Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIFFONI SEI COGNOMELI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ANCONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Ancona, con riferimento alla posizione del ricorrente, previa riqualificazione del fatto contestato al capo c) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione da quello di furto pluriaggravato a quello di furto in abitazione aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., ne confermava la condanna.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi d’impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen. nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poiché la pronuncia impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello, confermando la decisione di primo grado sebbene dall’istruttoria fossero emersi concreti elementi, sia circa il quantitativo di refurtiva che sull’orario di transi RAGIONE_SOCIALEa vettura nei luoghi teatro del fatto, idonei a determinare un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 624-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione nella misura in cui, riqualificando l’originaria imputazione, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rientrante nella nozione di privata dimora l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, che neppure avrebbe potuto essere considerata alla stregua di una pertinenza RAGIONE_SOCIALEa propria abitazione bensì, a tutto concedere, di quella del figlio.
2.3. Mediante il terzo motivo l’imputato lamenta violazione degli artt. 624bis, 133, 62-bis, 69 e 163 cod. pen. nonché vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa relativa doglianza il COGNOME evidenzia che la Corte d’Appello d’Ancona non ha considerato il danno oggettivamente modesto cagionato alla persona offesa dal reato, attestato, peraltro, dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in virtù RAGIONE_SOCIALE‘esiguo valore del gasolio oggetto di sottrazione.
Anche per le ragioni indicate, secondo la difesa del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non aver riconosciuto, in maniera manifestamente irragionevole, la prevalenza di detta circostanza attenuante sull’aggravante contestata e ritenuta.
Il ricorrente deduce, ulteriormente, che l’omessa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche non potrebbe essere argomentata solo perché egli avrebbe precedenti a carico anche per delitti contro il patrimonio.
Il COGNOME lamenta, infine, la prognosi operata in senso ostativo quanto al riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena nonostante il tempo trascorso dai fatti.
2.4. L’imputato censura, inoltre, con il quarto motivo, la decisione di secondo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice, non tenendo conto di tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe omesso di rendere edotte le parti RAGIONE_SOCIALEa possibilità di accedere ad una sanzione sostitutiva, come sarebbe stato possibile per il COGNOME, e comunque non avrebbe dato atto in motivazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni ritenute all’uopo ostative.
2.5. Il ricorrente deduce, infine, inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 597 cod. proc. pen. perché, pur essendo stato proposto appello solo da esso imputato, la Corte territoriale avrebbe riqualificato in peius il reato originariamente contestato in quello di cui all’art. 624-bis cod. pen. che non rientra tra quelli per cui è possibil concedere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen., ciò che, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 32 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, comporterebbe riflessi sostanziali sulla configurazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché reitera circostanze di mero fatto insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità in quanto oggetto di congruo esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Occorre ricordare, infatti, su un piano generale, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ed invero, esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Nella fattispecie per cui è processo, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘individuazione, mediante il sistema GPS, del percorso RAGIONE_SOCIALEa vettura a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale viaggiava anche il COGNOME, che è stata quindi individuata e fermata con all’interno una parte RAGIONE_SOCIALEa refurtiva sottratta presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha evidenziato, rispetto alle doglianze del ricorrente, per un verso, che un’altra parte del gasolio che si trovava nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata ivi rubata da altri soggetti quella stessa notte e, per un altro, che non era stata fornita una plausibile giustificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulle ragioni diverse da quelle del furto per le quali si trovava in loco in quelle ore, a fronte, peraltro, del rinvenimento di parte RAGIONE_SOCIALEa refurtiva sottratta sulla sua vettura.
Talché a fronte di tali congrue argomentazioni rispetto a quelle che erano state le censure spiegate con l’atto di gravame, alcun sindacato è possibile in sede di legittimità, in forza dei superiori principi.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d’appello di Ancona nel ritenere che il fatto, avvenuto presso l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, integrasse furto in abitazione ha applicato correttamente il principio espresso dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite “D’COGNOME” le quali hanno da tempo chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bi cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti RAGIONE_SOCIALEa vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01).
Per ragioni di priorità logica, deve essere anteposto all’esame degli altri motivi di ricorso il quinto con il quale il COGNOME assume una pretesa reformatio in peius che si sarebbe realizzata nel giudizio di secondo grado, poiché, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘originaria prospettazione accusatoria del delitto di furto pluriaggravato, ritenuta dal giudice di primo grado, la Corte d’appello di Ancona aveva poi riqualificato il fatto in quello più grave di furto in abitazione, impedendogli d beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘ordine di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena.
Detto motivo non è fondato, atteso che la riqualificazione non ha comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio, poiché, come è stato più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, anche in presenza RAGIONE_SOCIALEa sola impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015,
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grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262286 – 01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252007 – 01), come quello che deriva, per l’appunto, dall’impossibilità, a fronte RAGIONE_SOCIALEa condanna per il delitto di cui all’art. 624-bis c pen., di ottenere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Sotto un primo aspetto, con riguardo alla complessiva dosimetria sanzionatoria, è sufficiente osservare che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e, ad ogni modo, quanto agli indici di cui all’art. 133 cod. pen., l’imputato omette di confrontarsi con la complessiva motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione e, dunque, con le modalità particolarmente allarmanti RAGIONE_SOCIALEa condotta, posta in essere in orario notturno in luogo assimilabile a quello di privata dimora.
4.2. Quanto alla contestata omessa prevalenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 625 comma primo, n. 2, del medesimo codice, giova ricordare il consolidato principio in virtù del quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (v., tra le al Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 – 01). Ebbene, il ricorrente non indica alcuna specifica ragione per la quale nel bilanciamento avrebbe dovuto darsi prevalenza alla predetta circostanza attenuante.
4.3. Quanto alla doglianza afferente le circostanze attenuanti generiche, essa trascura di considerare che le stesse sono volte a consentire al giudice di mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di specifici fatti diversi dall circostanze attenuanti “tipizzate” dal legislatore, fatti che il COGNOME, tuttavia, non ha indicato neppure in questa sede di legittimità.
4.4. Con riferimento all’omesso riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, la Corte territoriale ha evidenziato che allo stesso ostano i precedenti a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato, come risulta anche dall’esame del certificato del casellario giudiziario: rispetto a questo, alcun rilievo assume i tempo trascorso dalla commissione dei precedenti reati.
Il quarto motivo non è fondato poiché, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere
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discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, presupponendo un’implicita valutazione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285710 – 01).
D’altra parte, non risulta che nelle conclusioni formulate all’udienza di discussione l’AVV_NOTAIO, delegato dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE‘imputato, avesse sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione RAGIONE_SOCIALEe pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., con conseguente impossibilità, dunque, di dolersi in sede di impugnazione del fatto che non gli sia stato fatto l’avviso previsto dal primo comma RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 02).
Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente