Furto in abitazione: Anche il Parcheggio Condominiale è Tutelato?
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso di furto in abitazione, fornendo chiarimenti cruciali sulla definizione di ‘pertinenza’ di un immobile. Con un’ordinanza, i giudici hanno confermato che anche un parcheggio condominiale, sebbene all’aperto, rientra nel perimetro di tutela rafforzata previsto dalla legge, rendendo inammissibile il ricorso di un imputato. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica per la sicurezza delle aree comuni.
Il Contesto del Caso: Furto in un’Area Condominiale
I fatti riguardano la condanna di un individuo per diversi episodi di furto aggravato, commessi all’interno di un’area privata condominiale adibita a parcheggio. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza di secondo grado, sostenendo che un parcheggio all’aperto non potesse essere considerato parte dell’abitazione o una sua pertinenza, e che quindi il reato non dovesse essere qualificato come furto in abitazione ai sensi dell’art. 624 bis del codice penale.
Inoltre, la difesa aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendola irragionevole nel non prevedere un’ipotesi di lieve entità per questo tipo di reato.
La Decisione della Cassazione sul furto in abitazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la questione e confermando la condanna. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la procedura e il merito.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza costante della Cassazione stabilisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Riproporre le stesse ragioni senza contestare la logica del giudice precedente rende l’atto di impugnazione generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Nozione di Pertinenza nel furto in abitazione
Nel merito, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato sulla nozione di pertinenza. Il reato di furto in abitazione non si limita alle mura domestiche, ma si estende a tutti i luoghi che costituiscono pertinenza della stessa. Secondo i giudici, una pertinenza è un bene che, pur essendo distinto, è destinato in modo durevole a servire o ornare il bene principale, arrecandogli un’utilità economica o funzionale. In questo contesto, un parcheggio condominiale, anche se a cielo aperto ma protetto da sbarre, è innegabilmente destinato al servizio delle abitazioni, costituendone una pertinenza e rientrando quindi nell’ambito di applicazione della norma incriminatrice.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è chiara e coerente con precedenti decisioni. I giudici hanno spiegato che la ratio dell’art. 624 bis c.p. è quella di offrire una tutela rafforzata ai luoghi in cui si svolge la vita privata delle persone. Questa tutela non può essere frammentata, ma deve coprire anche le aree strettamente connesse e funzionali all’abitazione, come appunto i parcheggi, le cantine o i giardini condominiali. Il furto in tali aree lede non solo il patrimonio, ma anche la sfera di riservatezza e sicurezza personale.
Riguardo alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto la scelta del legislatore né irragionevole né in contrasto con i principi costituzionali, richiamando anche una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 117 del 2021) che aveva già escluso l’incostituzionalità della mancata previsione di un’ipotesi di lieve entità per il furto in abitazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela giuridica delle aree condominiali, riconoscendole come estensione dello spazio privato. I residenti possono sentirsi più protetti sapendo che atti illeciti commessi in queste zone sono puniti più severamente. In secondo luogo, serve da monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione: i motivi devono essere nuovi, specifici e criticamente argomentati rispetto alla decisione impugnata, altrimenti il rischio di una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, è molto elevato.
Un furto commesso in un parcheggio condominiale all’aperto può essere considerato furto in abitazione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, un parcheggio condominiale, anche se a ‘cielo aperto’ ma protetto (es. da sbarre), costituisce pertinenza dell’abitazione. Pertanto, il furto commesso in tale area rientra nella fattispecie aggravata del furto in abitazione (art. 624 bis c.p.).
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di argomenti già discussi e respinti dal giudice precedente. La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici e si confrontino criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Cos’è una ‘pertinenza’ ai fini del reato di furto in abitazione?
Ai fini dell’art. 624 bis c.p., una ‘pertinenza’ è qualsiasi bene, anche se fisicamente separato, destinato in modo durevole a servire o ornare il bene principale (l’abitazione), arrecandogli un’utilità economica o funzionale. Questo include aree come parcheggi, cantine o giardini condominiali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRENTO il 27/01/2003
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 15 gennaio 2024, la Corte d’appello di Venezia ha confe condanna nei confronti di NOME NOME per plurimi episodi di furto in abitazione agg 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del di Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell di furto in abitazione e propone questione di legittimità costituzionale in ordine a cod. pen. In data 21 ottobre 2024 il difensore ha depositato memoria.
3.11 ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono meramente riproduttivi di profil già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fo motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal gi gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità de infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeter anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione imp quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ig le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che cond dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugna senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Sci Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.In particolare, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il consolidato indir Corte di legittimità, essendo stato il furto perpetrato all’interno di un’area privat di pertinenza della abitazione della persona offesa. Rileva, infatti, la natura per luogo di svolgimento dell’azione delittuosa, in quanto luogo destinato allo svolgimento strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. In propos chiarito che la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui al c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovver al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’orname resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278446; Sez.5, n.27326 del 28/0 Colucci, n.m.),Indubbiamente, quindi, come ritenuto dalla Corte veneziana, il pa condominiale, anche se a ” cielo aperto” e protetto da sbarre, costituisce pert abitazione.
4.Parimenti congrua, non illogica, esaustiva e pertinente è la motivazione relativa all infondatezza della questione di legittimità costituzionale (par 4 della sentenza impug potendosi ravvisare profili di irragionevolezza o contrasto con i principi di rango cos nella scelta del legislatore di accordare tutela rafforzata alle aree in cui la perso della vita privata e alle loro pertinenze. Allo stesso modo, esaustivo e corretto è il pronuncia della Consulta che ha escluso la illegittimità costituzionale della mancata di una ipotesi di lieve entità del furto in abitazione (Corte Cost. n.117 del 2021).
5.All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagame spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
Il Conigliere est sore
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