Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 05/11/1963
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATI – 0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato – riducendo la pena – la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato ritenut responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istr espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ric esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere a stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820); che, in ragione della s natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incomb istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base del decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesi provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258236); che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato tale oggettiva necessità e, invece, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi p cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria (cfr. pagin e 4 della sentenza impugnata); che, nel resto, il primo motivo è completamente versato in fatto, risolvendosi in censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una dive ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazion energia elettrica dalla rete di distribuzione (cfr. Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229
che il terzo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferi motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, i giudici di merito, in ordine al manca riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., hanno reso motivazione congru in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025