Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30178 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 08/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 578/2025
NOME COGNOME
UP – 08/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8238/2025
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di L’aquila nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Borgorose il 23/03/1955
avverso la sentenza del 07/01/2025 del Tribunale di Avezzano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano; la memoria di replica presentata dallÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse di NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato;
Con sentenza del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per mancanza di querela, per il delitto aggravato di furto di energia elettrica.
Avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello dellÕAquila ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: il delitto in contestazione sarebbe procedibile dÕufficio
poichŽ è stata contestata lÕaggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, dato che nellÕeditto accusatorio si è fatta espressa menzione dellÕart. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., della commissione del fatto mediante lÕallacciamento diretto alla rete di distribuzione dellÕenergia elettriva e dellÕÇaggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energiaÈ; tanto più che la giurisprudenza di legittimitˆ ha ritenuto adeguatamente contestata in fatto lÕaggravante della sottrazione di beni destinati a pubblico servizio Çove venga addebitata in imputazione la condotta di furto di energia elettrica posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzioneÈ (cfr. Sez. 5 n. 14890 del 14 marzo 2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5., n. 35873 del 23 maggio 2024, COGNOME, Rv. 286943 01).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso, in ragione della rituale contestazione dellÕaggravante in discorso; ed ha chiesto lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, atteso che Ð alla stregua del disposto dellÕart. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dallÕart. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024) Ð il ricorso per cassazione è lÕunico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui allÕarticolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., quale quello in contestazione.
LÕavvocato NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso perchŽ risulterebbe depositato presso la cancelleria della Corte di appello di LÕAquila il 5 febbraio 2025 Çin ossequio a quanto previsto dallÕart. 10 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31È, disposizione transitoria non più applicabile in tale data a seguito dellÕemanazione della nuova regolamentazione per il deposito degli atti; ragion per cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Avezzano ai sensi dellÕart. 582 cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.
In primo luogo non pu˜ essere accolta lÕeccezione con cui la difesa ha dedotto lÕirritualitˆ del ricorso.
A seguito delle modifiche della disciplina delle modalitˆ del deposito degli atti, ivi comprese le impugnazioni, dettate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Legislatore ha posto una specifica disciplina transitoria, nellÕattesa dellÕentrata a regime dei nuovi moduli operativi (ossia della presentazione soltanto telematica), per le impugnazioni del procuratore generale distrettuale. E ci˜ in ragione dellÕabrogazione dellÕart. 583 cod. proc. pen. che ne consentiva la presentazione mediante spedizione. In particolare, lÕart. 10 comma 1, decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, rubricato Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello , ha previsto che, Çsino al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello p depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnatoÈ.
Il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 era stato giˆ emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303). LÕart. 3 di esso è stato sostituito dallÕart. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, reca Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalitˆ non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime ; la disposizione, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 30 dicembre 2024, è quella che qui rileva ratione temporis . Con essa si è previsto: Çil deposito di atti da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni esclusivamente con modalitˆ telematiche, ai sensi dell’articolo 111bis del codice di procedura penaleÈ, anche presso la Corte di appello Ça decorrere dal 1¡ gennaio 2027È (comma 5); e sino al 31 dicembre 2026, per i medesimi soggetti, Çil deposito di atti anche con modalitˆ telematicheÈ (Çprevio provvedimento che attesti la funzionalitˆ dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia (comma 7, che quanto al termine richiama il precedente comma 6), cosi consentendo fino a questÕultima il deposito secondo la disciplina posta dallÕart. 10 comma 1, d. lgs. n. 31 del 2024, di cui si è avvalso il Procuratore distrettuale.
Ai sensi dellÕart. 624, comma 3, cod. pen (nel testo modificato dallÕart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) pet il delitto di furto si procede dÕufficio, per quel che qui rileva Çse ricorre taluna delle circostanze di cui allÕarticolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede)È, ossia anche nel caso in cui essodia commesso su cose destinate a pubblico servizio.
Al riguardo, il Collegio condivide Ð e intende ribadire Ð lÕesegesi giˆ espressa, argomentando sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 Ð 01, da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 Ð 01 (cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 17532/2024, cit.), secondo cui:
la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio, è Çconnotata da componenti di natura valutativaÈ, non potendo considerarsi ÇautoevidenteÈ;
essa, tuttavia, è Çidoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazioneÈ, potendosi Çconcludere per la idoneitˆ, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalitˆ in gioco: e cioè quella di rendere
manifesto all’imputato che dovrˆ difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettivitˆ e diretto a vantaggio della stessaÈ (Sez. 5, n. 14890/2024, cit.).
Nel caso in esame, per quel che qui interessa, con lÕeditto accusatorio è stato ascritto allÕimputato il Çdelitto previsto e punito dagli artt. 99, co. 4, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 7 c.p., perchŽ , al fine di trarre profitto, effettuava un allÕacciamento diretto alla rete di distribuzione dellÕEnergia Elettrica, relativa agli immobiliÈ de quibus , Çcos’ impossessandosi di una quantitˆ di energia elettrica corrispondente a 292.844 Kw pari a 87.853,00 circa, sottraendola alla societˆ ENEL S.p.A. Con lÕaggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energiaÈ. Dunque, al di lˆ della menzione dellÕart. 625, comma 1, n. 7 (che contempla anche lÕaggravante, che non determina la procedibilitˆ dÕufficio, dellÕesposizione alla pubblica fede), la contestazione Ð dopo aver descritto il fatto, dando conto della sua commissione, nella prospettazione accusatoria,medeiante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione, ha esplicamente fatto riferimento Ð nel descrivere lÕaggravante che qui interessa Ð alla commissione di esso sulla rete pubblica dellÕenergia, cos’ richiamando adeguatamente la destinazione a utilitˆ pubblica di essa.
Dunque, il ricorso del Pubblico ministero deve essere accolto e, come correttamente rassegnato dal Procuratore generele, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano. Cos’ deciso il 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME