Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pron del Tribunale di Marsala del 1 dicembre 2023 con cui NOME era stata condann pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di-furto aggravato elettrica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo d difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per mancanza condizione di procedibilità in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen., essendo s erroneamente contestata in fatto l’aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede, ricorrerebbero i presupposti applicativi. È contestata altresì la possibilità per il pubblic procedere alla contestazione suppletiva dell’aggravante, una volta che sia inutilmente termine per proporre querela.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non ded in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazion sostegno della decisione impugnata. Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittim di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel gi di appello – nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussist contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 co conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato (cfr. p. 7. della sentenza impugna le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ri cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e m respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti util provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta car o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME
01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838-01).
In ogni modo, con riferimento al caso di specie, trova troncante applicazione il affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di furto di energia elettrica, legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene fun destinato a un pubblico servizio. (cfr. Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv 01; nella cui fattispecie è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, contenuta nel capo di del furto di energia elettrica all’RAGIONE_SOCIALE, società che, pur se formalmente privata, gest nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell’ener
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/09/2025
Il Presidente
Lì
NOME COGNOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME