Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Napoli Nord per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. nei confronti di COGNOME NOME perché l’azione non doveva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al delitto contestato di cui all’art. 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, mediante un allaccio diretto realizzato con un cavo ad uso privato 2×4 occultato sottotraccia, si impossessava di 2356 Kwh di energia elettrica destinata all’alimentazione dell’abitazione nella sua disponibilità sita in Casal di Principe alla INDIRIZZO, sottraendoli all’RAGIONE_SOCIALE. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento e precisamente mediante allaccio abusivo e, come contestato in udienza il 9 febbraio 2023, su cose destinate a pubblico servizio. Commesso in Casal di Principe, accertato in data 8.04.2016.
1.1. Il Tribunale aveva rilevato che era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni per la proposizione della querela così come previsto dall’art. 85 D.Ivo 150/2022; che il Pubblico ministero aveva proceduto tardivamente alla contestazione suppletiva di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen., dopo il perfezionamento dei termini di improcedibilità del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per violazione dell’art. 178 lett. b) cod.proc.pen.
Deduce in particolare che erratamente il Tribunale aveva fissato un termine di decadenza per il PM ai fini della contestazione di cui all’art. 517 cod.proc.pen. che può essere validamente effettuata fino alla chiusura del dibattimento e tale potere deriva dal principio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 103 della costituzione e non incorre in nessuna preclusione con l’unico limite della pronuncia della sentenza.
Evidenzia che nel caso di specie, effettuata la contestazione dell’aggravante suppletiva del furto su cosa destinata a pubblico servizio, il Tribunale doveva procedere ai sensi dell’art. 520 cod. proc.pen., disponendone l’ inserimento nel verbale di udienza, con notifica all’imputato, sospensione del dibattimento e fissazione di nuova udienza per il prosieguo. La preclusione dedotta dal Giudice è inconferente perché il reato a seguito della contestazione suppletiva è divenuto perseguibile di ufficio.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento e la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale – prescindendo dal dato relativo alla intervenuta contestazione in udienza dell’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. – ha ritenuto che il riferimento univoco alla sottrazione di energia elettrica dovesse far ritenere originariamente contestata l’aggravante medesima, con conseguente e persistente perseguibilità d’ufficio della fattispecie ascritta.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell’art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
In particolare, questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di energia elettrica, sottraendola alla rete RAGIONE_SOCIALE, con allaccio diretto realizzato con un cavo a uso privato e attraverso il solo esplicito riferimento alla circostanza aggravante prevista dall’art.625, comma 1 nn.2 e 7, cod.pen., consistente nell’avere commesso il fatto avvalendosi di un mezzo
fraudolento, consistente proprio nell’allaccio diretto mediante un caco occultato sottotraccia.
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato cos contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’aggravante in parola.
Difatti, secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggetto l’energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 – 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessivamente una natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, n.m.).
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hanno affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare della natura degli elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a
mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del fatto materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per tale “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altresì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, COGNOME, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta continuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tema di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto “in forma chiara e precisa”) che la condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo
disvalore del fatto e da permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemento circostanziale può ritenersi effettivamente contestato – pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestazione tale da denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
6. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del beneenergia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico – tale qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.).
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energia elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore ed esplicito riferimento alla condotta rappresentata dalla predisposizione di «una derivazione abusiva allacciata direttamente alla rete montante», con conseguente espressa correlazione all’allaccio diretto alla rete di distribuzione.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea – in relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinare la procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in punto di fatto da parte dell’accusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
IL FUNZIONA
IUDIZIARIO
La Consigliera est.
La Presidente
oggi,