Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24304 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
IRENE SCORDAMAGLIA
CC – 11/06/2025
R.G.N. 13284/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Brescia il 18/10/1990 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI COGNOME
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si Ł riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità;
udito l’Avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale di Marsala in data 12 marzo 2024 per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall’essere stato il fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (In Marsala l’8 aprile 2014).
Il ricorso per cassazione presentato per conto dell’imputata dal suo difensore si articola in due motivi, che denunciano:
quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022: la mancata originaria contestazione della circostanza aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio sarebbe tale da rendere il reato di furto di energia elettrica, ascritto all’imputata, improcedibile per difetto della condizione di procedibilità, di modo che, poichØ la menzionata aggravante non poteva dirsi neppure contestata in fatto, la sua contestazione suppletiva, avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per la proposizione della querela, non era tale da rendere il delitto di furto procedibile d’ufficio; l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione
della facoltà del Pubblico Ministero di procedere alla suddetta contestazione suppletiva, dopo lo spirare del termine (il 30 maggio 2023) previsto dalla disciplina transitoria della cd. ‘Riformai Cartabia’ per la proposizione della querela in relazione ai reati divenuti procedibile su impulso di parte, renderebbe opportuna, in ogni caso, la rimessione della questione stessa alle Sezioni Unite;
quanto al secondo motivo, il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità della ricorrente, essendo stata ella ritenuta dai giudici di merito l’unica possibile autrice dell’allaccio abusivo alla rete di fornitura dell’energia elettrica sulla base del solo dato logico-deduttivo che l’immobile, in cui l’allaccio indicato era stato riscontrato, non era stato abitato da altri; al contrario, si sarebbe dovuto accertare che l’immobile non fosse stato utilizzato da terzi dopo che l’imputata se ne era allontanata, tanto piø che la data dell’allaccio abusivo non era stata determinata con precisione e che la stima dei consumi non era stata fatta dall’Enel sulla base di dati oggettivi.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 24/05/2025, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł infondato.
1.1. L’esame degli atti rivela:
che il fatto oggetto di addebito Ł descritto nel capo d’imputazione, nella sua formulazione originaria (ossia, come risultante prima della modifica apportatavi con la contestazione supplettiva), per quel che riguarda le modalità di sua commissione, con riferimento all’«allacciamento diretto alla rete ENEL utilizzando due conduttori in rame da 6 mmq. che collegavano direttamente e in modo illecito la rete ENEL e-distribuzione con l’impianto utilizzatore dell’abitazione sita in Marsala alla INDIRIZZO NOME n. 32» in uso all’imputata dal 29 aprile 2021 al settembre 2021;
che la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sotto il profilo della destinazione a un pubblico servizio dell’energia elettrica oggetto di impossessamento, Ł stata elevata dal Pubblico Ministero – che aveva esercitato l’azione penale in data 22 marzo 2023 – alla prima udienza dibattimentale utile, ossia, il 19 settembre 2023.
1.2. A seguito del riferito riscontro, la Corte territoriale ha ritenuto di dare seguito all’orientamento interpretativo maturato in seno a questa Corte secondo cui «In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Ł consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevagna, Rv. 286291; conf. Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Rv. 286344; Sez. 5, n. 33657 del 02/05/2024, Rv. 286890) e ha, perciò, concluso per la procedibilità d’ufficio del reato di furto di energia elettrica contestato all’imputata.
1.3. Di ciò dato atto, il Collegio ritiene, tuttavia, che assuma una valenza decisiva ed assorbente la prima delle due doglianze articolate con il motivo in disamina, rivelandosi priva di fondamento l’eccezione di difetto di contestazione, anche ove riferita all’originaria imputazione formulata nei confronti della COGNOME, dell’aggravante della destinazione a un pubblico servizio dell’energia elettrica oggetto di impossessamento.
Se Ł vero, come piø volte affermato da questa Corte, che «In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poichØ impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della ” res “, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione Ł variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; conf. Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 – 01; si veda anche nello stesso senso Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Pmt c COGNOME, Rv. 285878), la citata circostanza deve, però, ritenersi adeguatamente contestata ove la condotta di furto sia descritta in addebito come posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”.
Si Ł, così, riconosciuta l’adeguatezza della contestazione della circostanza in oggetto laddove essa, pur se non evocata formalmente, sia stata spiegata nella sua specifica caratterizzazione funzionale con perifrasi o espressioni atte a darne, comunque, una puntuale descrizione, così da consentire all’imputato di difendersi (Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, COGNOME, Rv. 287060 – 01): infatti, in presenza di formule evocative dell’allaccio diretto dell’impianto domestico alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, avuto riguardo al criterio della percezione dell”agente medio’, l’imputato Ł posto ragionevolmente nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto derivante dalle indicate modalità di commissione.
Ne viene che lo specifico riferimento, contenuto ab origine nell’imputazione elevata nei confronti della ricorrente, all’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettrica costituisce elemento descrittivo sufficiente ai fini della contestazione dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizio di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Inammissibile Ł, invece, il secondo motivo.
Sotto l’egida formale del vizio di motivazione, la doglianza, cui il motivo in disamina Ł affidato, pretende di rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il furto ascrittole in maniera non consentita in questa sede e, comunque, assolutamente generica: quindi, non solo senza alcun confronto con la limpida argomentazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 8 e 9), in cui si Ł evidenziato come l’allaccio abusivo alla rete ENEL fosse stato realizzato nel periodo precedente all’abbondono dell’unità immobiliare da parte dell’imputata (unità rimasta successivamente disabitata), ma anzi, senza neppure addurre elementi decisivi atti a dimostrare come la COGNOME non vi avesse dimorato neppure nel periodo in cui si erano registrati i consumi ingiustificati (ossia, tra il 29 aprile 2021 e il settembre 2021).
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME