Furto in Abitazione: il Concetto di Pertinenza Esteso al Cortile Recintato
L’ordinanza n. 15285/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla definizione di furto in abitazione, specificando i confini di ciò che costituisce ‘privata dimora’ e le sue pertinenze. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un furto avvenuto in un cortile recintato, utilizzato sia come accesso all’abitazione sia come sede di un’attività aziendale, confermando la condanna per il reato previsto dall’art. 624 bis c.p.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Novara e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di furto in abitazione. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto. A suo dire, il furto, essendo avvenuto nel cortile dell’abitazione della persona offesa, non poteva configurarsi come furto in abitazione. Sosteneva che tale area, sebbene chiusa da un cancello elettrificato, era anche sede dell’azienda della vittima e quindi non poteva essere considerata una pertinenza esclusiva della privata dimora.
In secondo luogo, l’imputato lamentava l’eccessività della pena irrogata, ritenendola sproporzionata e frutto di una errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Furto in Abitazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Con questa decisione, la Corte ha non solo confermato la condanna dell’imputato, ma ha anche ribadito principi fondamentali in materia di furto in abitazione e di valutazione della pena.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue argomentazioni.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
Sul primo motivo, relativo alla qualificazione del cortile come pertinenza, i giudici hanno chiarito che l’articolo 624 bis c.p. include esplicitamente non solo la privata dimora, ma anche ‘le pertinenze di essa’. Un cortile chiuso da un cancello, che funge da accessorio all’abitazione, rientra pienamente in questa definizione. La circostanza che su tale cortile insistesse anche un’attività aziendale è stata giudicata irrilevante. Secondo la Corte, ciò non fa venir meno il carattere pertinenziale dell’area rispetto alla sfera privata e domiciliare della persona offesa. Di conseguenza, il riferimento del ricorrente a una precedente sentenza delle Sezioni Unite è stato ritenuto superfluo e non pertinente al caso di specie.
Sul secondo motivo, concernente l’entità della pena, la Cassazione ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adeguatamente motivato la loro decisione, facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti presenti agli atti (specificatamente citando le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio di motivazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, rafforza una concezione ampia del luogo di privata dimora, estendendola a tutte quelle aree, come cortili, giardini e garage, che, pur non essendo parte dell’abitazione in senso stretto, ne costituiscono un accessorio funzionale e sono protette da intrusioni esterne. La presenza di un’attività lavorativa in tali spazi non ne snatura il carattere pertinenziale. In secondo luogo, ribadisce che il sindacato della Corte di Cassazione sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle valutazioni discrezionali operate dai giudici dei gradi precedenti, se queste sono state correttamente argomentate.
Un cortile recintato può essere considerato parte di una privata dimora ai fini del reato di furto?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che un cortile chiuso da un cancello è una pertinenza della privata dimora ai sensi dell’art. 624 bis c.p., pertanto il furto commesso al suo interno si qualifica come furto in abitazione.
La presenza di un’azienda all’interno di un cortile privato esclude il reato di furto in abitazione?
No. Secondo la sentenza, il fatto che nel cortile si svolga anche un’attività aziendale è irrilevante e non fa venir meno la natura di pertinenza della privata dimora, a condizione che l’area sia funzionalmente collegata all’abitazione.
In che misura la Corte di Cassazione può sindacare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria, o se viola i principi legali stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p. La valutazione discrezionale sull’entità della pena, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di cui all’art 624 bis cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia i vizi di c all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridi del fatto – è manifestamente infondato e aspecifico in quanto ribadisce argomentazioni già puntualmente disattese dalla Corte di merito; l’art. 624 bis cod. pen., infat nell’indicare i luoghi nei quali il reato de quo può essere commesso, menziona anche le pertinenze della privata dimora e tale deve ritenersi il cortile dell’abitazione della perso offesa chiuso da un cancello elettrificato, a prescindere dal fatto che su quel cortil insistesse anche l’azienda, il che rende superfluo il riferimento – ampiamente svolto dal ricorrente alla sentenza del 23 maggio 2017 n. 31345 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 133 cod. pen. e all’eccessività della pena irrogata – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e :L33 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso uri congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 d sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.