Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord h dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME – in relazione al r contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – per mancanza necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Il Tribunale ha osservato che, all’esito dell’entrata in vigore del d.l ottobre 2022, n.150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle div perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivannent rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall’art.85 del d.lg e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istan punizione da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che non poteva ritene che l’aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod.pen., idonea a determina persistente perseguibilità d’ufficio della fattispecie, fosse stata contestata
Ha altresì rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale a contestazione suppletiva operata dal p.m. e avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in quanto tardivaniente ope dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta deila condizione di procedibilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sen dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed err applicazione della legge penale in riferimento all’art.625, n.7 cod.p all’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto il reato perseguibile a querela di parte, pure in presenza dell’un riferimento alla sottrazione dell’energia elettrica – che, in conseguenza dell funzionale destinazione a pubblico servizio – doveva far ritenere già contestata punto di fatto, l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., con consegu perseguibilità d’ufficio del reato e ciò anche prescindendo dal dato d contestazione eseguita in udienza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per l’annullamento senza rinvio della trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord. sentenza impugnata, con
La difesa dell’imputato ha fatto pervenire memoria, nella quale ha dedott l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguano.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale prescindendo dal dato relativo alla intervenuta contestazione in udien dell’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. – ha ritenuto che il rife univoco alla sottrazione di energia elettrica dovesse far ritenere originariam contestata l’aggravante medesima, con conseguente e persistente perseguibilit d’ufficio della fattispecie ascritta.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierna imputata (ar 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito clella modi dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dic 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della sudd modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pres decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offes avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdo dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima del sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 0 come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabi sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione alla cond consistita nell’«allacciamento abusivo ai cavi della rete RAGIONE_SOCIALE», con consegue
impossessamento di energia elettrica e attraverso il solo esplicito riferimento circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen..
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reat contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giur sprudenza legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’agg in parola.
Difatti, secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggett l’energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impieg formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su c destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di rit legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui al 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circosta aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’es beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessiyamente un natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordin giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e stil concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutev scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez, 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, n.m.).
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sez unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hanno affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggrava a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione r adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto d caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, dell nat elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovYero riferi mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del
materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravàtrice in suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del dirit difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’eleme aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso de suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a part considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazi giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi iportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dal Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente imtìuadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità del portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o ‘di un a dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per t “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’a o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto a una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsi normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità de condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili part connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circoStanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche medianbà l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesi efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altresì richia le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/20 Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta continuità c predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tema di do da parte del p.m. di enunciare il fatto contestato “in forma chiara e precisa” la condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza r in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore del fatto e permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza clte l’eleme circostanziale può ritenersi effettivamente imputato – pure in mancanza di u
carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestazione tale denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento Medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
6. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all art. 625 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevide del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine Oiuridico sul natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concettd di “servizi pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evi dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. $, n. 3741 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifico la più sev punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pub del bene, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto nel concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detent ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giorda Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica c servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi pri secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogato ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinaz istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attivit soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale sco solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblic qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio ge da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valultativa, anc in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazine formal dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei c principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione n formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dov difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un inte dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia pasta in ess mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete ca dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di numero indetermiNOME di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.)
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascrittb consente di ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizio del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamenta di energ elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore I ed esplicito riferimento alla condotta mediante la menzione della «rete» facente capo al persona offesa, con conseguente espressa correlazione all’allaccia diretto modalità di distribuzione verso un numero indetermiNOME di utenti.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinar procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in pu di fatto da parte dell’accusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accol e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente