Furto Energia Elettrica: Responsabilità Anche Senza Aver Fatto l’Allaccio
Il furto di energia elettrica è un reato che può avere conseguenze serie, ma cosa succede se una persona utilizza una fornitura illegale senza essere stata lei a creare l’allaccio abusivo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti, confermando un principio consolidato: anche il semplice utilizzo consapevole dell’energia prelevata illecitamente costituisce reato. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i confini della responsabilità penale in questi casi.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per furto aggravato di energia elettrica emessa dal Tribunale nei confronti di una donna. Secondo l’accusa, la donna aveva beneficiato di una fornitura di elettricità ottenuta tramite un allaccio abusivo alla rete.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto appello. La Corte d’Appello, tuttavia, ha dichiarato il gravame inammissibile, ritenendo i motivi presentati troppo generici. Non contenta, la donna ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
La Decisione della Cassazione sul Furto di Energia Elettrica
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. I giudici supremi hanno definito il motivo del ricorso “generico e manifestamente infondato”.
Il punto centrale della decisione è che il ricorso si limitava a replicare le stesse argomentazioni generiche già presentate in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza di primo grado. Questa mancanza di specificità è un vizio procedurale che porta, appunto, all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni del suo verdetto, soffermandosi su due aspetti cruciali: uno di merito e uno di procedura.
1. La responsabilità nel furto di energia elettrica: I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza. Per essere considerati responsabili del reato di furto di energia, non è necessario aver materialmente realizzato l’allaccio abusivo. È sufficiente che il soggetto, pur non essendo l’autore della manomissione, si limiti a fare uso della fornitura illecita con la consapevolezza della sua provenienza illegale. La sentenza di primo grado aveva ampiamente dimostrato che l’imputata era “ben consapevole di usufruire indebitamente della fornitura”. La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti sentenze conformi (tra cui Cass. n. 24592/2021) per sottolineare come questo orientamento sia ormai “pacifico”.
2. La genericità dei motivi di appello: Sotto il profilo procedurale, la Corte ha evidenziato che l’atto di appello (e di conseguenza il ricorso in Cassazione) non può essere una semplice lamentela generica. Deve contenere critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Nel caso di specie, l’imputata non aveva illustrato quali elementi di prova sarebbero stati trascurati o mal interpretati, limitandosi a una contestazione vaga che non scalfiva la solidità della decisione del Tribunale. Questo comportamento processuale rende l’impugnazione inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti lezioni. La prima è di natura sostanziale: chiunque abiti in un immobile e utilizzi l’elettricità proveniente da un allaccio abusivo, pur non avendolo creato, risponde del reato di furto di energia elettrica se è consapevole dell’illegalità della fonte. La semplice fruizione consapevole è sufficiente a integrare la condotta criminosa.
La seconda lezione è di natura processuale: quando si decide di impugnare una sentenza, non è sufficiente dissentire genericamente. È indispensabile articolare motivi specifici, dettagliati e pertinenti, che si confrontino punto per punto con la decisione del giudice. In assenza di tale specificità, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per essere accusati di furto di energia elettrica è necessario aver realizzato personalmente l’allaccio abusivo?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, risponde del reato di furto di energia elettrica anche il soggetto che, pur senza aver realizzato l’allaccio, si limita a fare uso della fornitura con la consapevolezza della sua origine illecita.
Per quale motivo un appello o un ricorso possono essere dichiarati inammissibili?
Un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile se i motivi presentati sono generici, ovvero se non contengono critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni della sentenza che si contesta. L’atto deve confrontarsi analiticamente con la decisione del giudice, non limitarsi a una lamentela vaga.
Cosa ha comportato per la ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la conferma definitiva della condanna. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di quella stessa città in data 19 aprile 2021 per delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 16 ottobre 2017);
che il ricorso per cassazione proposto dall’imputata, per il tramite del difensore, cons di un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla dichia inammissibilità dell’appello proposto;
che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, segnatamente in quello relativo al giudizi di responsabilità, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado – vedasi pag. 5, penultimo capoverso, in cui il Tribunale ha dato atto di come l’imputata fosse ben consapevole di usufruire indebitamente della fornitura dell’energia elettrica e di come del reato di furto di energia elettrica rispond giurisprudenza pacifica anche il soggetto che, senza avere realizzato l’alaccio abusivo, si limit fare uso dell’indebita fornitura (tra le più recenti sentenze, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, 281440) – e nella sentenza impugnata – vedasi pag. 5 della sentenza impugnata -, ma omette anche di specificamente illustrare gli elementi che sarebbero stati immotivatamente preteriti da giudice d’appello, ancorché specificamente dedotti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il Cons ‘ere estensore
Il Presidente