Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALER O
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., avente a oggetto energia elettrica.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deduce il vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell’imputato quanto all’elemento soggettivo del reato, trattandosi di immobile, quello interessato dall’allaccio abusivo, abitato abusivamente da diversi nuclei familiari occupanti diverse stanze chiuse con lucchetti. Ne sarebbe dovuto conseguire, in tesi difensiva, quantomeno il dubbio in merito alla consapevolezza in capo al prevenuto dell’abusività dell’allaccio, da egli non effettuato, invece ritenuta in ragione della mera presenza in loco del prevenuto e del domicilio da egli ivi dichiarato.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 1 e ss. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 1 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, si aggiungono ulteriori e autonomi profili d’inammissibilità delle censure in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
I giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», hanno ritenuto sussistente la responsabilità in capo all’imputato, anche quanto all’elemento soggettivo, in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica (accertato con l’ausilio di personale dipendente RAGIONE_SOCIALE, come emerge dalla sentenza di primo grado) per alimentare l’immobile, interamente occupato abusivamente da più soggetti, abitato dal prevenuto (all’interno 4 del secondo piano della scala n. 1), ivi rinvenuto in sede d’accertamento e ove lo stesso ha dichiarato domicilio.
Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto governante ia materia, con i quali invece sostanzialmente non si confronta il ricorso che, pertanto, si mostra anche manifestamente infondato. Con la detta motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stato difatti accertato come commesso dal prevenuto il furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio in ragione dell’allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE, con conseguente distrazione finale dell’energia dal pubblico servizio, del quale lo stesso prevenuto se ne è consapevolmente avvalso, in quanto abitante nell’immobile servito dal detto allaccio, indipendentemente dalla circostanza per cui, in tesi difensiva, si sarebbe in ipotesi potuto trattare di allaccio materialmente realizzato da altri (si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 281440 01; sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, Macrì, Rv. 285422 – 01).
Ulteriore COGNOME e COGNOME anch’essa COGNOME assorbente COGNOME ragione COGNOME d’inammissibilità dell’impugnazione fonda nell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, i riferimenti
giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo 4). Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione dei giudici di merito degli elementi probatori ai fini del giudizio in ordine alla responsabilità del prevenuto. A dire della difesa, il ragionevole dubbio in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo, come detto escluso dai giudici di merito, si sarebbe dovuto fondare sulla circostanza per cui trattavasi di allaccio abusivo tale da alimentare l’intero immobile abusivamente occupato da più persone, tra cui lo stesso prevenuto ma non in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana. Circostanza fattuale quest’ultima che, peraltro, non risulta dedotta nei giudizi di merito ma per la prima volta in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il Con COGNOME lier COGNOME ens e
Il Presidente