Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo erronea applicazione degli articoli 624 e 625 cod. pen. in relazione alla prova della sua consapevolezza dell’allaccio abusivo, con un secondo motivo mancata motivazione su punti decisivi, come l’omesso adeguato esame dell’argomentazione difensiva secondo cui il quadro elettrico era accessibile a terzi, rendendo plausibile l’ipotesi che la manomissione fosse opera di altri, e con un terzo motivo vizio motivazionale in punto di errata applicazione della recidiva senza che vi sia stata dimostrazione della affermata pervicacia criminale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
I motivi in questione sono anche manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dalo infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che hanno richiamato secondo cui risponde comunque del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione finanche realizzato da terzi (cfr. ex multis Sez. 5 n. 24592/2021). Ciò a fronte di una situazione in cui è pacifico che l’allaccio in questione, in difetto di qualsiasi contratto di fornitura, riforniva di energia elettr l’appartamento dell’imputato, il quale era necessariamente a conoscenza dello stesso non sostenendo alcun costo per l’energia elettrica di cui fruiva.
3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla ritenuta recidiva, che la Corte territoriale ha motivato con l’attento esame dc , .:ia condotta delittuosa e della personalità dell’accusato che emerge dal suo certificato penale, che mostra una pervicacia criminale del predetto, resosi responsabile negli anni di numerose condotte delittuose espressione, dunque, della maggiore pericolosità sociale che fonda l’aumento di pena ai sensi dell’articolo 99 cod. pen.
Ciò ha fatto nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 dei 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025