Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il 23/07/1975
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenz pronunciata dal Tribunale di Palmi che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81, 624, n. 2 e 7 e 99 c.p.
Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) inosservanza o/o err applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di deca relazione all’art. 192 c.p.p., 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.; 2) inosservanza o erronea applicazione d legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all’art. 192 62 bis, 69, 164, 175 c.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente v e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va ricordato che il reato di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l’allaccio abusiv manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, COGNOME, Rv. 227749 – 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de COGNOME, Rv. 266411 – 01).La Corte di appello richiama la circostanza ( ammessa anche nel ricorso) che l’unità abitativa dal qual fruiva del prelievo abusivo era, dallo stesso, utilizzata unitamente alla propria famiglia..
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ribadito che il giudizio di bilanciamento tr aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di m ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo d alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposiz dei criteri di valutazione adoperati ( ex nnultis, Sez. 5 – n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279 – 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiaman l’assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, anche in considerazione della negat personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14 luglio 2025
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Il Co sigliere es ensore