Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/11/1984
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 19 gennaio 2023 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’ar 625, n. 2 cod. pen.
Il motivo è inammissibile in quanto non proposto in appello. I motivi di appel riguardavano infatti l’affermazione della penale responsabilità GLYPH e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. Nulla, invece era s dedotto circa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen.
Ciò posto, occorre comunque precisare che, con motivazioni coerenti, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art n. 2 cod. pen. facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato d violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 2459 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438). I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plur ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne indebito profitto economico. Rileva, particolare, il fatto che lo NOME fosse il gestore della taverna-bar ove erano presen seppure in assenza di contratto di fornitura, tutti gli strumenti elettrici nec all’espletamento dell’attività commerciale (fol. 4). Alla luce di tale circostanza, la ha ritenuto che,solo il beneficiario dell’energia elettrica indebitamente sottratta all pubblica avrebbe potuto realizzare personalmente ovvero per mezzo altrui l’allaccio abusivo alla rete elettrica (nella specie concretizzatosi nel collegamento di quat conduttori unipolari connessi ad una cassetta stradale per il tramite di interrut nnagnetotermici).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 ,cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.