Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto di energia elettrica sottratta all’RAGIONE_SOCIALE, alla cui rete collegava abusivamente, mediante allaccio diretto all’impianto nella sua disponibilità, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede, ai sensi degli artt. 624 – 625 nn. 2 e 7 cod. pen..
1.1. In particolare, nel giudizio di merito, è accaduto che, all’udienza dell’8 marzo 2022, il Tribunale, dichiarata l’assenza dell’imputa, e ammesse le prove, disponeva il rinvio all’udienza del 21 marzo 2023, per citazione ed esame dei testi del P.M.; a tale ultima udienza, il Tribunale chiedeva al P.M. di produrre la querela della persona offesa, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. I) d. Igs. n. 150/2022; alla successiva udienza del 05 aprile 2023, il P.M., rilevata la mancanza della querela, procedeva alla modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516 ss. cod. proc. pen. contestando la aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7, cod. pen., nella parte relativa “a/ fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”; era, quindi, disposta la notifica del verbale all’imputato, con rinvio alla udienza del 4 ottobre 2023, quando la Difesa eccepiva la tardività della contestazione rispetto alla sopravvenuta causa di improcedibilità del reato contestato, in quanto intervenuta successivamente al 30 marzo 2023, termine ultimo per la presentazione della querela, e, dunque, quando il reato era già divenuto, ope legis, improcedibile; il Giudice emetteva la sentenza qui impugnata, ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., sul rilievo della tardività della contestazione suppletiva, intervenuta quando si erano già perfezionati i termini previsti per la improcedibilità del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen., sostenendo che, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, è precluso al Giudice ogni sindacato sull’ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una nuova circostanza aggravante, rientrando nella esclusiva e insindacabile facoltà del P.M. quella di modificare l’imputazione, senza consenso dell’imputato né delibazione da parte del Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato,,e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per il giudizio.
Come premesso, il Procuratore impugnante ritiene che la contestazione dell’aggravante a effetto speciale, da lui effettuata, doveva essere ritenuta valutabile ai fini della procedibilità anche se avvenuta per la prima volta dopo il decorso del termine previsto per proporre querela, in quanto la contestazione aveva preceduto la pronuncia della sentenza.
Tale opzione ermeneutica, basata sulla ricostruzione della natura della contestazione, che avrebbe natura meramente ricognitiva e non costitutiva, considera che ogni circostanza è preesistente rispetto alla contestazione e ontologicamente indipendente da essa. Il riferimento normativo è all’art. 129 cod. proc. pen., norma che non prevede, pur a fronte di causa di improcedibilità maturata virtualmente, la inibizione del potere del PM di effettuare la contestazione suppletiva di una aggravante capace di incidere, mutandolo, sul regime di procedibilità del reato: tanto più, quando la sussistenza della circostanza aggravante in questione (e cioè quella relativa alla destinazione del bene oggetto di furto, al pubblico sevizio), era già evincibile dagli atti stessi del procedimento nonché dalle relative risultanze e cioè dall’accertamento che vi era stato allaccio diretto, da parte dell’agente, alla rete elettrica nazionale.
4.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, in adesione al «filone euristico consacrato da Sez. U, Sentenza n. 49935 del 28/09/2023, anche se con particolare riguardo al diverso aspetto del rapporto tra prescrizione e contestazione di recidiva ad effetto speciale (“Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato”)».
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato per la assorbente ragione che, nel caso concreto, il capo di imputazione è stato formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravatrice dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.
In via preliminare, occorre dare atto dell’esistenza di un variegato panorama giurisprudenziale, che fà da sfondo alla questione qui evocata.
6.1. Si registra infatti, da un lato, l’orientamento per il quale la circostanza aggravante in esame ( destinazione del bene a pubblico servizio) non deve essere necessariamente ed espressamente enunciata nel capo di imputazione quando questo abbia ad oggetto un bene, come l’energia elettrica, la cui caratteristica intrinseca è proprio quella appena evocata, sicchè la stessa citazione del bene comporta di per sé un unico significato e la possibilità d una univoca attivazione dei poteri difensivi (v., tra le massimate, Sez. 4 – , Sentenza
n. 48529 del 07/11/2023 Ud. (dep. 06/12/2023 ) Rv. 285422; Sez. 5 – , Sentenza n. 2505 del 29/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024 ) Rv. 285844 – 01; tra le non massimate, Sez. V, n. 2505 del 2024 ).
6.2. In senso diverso, si è, d’altro canto, anche affermato che, sempre in tema di furto, non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., costituita dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (v. , tra le massinnate, Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023 Ud. , Rv. 285465 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 26511 del 13/04/2021,Rv. 281556 – 01; v. tra le non massimate, Sez. V, n. 3741/2024).
Il Collegio si riconosce in quella giurisprudenza secondo cui, alla luce delle linee ermeneutiche provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite Sorge – “ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio, e che ritiene che essa sia idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione. In tal senso, si considera idoneo, accanto alla contestazione formale della aggravante, un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
7.1. E tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, rete, per l’appunto, capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”. (per una compiuta esegesi sul punto, cfr. sez. 5 n. 14890 del 14/03/2024).
7.2. Dunque, il riferimento alla sottrazione mediante allaccio diretto alla rete pubblica (RAGIONE_SOCIALE) è idoneo – secondo tale condivisa opzione ermeneutica – a rispettare i criteri della enunciazione sufficientemente chiara della aggravante.
7.3. Ne discende che il giudice a quo, nel presente processo, in cui il capo di imputazione presentava la indicazione appena ricordata, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art. 129 GLYPH cod. proc. pen.: infatti, pur in presenza di contestata aggravante atta a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenuto rilevante la inconferente circostanza della mancanza di querela della P.O..
In conclusione, in ragione della ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata e il rinvio va disposto, ai sensi dell’art. 569 comma 4 c.p.p., alla Corte di appello di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 Il 9onsigliere estensore ../