Furto di Energia Elettrica: Anche il Semplice Utilizzatore è Responsabile
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo è un reato che presenta diverse implicazioni giuridiche. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia, chiarendo in modo inequivocabile la responsabilità penale di chi beneficia della fornitura illecita e le condizioni di procedibilità del reato. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come la giurisprudenza affronti un fenomeno tanto diffuso quanto dannoso per la collettività.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di una donna, sia in primo grado che in appello, per il reato di furto aggravato di energia elettrica. La condotta illecita consisteva nell’aver usufruito di una fornitura elettrica attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione pubblica. L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi volti a smontare l’impianto accusatorio.
I Motivi del Ricorso e il Furto di Energia Elettrica
La difesa dell’imputata ha articolato il ricorso su tre principali argomentazioni:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Si sosteneva che l’azione penale non potesse essere avviata per l’assenza di una querela da parte della società erogatrice del servizio elettrico.
2. Vizio di mente: Veniva lamentato il mancato riconoscimento di un vizio di mente, che secondo la difesa era stato accertato da una perizia nel corso del giudizio di primo grado.
3. Estraneità alla condotta: Si contestava la condanna per assenza di prove che l’imputata fosse l’autrice materiale dell’allaccio abusivo, attribuendo così la responsabilità ad altri.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure sollevate dalla difesa. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano il furto di energia elettrica, consolidando un orientamento ormai pacifico.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni addotte dai giudici di legittimità sono state chiare e puntuali su ciascuno dei motivi di ricorso.
In primo luogo, riguardo alla procedibilità, la Corte ha specificato che il furto di energia elettrica, quando sottratta alla rete di distribuzione pubblica, integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale. Questo perché l’energia elettrica è considerata un bene destinato a un servizio pubblico. Di conseguenza, il reato è procedibile d’ufficio e non necessita di alcuna querela da parte della persona offesa.
Sul secondo motivo, relativo al presunto vizio di mente, la Cassazione ha ritenuto l’argomento aspecifico e una mera riproposizione di quanto già discusso e rigettato in appello. I giudici di merito avevano correttamente fatto riferimento alle conclusioni della perizia medico-legale, la quale aveva escluso che l’imputata avesse perso la capacità di intendere e di volere. Pertanto, le era stata correttamente attribuita la piena consapevolezza e volontà dell’azione criminosa.
Infine, sul punto cruciale della responsabilità penale, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: risponde del reato di furto di energia elettrica non solo chi realizza materialmente l’allaccio abusivo, ma anche chi, consapevolmente, se ne avvale per trarne un profitto economico. Nel caso di specie, era stato accertato che l’appartamento della ricorrente era servito dall’energia proveniente dal contatore manomesso. Essendo lei l’unica beneficiaria di tale fornitura illecita, i giudici hanno logicamente concluso che fosse pienamente consapevole della provenienza illegale dell’energia e quindi responsabile del reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento rafforza la linea dura della giurisprudenza contro i “furbetti” della corrente. Le conclusioni che se ne possono trarre sono nette: la sottrazione di energia dalla rete pubblica è un reato grave, perseguibile d’ufficio. Inoltre, la responsabilità non è limitata a chi esegue materialmente la frode, ma si estende a chiunque ne tragga vantaggio. Non è possibile nascondersi dietro l’alibi di non aver realizzato personalmente l’allaccio: il semplice e consapevole utilizzo dell’energia rubata è sufficiente per integrare il reato di furto aggravato.
Per il reato di furto di energia elettrica è sempre necessaria la querela della società erogatrice?
No, non è necessaria. La Corte di Cassazione ha chiarito che il furto di energia elettrica dalla rete pubblica è un reato aggravato in quanto riguarda un bene destinato a un servizio pubblico (art. 625, n. 7 cod. pen.). Di conseguenza, si procede sempre d’ufficio.
Chi risponde del reato se l’allaccio abusivo alla rete elettrica è stato realizzato da un’altra persona?
Risponde del reato colui che si avvale consapevolmente dell’allaccio abusivo. Secondo la sentenza, anche se la connessione è stata materialmente creata da terzi, il beneficiario dell’energia che la utilizza per trarne profitto è pienamente responsabile del furto.
Un vizio di mente parziale può escludere la colpevolezza per il furto di energia?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Le corti di merito, basandosi su una perizia medico-legale, avevano già concluso che l’imputata non aveva perso la capacità di intendere e di volere e che, quindi, le poteva essere attribuita la piena consapevolezza dell’azione criminosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35370 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato l sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Ricorre per Cassazione l’imputata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione procedibilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al man riconoscimento del vizio di mente, accertato dalla perizia disposta in primo grado; vi di violazione di legge con riferimento al principio della personalità della responsa penale, avendo i giudici di merito condannato l’imputata in mancanza di prova del fatt che questa fosse l’autrice dell’allaccio abusivo.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la tesi prospettata risulta in palese contrasto con il normativo. In particolare, l’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen. prevede la procedibi d’ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato d circostanza di cui all’art. 625, n. 7 ci r , così come nel caso di specie. In materia di furto di energia elettrica, la Corte di legittimità ha più volte statuito che circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distrib dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiun le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”: (cfr. Sez. 5 – , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 Sez. 5 – , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 – 01).
Il secondo motivo è riproduttivo della medesima doglianza proposta in appello nonché aspecifico, poiché non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale richiamano le conclusioni della disposta perizia medico – legale sulla perso dell’imputata, secondo cui quest’ultima non aveva perso la capacità di intendere e volere e, pertanto, le poteva essere attribuita la piena consapevolezza e volon dell’azione criminosa.
Quanto, infine, ai motivi relativi alla riconducibilità dell’allaccio abusivo all’azi ricorrente, la Corte di merito fa corretto riferimento ai principi più volte reiterati d Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica co si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 d 05/02/2020, Rv. 278438). I giudici di merito hanno valutato in termini logici il mate probatorio, sottolineando le ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’impu avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne profitto economico. Rileva, in particolare, il fatto che l’appartamento della ricorrente
servito dalla energia elettrica erogata dal contatore manomesso, e pertan beneficiario dell’energia elettrica indebitamente sottratta alla rete pubb potuto realizzare personalmente ovvero per mezzo altrui l’allaccio abusivo alla
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.