Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di NOME COGNOME per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., avente a oggetto energia elettrica.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la responsabilità dell’imputato pur avendo egli abitato per soli due mesi l’immobile, in quanto prima detenuto, con riferimento al quale l’allaccio abusivo sarebbe stato realizzato dalla propria moglie nel periodo di sua detenzione. Argomentando nei termini di cui innanzi i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità in ragione di una mera «responsabilità di posizione» (primo motivo). Il secondo motivo si appunta sulla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, in quanto motivata dai giudici di merito in termini apodittici oltre che erronei e illogici e senza considerare la condotta susseguente al reato. Sarebbe altresì improcedibile l’azione penale ex art. 344-bis cod. proc. pen., erroneamente non dichiarata dal giudice d’appello, in ragione della mancata definizione del giudizio d’appello entro il termine di due anni (motivo terzo).
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione è preliminare in ragione della sua portata astrattamente pregiudiziale in rito.
Rileva sul punto l’assorbente considerazione per cui il reato per il quale si procede è stato contestato e accertato come commesso il 7 luglio 2016, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. Trattasi difatti di articolo inserito nel codi di rito dall’art. 2, comma 2, lett. a), I. 27 settembre 2021, n. 134, ma le cui relative disposizioni si applicano ai soli procedimenti d’impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (come disposto dal terso comma del citato art. 2 I. n. 134 del 2021).
Manifestamente infondato è altresì il primo motivo di ricorso. Esso fonda sulla tesi difensiva per cui l’imputato, salvo ritenere configurabile una sorta di «responsabilità di posizione», non risponderebbe di furto di energia elettrica, nonostante l’utilizzo della stessa da parte sua (per circa due mesi), in ragione dell’avvenuta realizzazione da parte di altri, in particolare di sua moglie, dell’allaccio abusivo nel periodo di tempo in cui egli era detenuto.
Orbene, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia, con i quali invece non si confronta il ricorso che, pertanto, si mostra manifestamente infondato. Con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stato difatti accertato come commesso dal prevenuto il furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio in ragione dell’allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE, con conseguente distrazione finale dell’energia dal pubblico servizio, del quale lo stesso prevenuto se ne è consapevolmente avvalso, in quanto abitante nell’immobile servito dal detto allaccio, indipendentemente dalla circostanza per cui, in tesi difensiva, si sarebbe in ipotesi trattato di allaccio materialmente realizzato da altri (si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 281440 01; sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 01).
6. Il motivo che si appunta sulla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche è estrinsecamente aspecifico, non confrontandosi con la
ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale è lungi dall’aver sul punto reso motivazione apodittica e, con apparato motivazione coerente e non manifestamente illogico, non solo ha escluso elementi positivamente apprezzabili ma ha anche sotteso al proprio giudizio la valutazione delle modalità della condotta. Sono state sul punto valorizzate la circostanza per cui si è trattato di condotta tenuta durante l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, oltreché la condotta anteatta, di soggetto pluripregiudicato anche per reati specifici di furto di energia elettrica, e quella susseguente al reato, anch’essa caratterizzata dalla commissione di illeciti penali.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 39 settembre 2025 Il Cons . ier e ten ore
Il Presidente