Furto e Riforma Cartabia: Senza Querela, Niente Processo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 18560/2024) ha riaffermato un principio cruciale introdotto dalla Riforma Cartabia: per il reato di furto, anche se aggravato, l’azione penale non può procedere senza una querela della persona offesa. Questo caso dimostra come le modifiche procedurali possano avere un impatto decisivo sull’esito di un processo, portando all’annullamento di una condanna precedentemente confermata in due gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato sia in primo grado sia in appello per un tentato furto commesso nel 2016 all’interno di un noto grande magazzino. Il reato era stato qualificato come aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 del codice penale.
Il Ricorso in Cassazione e l’Impatto della Riforma Cartabia
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte si basava sull’improcedibilità dell’azione penale. La difesa sosteneva che, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il reato di furto fosse diventato procedibile solo a querela. La Corte, esaminando il fascicolo processuale, ha constatato l’effettiva assenza di un atto di querela da parte del negozio, persona offesa dal reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, spiegando nel dettaglio il cambiamento normativo. La Riforma Cartabia, in particolare con l’art. 2, comma 10, lett. i) del d.lgs. 150/2022, ha modificato il comma 3 dell’art. 624 del codice penale. La nuova disposizione stabilisce che “il delitto è punibile a querela della persona offesa”, salvo la presenza di specifiche circostanze aggravanti che, però, non erano state contestate nel caso di specie.
Di fronte a questo mutato regime di procedibilità, la mancanza della querela è diventata un ostacolo insormontabile alla prosecuzione dell’azione penale. La volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato è ora un requisito fondamentale, che non può essere ignorato.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, la Corte ha stabilito che il reato non era procedibile per difetto di querela. Di conseguenza, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo fine al procedimento. Questa pronuncia è un chiaro esempio delle profonde implicazioni della Riforma Cartabia sulla giustizia penale. Sottolinea come la vittima del reato assuma un ruolo più centrale, poiché la sua iniziativa (la querela) diventa determinante per l’attivazione della macchina giudiziaria in un numero più ampio di casi. Per i cittadini e le imprese, ciò significa che, in caso di furto, è essenziale sporgere formalmente querela per assicurare che il responsabile venga perseguito penalmente.
Cosa ha cambiato la Riforma Cartabia per il reato di furto?
Ha introdotto la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa, anche per alcune ipotesi di furto aggravato. Salvo specifiche eccezioni, senza la querela della vittima, lo Stato non può avviare o proseguire un procedimento penale.
Perché la condanna è stata annullata in questo caso specifico?
La condanna è stata annullata perché, dopo la modifica legislativa, la Corte di Cassazione ha verificato che nel fascicolo processuale mancava l’atto di querela da parte del negozio che aveva subito il tentato furto. L’assenza di tale atto ha reso l’azione penale improcedibile.
Cosa significa che la sentenza è stata annullata ‘senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il caso. La sentenza di condanna è stata cancellata e non ci sarà un nuovo processo, poiché la mancanza della querela costituisce un difetto procedurale che non può essere sanato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 9.2.2023, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 18.4.2016 in danno di un negozio “Coin” sito in Firenze.
Con l’unico motivo dedotto lamenta l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipolo della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti non presente alcun atto di querela della persona offesa.
Pertanto, deve darsi atto che l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia h determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen. In particolare, l’ar comma 1 9 GLYPH i, GLYPH d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma :3 dell’art. 624 cod. pen., f stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa”, salvo che non ricorran circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.
Conseguentemente si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Cqnìliere estensore
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