Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di La Spezia, per avere, in ragione del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., ridotto la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti.
Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione rispetto al difetto di legittimazione attiva del querelante; erronea applicazione di legge penale con riguardo all’inidoneità della prova del fatto di furto) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto, in quanto la querela è stata validamente proposta dal responsabile del punto vendita (riconosciuta già al titolare di posizione di fatto da Cassazione, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) e la prova del fatto discende dal riconoscimento da parte del responsabile del set di forbici sottratto;
Ritenuto, inoltre, che il motivo denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso solo per violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025