Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33072 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Gela il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/10/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rige del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede, rilevando la mancanza della querela ed osservando che sebbene il
Pubblico ministero avesse manifestato l’intenzione di contestare l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., in considerazione della destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica, con conseguente procedibilità di ufficio del reato, l contestazione doveva ritenersi tardiva.
A sostegno della tardività, il Giudice di primo grado ha in primo luogo osservato che la improcedibilità del reato preclude al giudice qualunque accertamento sul fatto ed impone l’immediata declaratoria di estinzione del reato stesso, incompatibile con una prosecuzione del processo determinata da una contestazione suppletiva formulata successivamente al maturare della condizione di improcedibilità, essendo ormai spirato il termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n 150 del 2022 alla persona offesa per sporgere la querela.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catania chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto tardiva e non ammissibile la contestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, in quanto si tratterebbe di una modifica ex post ed in peius che avrebbe peggiorato retroattivamente la posizione dell’imputato.
Sostiene che al giudice del dibattimento è precluso ogni sindacato sull’ammissibilità della contestazione suppletiva, rientrando la facoltà della contestazione suppletiva nel potere esclusivo del pubblico ministero inerente all’esercizio dell’azione penale, non essendo esso subordinato ad alcun consenso o autorizzazione da parte del giudice.
Secondo il ricorrente, che richiama un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 4, n. 47769 del 22/11/2023, COGNOME, Rv. 285421), dovrebbe ritenersi nulla la decisione del giudice di considerare tardiva la contestazione suppletiva.
Il Tribunale avrebbe illegittimamente negato al Pubblico ministero l’esercizio del potere di effettuare la contestazione suppletiva, sostenendone la tardività con conseguente nullità assoluta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile di ufficio.
La descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione contiene una
serie di elementi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravante dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.
A tale proposito occorre tenere presente che la «destinazione a pubblico servizio» non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773).
È ben vero che detta aggravante, sulla base dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Sorge» (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436) ha natura «valutativa» e non «autoevidente» e, tuttavia, essa può ritenersi idoneamente contestata qualora si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione e che valgano a rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un un interesse della intera collettività e diretto a bene posto al servizio di vantaggio della stessa.
Tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, capace di dare luogo ad un «servizio» e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza «pubblica».
Poiché nel caso di specie nell’imputazione si afferma che il furto di energia elettrica sarebbe stato attuato mediante allaccio diretto ed abusivo alla rete elettrica dell’RAGIONE_SOCIALE, non vi è dubbio che, sebbene in esso non si faccia espressa menzione della suddetta aggravante, questa debba ritenersi contestata in fatto, sulla base dei principi sopra esposti.
Conseguentemente, COGNOME il Tribunale COGNOME ha COGNOME erroneamente affermato la improseguibilità dell’azione penale per difetto di querela sebbene il reato risulti, per effetto cella contestazione dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, procedibile d’ufficio.
Concludendo, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
di COGNOME.
Così deciso il 21/06/2024.