Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19012 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
UP – 16/04/2025
R.G.N. 6651/2025
COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata a Taranto il 21/05/1971 avverso la sentenza del 13/01/2025 del Tribunale di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva del difensore della imputata, Avv. NOME COGNOME che dichiarando di rinunciare alla trattazione orale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato per difetto di querela.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per avere ritenuto che il furto di energia elettrica ascritto alla imputata fosse procedibile a querela, sebbene fosse stata contestata l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma n. 7, cod. pen. per essere il furto stato commesso su cosa, la rete di distribuzione dell’energia, destinata a pubblico servizio.
In particolare, risulta violato l’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen. che prevede la procedibilità d’ufficio del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., salvo che ricorra l’ipotesi del furto commesso su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede.
Il ricorso Ł fondato.
Nel capo di imputazione si afferma espressamente che il furto Ł aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e si esplicita anche che il reato Ł stato commesso mediante abusivo allacciamento alla rete di distribuzione destinata a pubblico servizio, cosicchØ l’aggravante della destinazione a pubblico servizio risulta chiaramente contestata (vedi Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Pmt, Rv. 286291, secondo la quale, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poichØ impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione Ł variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore e che, tuttavia, la citata circostanza aggravante Ł da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica).
NØ può attribuirsi rilievo alla circostanza che nel caso di specie era stata contestata anche l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen.
Laddove siano state contestate e ritenute piø aggravanti, delle quali solo per una o piø di esse Ł prevista la procedibilità di ufficio, il reato risulta procedibile anche in difetto di querela, a nulla rilevando che siano state contestate anche altre aggravanti cui la legge non collega la procedibilità d’ufficio, dovendo attribuirsi prevalenza alle prime ai fini della determinazione del regime di procedibilità.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Taranto
Così deciso il 16/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME