Furto di Energia: La Cassazione e l’Aggravante del Pubblico Servizio
Il furto di energia elettrica è un reato che presenta diverse sfaccettature giuridiche, specialmente riguardo le circostanze aggravanti. Con la recente sentenza n. 13307 del 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire un punto cruciale: la manomissione del contatore con un magnete non è sufficiente, da sola, a configurare l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio. Questa decisione ha importanti implicazioni sulla procedibilità del reato.
I Fatti del Caso
Due persone venivano accusate di furto pluriaggravato di energia elettrica. La modalità della sottrazione non consisteva in un allaccio abusivo alla rete pubblica, ma nella manipolazione del contatore di un’utenza privata attraverso l’applicazione di un magnete. Il Tribunale di primo grado dichiarava il non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio.
Il Ricorso del Procuratore e il Furto di Energia
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ricorreva per Cassazione, sostenendo che l’aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.) dovesse considerarsi implicitamente contestata. Secondo il ricorrente, il semplice fatto di sottrarre energia dalla rete di distribuzione nazionale implicava un’offesa a un bene destinato a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica. Inoltre, faceva riferimento a una contestazione suppletiva dell’aggravante avvenuta nel corso di un’udienza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Furto di Energia
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, delineando una chiara distinzione tra le diverse modalità di furto di energia e le relative conseguenze giuridiche in termini di contestazione delle aggravanti.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la propria decisione su argomenti precisi e distinti.
La Natura dell’Aggravante del Pubblico Servizio
I giudici hanno ribadito che l’aggravante della destinazione a pubblico servizio ha una natura valutativa. Ciò significa che non basta l’oggettiva qualità del bene, ma è necessaria una contestazione, formale o di fatto, che metta l’imputato in condizione di difendersi dall’accusa di aver sottratto un bene al servizio della collettività.
La Differenza tra Allaccio Abusivo e Manomissione del Contatore
Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra le modalità di sottrazione. Un allaccio diretto alla rete di distribuzione è un’azione che, per sua natura, manifesta l’intenzione di appropriarsi di un bene destinato a un servizio per un numero indeterminato di persone. In tal caso, l’aggravante può considerarsi contestata “in fatto”.
Al contrario, la manipolazione di un contatore privato con un magnete, come nel caso di specie, è una condotta che si esaurisce nell’ambito di una singola utenza. Non espone in modo esplicito ed inequivocabile la natura pubblica del servizio leso. Pertanto, in questa fattispecie, non si può desumere una contestazione implicita dell’aggravante.
L’Irrilevanza della Contestazione Suppletiva
La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la contestazione suppletiva dell’aggravante mossa dal Pubblico Ministero in udienza. In primo luogo, il ricorrente non aveva sollevato una specifica censura processuale sulla tardività di tale contestazione. In secondo luogo, e in modo dirimente, il Procuratore non ha dimostrato che tale contestazione fosse avvenuta prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare querela, come previsto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022).
Conclusioni
La sentenza in esame stabilisce un principio di diritto di notevole importanza pratica. Per il furto di energia commesso tramite alterazione del contatore, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio non è automatica. Di conseguenza, per poter procedere penalmente, diventa indispensabile la querela presentata dalla società erogatrice del servizio entro i termini di legge. La decisione rafforza le garanzie difensive, esigendo che l’accusa sia formulata in modo chiaro e completo, senza lasciare elementi essenziali, come le aggravanti, a presunzioni implicite.
Tamperare il contatore con un magnete per rubare elettricità costituisce sempre un furto aggravato dalla destinazione a pubblico servizio?
No, secondo questa sentenza, tale specifica modalità di sottrazione non è di per sé sufficiente a integrare in modo implicito l’aggravante della destinazione a pubblico servizio, a differenza di un allaccio diretto alla rete.
In caso di furto di energia tramite manomissione del contatore, è necessaria la querela della società elettrica per procedere penalmente?
Sì. Se l’aggravante del pubblico servizio non è contestata in modo esplicito o desumibile inequivocabilmente dai fatti (come nel caso della manomissione del contatore), il reato non è procedibile d’ufficio e la querela della parte offesa è una condizione necessaria per l’azione penale.
Perché la contestazione dell’aggravante fatta dal PM durante l’udienza è stata ritenuta irrilevante?
È stata ritenuta irrilevante per due motivi: primo, il ricorrente non ha adeguatamente contestato la tardività della contestazione stessa; secondo, e più importante, non è stato dimostrato che tale contestazione sia avvenuta prima della scadenza del termine utile per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Bracigliano il 11/12/1961 COGNOME NOME nato a Bracigliano il 09/03/1968
avverso la sentenza del 04/11/2024 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore COGNOME nerale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nor doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica come loro rispettivamente contestato.
Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lami inta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l’agcgr wante della destinazione della cosa al pubblico servizio, comunque oggetto di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. all’udienza del 9 ottobre 2023, non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria delle imputazioni mediante il riferimento alla sottrazione dell’energia direttamente dalla rete di distribuzione.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesta che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7′ c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valuta 1).a, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottra2: one, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz o le è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 374. del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878).
In altri termini, l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valu:a dva. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi corweitita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congenia1 a in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di a fere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretlo vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel czpi) di
imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze ternnirlaILItli un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pu )blica” (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 18)1 del 14/03/2024, COGNOME, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, r. ove la sottrazione dell’energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l’applicazione al medesimo di un magnete.
Né rileva che il pubblico ministero all’udienza del 9 ottobre 2023 abbia provveclu:o alla contestazione suppletiva dell’aggravante in questione ai sensi dell’art. 517 c.p.p. Th primo luogo la circostanza è stata evocata solo incidentalmente dal ricorrente, che non ha eccepito in proposito la violazione di legge processuale in cui sarebbe eventualmente incorso il giudice nel ritenere tale contestazione tardiva. In secondo luogo la stessa circostanza è stata prospettata in maniera del tutto generica, posto che il ricorrEri :e non ha precisato se l’udienza in cui si è proceduto alla contestazione supplettiva sia .slata la prima occasione utili per effettuarla successivamente allo spirare del termine concesso dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 alla persona offesa per proporre la querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27/