richiamato, tra l’altro, la sentenza n. 135 del 2002 della Corte Costituzionale ch ricostruire la nozione di domicilio di cui all’art. 14 Cost., ha posto in rilie relativa libertà «ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi n diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determ luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo».
4.11 principio sancito dalle Sezioni Unite “COGNOME” – per quel che rileva rispetto alla valutazione della questione ora in esame – è stato declinato nella successiva giurisprudenza di legittimità sottolineando, sul piano dell’elemento oggettivo, che, ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 624-bis c pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421).
E’ stato puntualizzato, poi, che costituisce privata dimora, purché non abbandonato, anche l’immobile in cattivo stato di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275073).
Inoltre, Sez. 5, n. 17954 dell’11/6/2020, COGNOME, Rv. 279207, in motivazione, ha sottolineato che elementi concreti idonei a far ritenere un immobile in cattivo stato di manutenzione non abbandonato sono costituiti dalla custodia in essi di mobili di valore e dall’immediato attivarsi dei proprietari a seguito dell’avvenuto furto nel dare l’allarme.
Sulla scorta del complesso dei principi ritraibili dalle richiamate pronunce, nella fattispecie in esame, le decisioni di merito hanno correttamente ricondotto i fatti sotto l’egida del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.
5.1. A tal proposito, occorre, innanzi tutto, sottolineare che alcun travisamento probatorio è stato compiuto dalle predette pronunce in parte qua rispetto a quanto riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria circa lo stato d abbandono dell’immobile, trattandosi di mere valutazioni compiute ad altri fini, sicché quella operata dai giudici di merito è stata un’interpretazione dei richiamati atti e non un travisamento della portata degli stessi.
5.2. D’altra parte, come si è evidenziato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che un’abitazione necessiti di lavori di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275073, cit.), anche di carattere straordinario, come quelli comportanti la riparazione del tetto, non implica che la stessa possa considerarsi abbandonata, specie a fronte di una serie di elementi concreti deponenti, come nel caso in esame, in senso contrario. Invero, la persona offesa, pur domiciliata a Venezia, ha conservato la residenza proprio nell’abitazione in questione, dove si è recato subito dopo aver appreso dei furti e del marzo e del settembre 2019 per verificare la situazione e presentare denunce all’autorità e nella casa sono presenti beni mobili di grande valore (Sez. 5, n. 17954 dell’11/6/2020, COGNOME, Rv. 279207).
Né può assumere rilievo, per valutare se un’abitazione è o meno abbandonata, la circostanza che la stessa sia dotata di un impianto di allarme o di videosorveglianza.
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6. Il terzo motivo del COGNOME è inammissibile poiché reitera, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale per disattenderla,
una censura già formulata in appello.
Vi è infatti che la decisione impugnata ha sottolineato che non vi è alcuna prova che la forzatura avesse riguardato lo stesso infisso del furto avvenuto a
marzo, mentre, per il più recente episodio, la pronuncia d’appello non ha affermato che l’infisso era stato ripristinato dopo il furto commesso il giorno
precedente, bensì che l’effrazione rilevante fosse quella commessa proprio in occasione del furto del giorno precedente, rilievo con il quale il ricorso, ancora
una volta, non si confronta.
La censura si presenta quindi generica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
7. Il quarto motivo proposto dal COGNOME è manifestamente infondato, poiché, a differenza di quanto dedotto con lo stesso stesso, la sentenza di primo grado,
confermata in sede di gravame, nel calcolare la pena, ha correttamente operato la riduzione di un terzo per il rito dopo aver determinata la pena, tenendo conto dell’aumento a titolo di continuazione, della circostanza aggravante e della recidiva.
8.1 ricorsi devono in definitiva essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
idente
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese ocessuali.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME