Furto Energia Elettrica: Quando Scatta l’Aggravante del Servizio Pubblico?
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo è una problematica diffusa che presenta importanti risvolti giuridici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto l’occasione per ribadire un principio fondamentale relativo a questo reato, in particolare riguardo all’applicazione di una specifica circostanza aggravante. La Suprema Corte ha confermato che la sottrazione di energia, anche se avviene manomettendo un contatore in un luogo privato, costituisce sempre un furto aggravato perché l’energia è destinata a un pubblico servizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto di energia elettrica emessa nei confronti di un’imputata, confermata sia in primo grado che in appello. La difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito su due fronti principali. In primo luogo, si contestava la ricostruzione dei fatti e l’attribuzione della responsabilità penale all’imputata. In secondo luogo, si metteva in discussione la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7, del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio.
L’Analisi della Cassazione sul furto energia elettrica
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi del ricorso, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La Valutazione dei Fatti e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Sul primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputata, la Corte ha sottolineato un principio cardine del suo ruolo. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, compiti che spettano esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano fornito una motivazione congrua, logica e ben argomentata per confermare la colpevolezza. Il ricorso della difesa, su questo punto, si limitava a sollecitare una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. Pertanto, questo motivo è stato giudicato inammissibile.
L’Aggravante del Servizio Pubblico nel Furto di Energia Elettrica
Il secondo motivo di ricorso, di maggiore interesse giuridico, riguardava l’applicazione dell’aggravante del pubblico servizio. La difesa sosteneva che tale aggravante non potesse essere applicata. La Corte ha respinto questa tesi, definendola destituita di fondamento e richiamando il suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio che, nel caso del furto di energia elettrica, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio è sempre configurabile. Questo vale indipendentemente dal luogo in cui avviene la manomissione fisica, sia esso un terminale sulla pubblica via o un contatore collocato all’interno di una proprietà privata.
I giudici hanno chiarito che l’elemento determinante non è l’esposizione alla pubblica fede dei cavi o dei contatori, ma la destinazione finale del bene sottratto. L’energia elettrica è, per sua natura, un bene destinato a un servizio pubblico essenziale per la collettività. Chi la sottrae, la distoglie da questa sua funzione pubblica, e tale condotta integra pienamente la fattispecie aggravata prevista dalla legge. La Corte ha specificato che la destinazione a pubblico servizio “permane anche nella ipotesi di una tale condotta”, confermando che il carattere pubblico del servizio non viene meno per il solo fatto che l’allaccio abusivo avvenga in un contesto privato.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione consolida un’interpretazione rigorosa in materia di furto di energia elettrica. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: chiunque si allacci abusivamente alla rete elettrica, anche dal proprio contatore privato, non risponderà di furto semplice, ma di furto aggravato, con conseguenze sanzionatorie più severe. Viene così riaffermata la tutela rafforzata che l’ordinamento giuridico riserva ai beni e ai servizi essenziali per la comunità, sottolineando che la loro natura pubblica prevale sulle modalità concrete della sottrazione.
Perché il furto di energia elettrica è considerato aggravato anche se l’allaccio abusivo avviene in una proprietà privata?
Sì, perché secondo la Corte di Cassazione l’elemento decisivo è la destinazione finale del bene sottratto. L’energia elettrica è destinata a un pubblico servizio e la sottrazione la distoglie da tale funzione, indipendentemente dal luogo fisico in cui avviene la manomissione.
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove del processo (compito dei giudici di primo e secondo grado), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione –
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzoig . ifensore da NOMENOME NOME responsabile nelle conformi sente i merito del reato di furto di energia elettrica.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla NOME ascrivibilità della condotta delittuosa all’imputata; 2. Inosservanza o erronea appl cazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla NOME sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputata, profilo contestato dalla difesa con il ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’a 5prezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi ‘alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo è destituito di fondamento: secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, ove il furto abbia ad oggetto energia elettrica si configura l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio indipendentemente dal fatto che la sottrazione sia avvenuta mediante manomissione del contatore collocato in luogo privato (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:”In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pac spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle ammende. amento delle Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr4 dente