Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41120 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza emessa il 5 luglio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condannato COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. comma 2, d.P.R. n. 110 del 1975;
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non dovers procedere, in ordine al secondo reato, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado;
che, avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce l’erronea applicaz della legge penale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzio del delitto di furto in abitazione per intervenuta prescrizione – è manifestamente infond perché in palese contrasto con l’art. 624-bis, comma 3, cod. pen., che (anche nel testo vigent all’epoca del fatto) prevedeva per il reato in questione il massimo edittale di dieci an reclusione; ragion per cui non può ritenersi ancora decorso il termine massimo di prescrizione iniziato a decorrere il 14 maggio 2013;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023