Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore è un reato che porta a conseguenze penali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti importanti sui limiti del ricorso in ultima istanza e sull’applicazione di specifiche attenuanti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le dinamiche processuali e le ragioni che possono portare alla conferma di una condanna.
I Fatti: Il Caso del Contatore Manomesso
Il caso ha origine dalla condanna inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello a un individuo per il reato di furto aggravato. L’imputato era stato accusato di aver manomesso il contatore elettrico della propria abitazione, alterando così la registrazione dei consumi e sottraendo illecitamente energia. La condanna prevedeva una pena di otto mesi di reclusione e 250 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Furto di Energia Elettrica
L’imputato ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere provata la sua condotta di manomissione del contatore, contestando la validità delle prove a suo carico.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale), ritenendo che il danno causato fosse minimo.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Vediamo ora le ragioni giuridiche di questa decisione.
Le Motivazioni: Perché la Condanna per Furto di Energia Elettrica è Stata Confermata
La Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri argomentativi, uno di carattere processuale e l’altro di natura sostanziale.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Innanzitutto, i giudici hanno rilevato che entrambi i motivi di ricorso non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, mancava questa critica mirata. La Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sussistenza della manomissione basandosi su prove concrete come il rapporto di verifica del fornitore di energia e la documentazione fotografica.
L’Esclusione dell’Attenuante del Danno Lieve
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato sul tema del furto di energia elettrica in ambito domestico. L’attenuante del danno di particolare lievità, di regola, non può essere concessa in questi casi. La ragione è che l’appropriazione illecita avviene tramite un flusso continuo e la consumazione del reato si protrae per tutto il periodo in cui l’abitazione è occupata. Questa continuità nel tempo impedisce di considerare il danno complessivo come di lieve entità, anche se il consumo giornaliero può apparire modesto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti insegnamenti pratici. In primo luogo, evidenzia l’importanza di formulare un ricorso per cassazione in modo specifico e tecnico, evitando di riproporre genericamente argomenti già sconfessati. In secondo luogo, consolida il principio per cui il furto continuato di energia elettrica in un’abitazione difficilmente potrà beneficiare dell’attenuante del danno lieve, a causa della sua natura protratta che fa accumulare il valore del danno nel tempo.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
Nel reato di furto di energia elettrica in casa, si può ottenere l’attenuante del danno di lieve entità?
Di regola, no. La Corte di Cassazione ha confermato che, trattandosi di un’appropriazione con flusso continuo e protratta nel tempo, il danno non può essere considerato di particolare lievità, escludendo quindi l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende. La condanna originaria diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 624, 625 n.2 cod. pen. commesso in Catania il 27/06/2013.
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza su indicata, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di manomissione e alterazione della registrazione dei consumi. Con secondo motivo ha dedotto la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto il giudice di merito la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In particolare, rispetto al primo motivo, la arte territoria ha diffusamente motivato in ordine alla condotta di manomissione del contatore intestato all’imputato e ha spiegato, nel rigettare i motivi di doglianza, che l valutazioni del giudice di primo grado erano supportate da molteplici elementi probatori, quali il rapporto di verifica RAGIONE_SOCIALE e la documentazione fotografica in atti.
Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha rilevato che non erano emersi, né erano stati dedotti elementi favorevoli al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. e si è conformata all’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l’attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (tra tutte v. Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009 ;Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001 ) Rv. 219152 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
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Il Consiglier etensore
Il Presidente