Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONGHIDORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di mento dei reato di furto di energia elettrica, ricorre / a mezzo del difensore, avverso la pronuncia indicata in epigrafe articolando i seguenti motivi di dogiianza: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querel dovendo ritenersi non contestata nella imputazione l’aggravante di cui all’art. 025, co. 1., n cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querela dovendo ritenersi non sussistente nei fatti l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7 cod. pen.; 3. Nullità assoluta della sent sensi dell’art. 179 cod proc. ben., violazione dell art. 62 n. 2 cod. proc. peri. con consegue inutilizzabilità del verbale contenente le sommarie informazioni di NOME COGNOME; 4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza deil’aggravan di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
Ritenuto cne COGNOME pomo ed il secondo motivo ei ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle ragioni a sostegno dei rilievi difensivi, si appalesano manifestamente infondati. Considerato che la Corte di merito ha ritenuto correttamente contestata in fatt l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pena avendo l’energia elettrica natura di b destinato a pubblico servizio in base a consolidato .orli . .2ntatrier4o dcilia corte di legittimità (cfr., ex muitis, Sez. 5, n, 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:”In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in c di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privat rilevando, non c i ià l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre . transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazio che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta”; in termini Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep, 2024, Rv. 285844:”In tema di furto di energia elettrica, può riteners legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la nec.es;sità di una specifica e espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comrna primo, o. 7, cod. pen., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un b funzionalmente destinato a un pubblico servizio”).
Considerato che, in ragione di guanto precede, i reato de quo deve ritenersi procedibile d’ufficio, anche in seguito alla nuova formulazione dell’art. 624 cod. pen., risultante d modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, in base al quale, per quanto d’interesse i
questa sede, permane la procedibilità d’ufficio per i furti commessi su cose destinate a pubblico servizio.
Considerato che risulta essere del pari manifestamente infondata la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso. in proposito la Corte di appello ha spiegato come le dichiarazioni di la difesa lamenta l’inutilizzabilità sono state rese da persona che non risuita mai avere rivest la qualifica d’indagata nella vicenda in esame. Occorre peraltro rammentare come le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, e aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabill contro i terzi in relazione ai quali non opera la sanzione processuale COGNOME cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. peri. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640 – 01).
Considerato che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. è stata validamente ritenuta in sentenza alla luce dell’entità cospicua del pregiudizio arrecato alla persona offes elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare !a decisione adottata in parte qua al riparo da cens prospettabili in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue duelia al pagamento della sanzione pecuniaria nelia misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inarnmssihile COGNOME rlcorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024