Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35536  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 15 gennaio 2025, confermava la pronu del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato NOME responsabile del re cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusi 300,00 di multa.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, ar quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con le censure articolate ai punti 1 e 2, la ricorrente deduce violazione di legg di motivazione, sostenendo che la condanna si fonderebbe su una mera presunzione, non ess  emersa prova dell’allaccio abusivo da parte della stessa o della sua consapevolezza manomissione del contatore.
Con il secondo ordine di motivo’ (punto 3), eccepisce l’omessa considerazioni dello bisogno, delle condizioni di povertà i e di emarginazione, ai fini della valutazione della della gravità del fatto e della determinazione della pena.
Con il motivo articolato al punto 4, eccepisce l’insussistenza delle circostanze aggrava art. 625 nn. 2 e 7 cod.pen..
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione, la sottrazione illecita d elettrica realizzata mediante un abusivo allaccio con cavi elettrici ad una utenza altrui, in di furto ancorché detto allaccio non sia stato posto in essere dall’agente il quale unicamente a farne uso (cfr. Sez. 5, n.32025de1 19/02/2014, Rv. 261745, in motivazione; Sez 41554 del 29/11/2006)
La Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che, in data 15 novembre 2016i tecnic si recavano presso l’immobile di INDIRIZZO in Canicattì, in uso all’imputata, acce lo stesso, pur essendo sprovvisto di contratto di fornitura, era alimentato abusivamente allaccio alla rete elettrica realizzato manomettendo il contatore e rompendo i tenoni.
Al lume del richiamato principio e delle evidenze fattuali, priva di pregio è la con inerente alla mancata identificazione dell’autore materiale della manomissione: ai
sussistenza del reato contestato, non è infatti necessaria la prova della realizzazione abusivo ad opera di coloro che fruiscono illecitamente dell’energia elettrica.
Manifestamente infondato è altresì il motivo concernente l’insussistenza delle circostanze aggravanti
È stato logicamente affermato in sentenza che il furto ha riguardato un bene, l’energia destinato ad un pubblico servizio. In coerenza con il consolidato orientamento della Supre “in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, co 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali colloc proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia men nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale v destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta” (Sez. 5, sent 1094 del 03/11/2021).
Quanto all’aggravante della violenza sulle cose (art 625 n. 2 cod.pen.), la Corte ter correttamente valorizzato allaccio diretto abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE, realizzato mediante la tenoni (cfr. verbale di verifica del 15.11.2016).
Al riguardo è stato sottolineato correttamente che l’aggravante si realizza “tutte le vo soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tute patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia n un’attività di ripristino” (cfr. Sez. IV, 22.12.2011, n. 47834; &s , s351 -. 8.11.2007 n. 47170; enz. 14.1.2011 n. 743).
In ordine al secondo ordine di motivi, concernentil trattamento sanzionatorio, territoriale ha evidenziato che il primo giudice, facendo corretta applicazione degli ind dall’art. 133 cod.pen., ha calibrato la pena in misura prossima al minimo edittale. La Corte ha congruamente motivato che nessuno degli elementi invocati dalla difesa per modificare in melius il giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. poteva essere utilmente apprezzato, in consi della compresenza di più aggravanti, dell’assenza di condotte riparatorie e di prelievo i abusivo.
Al riguardo, va rammentato che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motiva nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò val giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’a non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli d
parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia i quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e supe altri, pur in carenza di stretta confutazione , specie se fa pena viene fissata nei li edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l delLricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di col determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamen somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
GLYPH