Furto di Energia Elettrica in Condominio: La Cassazione Conferma il Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27282/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità e rilevanza pratica: il furto energia elettrica in ambito condominiale. La Suprema Corte ha confermato che l’allaccio abusivo alla rete comune costituisce il reato di furto e non quello, meno grave, di appropriazione indebita. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico, offrendo importanti chiarimenti sulle conseguenze legali di tale condotta illecita.
I Fatti del Caso: L’Allaccio Abusivo al Contatore Condominiale
Il caso esaminato riguardava un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, ai sensi dell’art. 624 del codice penale. Nello specifico, l’imputato si era impossessato di energia elettrica destinata ad alimentare apparecchi e impianti di proprietà comune del condominio. Ciò avveniva attraverso un allaccio abusivo realizzato a valle del contatore condominiale, con lo scopo di alimentare la propria unità immobiliare.
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata come appropriazione indebita e non come furto. La difesa si basava sull’idea che, essendo un condomino (o un conduttore), avesse già una qualche forma di possesso del bene comune, escludendo così l’elemento della ‘sottrazione’ tipico del furto.
La Decisione della Corte e il Furto Energia Elettrica
La Corte di Cassazione ha rigettato tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: la condotta di chi, mediante un allaccio abusivo, si impossessa di energia elettrica destinata alle parti comuni di un edificio, integra senza alcun dubbio il delitto di furto.
La Corte ha precisato che tale principio è applicabile non solo al condomino proprietario ma, per analogia, anche al conduttore (inquilino) dell’immobile, poiché ciò che rileva è l’atto di impossessarsi di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene legittimamente.
Le Motivazioni: Perché si Tratta di Furto e non di Appropriazione Indebita
La distinzione tra furto e appropriazione indebita è cruciale. Il furto, disciplinato dall’art. 624 c.p., richiede l’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. L’appropriazione indebita, invece, presuppone che l’agente abbia già il possesso o la disponibilità del bene per un titolo qualsiasi e decida di appropriarsene indebitamente.
Nel caso del furto energia elettrica condominiale, la Cassazione spiega che il singolo condomino non ha il possesso individuale dell’energia destinata alle parti comuni. La titolarità e la detenzione dell’energia sono in capo al condominio nel suo complesso, che paga le relative bollette. L’allaccio abusivo rappresenta quindi un atto di spossessamento, una vera e propria sottrazione di un bene mobile (l’energia elettrica è equiparata a una cosa mobile ai fini della legge penale) dal patrimonio del condominio. Di conseguenza, la condotta rientra pienamente nella fattispecie del furto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, chiarisce che manomettere i contatori condominiali o effettuare allacci abusivi non è una semplice ‘furbizia’, ma un reato penale con conseguenze severe. La condanna, come nel caso di specie, può comportare la reclusione e una multa.
In secondo luogo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo rappresenta un ulteriore deterrente economico, che si aggiunge alla pena principale. La decisione serve quindi da monito per chiunque pensi di poter sottrarre impunemente risorse comuni, sottolineando la tutela legale accordata al patrimonio del condominio.
Collegarsi abusivamente al contatore elettrico del condominio è furto o appropriazione indebita?
Secondo la Corte di Cassazione, si tratta del reato di furto (art. 624 c.p.) e non di appropriazione indebita. L’energia elettrica, destinata alle parti comuni, viene sottratta al condominio, che ne è il legittimo detentore.
Quali sono le conseguenze per chi commette il furto di energia elettrica in condominio?
Le conseguenze includono una condanna penale che può prevedere la reclusione e una multa. Inoltre, in caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, 3.000 euro).
Il principio si applica solo al proprietario dell’appartamento o anche all’inquilino?
Il principio si applica a chiunque commetta l’illecito. La Corte ha specificato che l’analogo principio vale anche per il conduttore (inquilino) dell’immobile, non solo per il condomino proprietario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16 settembre 2020, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso dedotto è manifestamente infondato, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui integra il delitto di furto quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (cfr., fra più recenti, Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078 – 01); analogo principio vale, evidentemente, anche per il conduttore dell’immobile.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
iere estensore
Il Pr dente