Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24798 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 03/02/1961
NOME nato a PALERMO il 09/03/1980
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono con unico atto avverso l sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano che li dichiarava colpevoli del delitto di furto aggravato dalla destinazione a pubblico se condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 90,00 di multa ciascuno, co sospensione condizionale della pena;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine sussistenza della condizione di procedibilità – è manifestamente infondato, in quan prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente motivat punto facendo applicazione del dato normativo, affermando che il delitto rimane procedibil d’ufficio in considerazione della sussistenza dell’aggravante di cui al n.7 dell’art. 625 co relativa alla destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità della res, correttamente contestata ed in linea con il dettato normativo, errando il ricorrente allorché richi configurazione della destinazione a pubblico servizio del contatore e non della res furtiva, consistente nel caso in esame nell’energia elettrica. Il caso che qui interessa vede, quindi, contestazione esplicita dell’aggravante, cosicché deve farsi riferimento al generale princi affermato da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282543 – 01, per cui l cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui desti per un servizio fruibile dal pubblico (così anche Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 20
COGNOME, Rv. 257773). In altri termini, l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta s oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio. È
allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rilev
fattispecie contestata non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia, mentre transita ne rete, bensì, per l’appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Carattere c
l’energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà priva posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l’utenza privata, che l’
richiamata deviandola dalla rete generale, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la nat di pubblico servizio;
Rilevato, pertanto, che it ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigli r GLYPH stensore
Il Presidente